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Sentenza

Sentenza del 01/09/2022 n. 25695 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società impugna in cassazione la sentenza della CTR siciliana che aveva confermato l'avviso di accertamento Tarsu (anni 2007-2010) per un'area dell'immobile comunale, sostenendo che i giudici d'appello non avrebbero considerato la perizia catastale del 2010, che avrebbe individuato superfici diverse, e che una porzione di mq 749,01 produce rifiuti speciali non assimilabili (smaltiti tramite ditta specializzata), per cui tali aree avrebbero dovuto essere escluse o non assoggettate a tributo (richiamando anche precedente giudicato relativo ad altra annualità che aveva ritenuto tassabile solo 150 mq). Denuncia inoltre vizi motivazionali e omissioni di esame di fatti decisivi.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibili alcune censure per mescolanza di vizi di legge e motivazionali e per mancata conformità ai parametri dell'art. 360 c.p.c.; ha ritenuto che la CTR avesse fornito motivazione non meramente apparente e che la discrepanza numerica tra misurazioni integri al più un vizio revocatorio. Ha inoltre ricordato che l'onere di denuncia e di prova delle superfici in cui si producono rifiuti speciali grava sul contribuente: contratti con ditta di smaltimento per una sola annualità o senza i moduli e le attestazioni non bastano. Ha precisato che per rifiuti assimilati la riduzione è tariffaria e proporzionale all'avviamento al recupero, non una riduzione automatica della superficie tassabile. Infine ha escluso il vincolo del precedente giudicato relativo ad altra annualità per fatti non tendenzialmente permanenti.

Norme richiamate

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla necessità di corretta motivazione della sentenza e alla forma dei motivi, come parametro per la valutazione delle doglianze motivazionali.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, art. 36

    Norma processuale richiamata in relazione ai motivi di ricorso per cassazione e ai profili di illegittimità denunciati.

  • art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5

    Parametri di ammissibilità del ricorso per cassazione (mancanza assoluta di motivazione, violazione di legge, omessa pronuncia, omesso esame di fatto decisivo); la Corte ha richiamato i limiti di ciascun vizio e respinto la miscela indebita di censure.

  • D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507, art. 62, comma 3

    Norma istitutiva della TARSU che esclude dalla tassazione le aree dove si producono rifiuti speciali non assimilabili; la Corte ha precisato che l'onere di dimostrare l'esclusione spetta al contribuente.

  • D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507, art. 70, commi 1 e 2

    Obbligo del contribuente di presentare la denuncia dei locali e aree tassabili entro termini annuali; la Corte ha richiamato l'obbligo e le conseguenze dell'inottemperanza.

  • D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507, art. 64, comma 1

    Principio della distinta obbligazione tributaria per ogni anno solare; utilizzato per sostenere che l'obbligo di dichiarazione si rinnova annualmente.

  • D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507, art. 76

    Previsione delle sanzioni per omissione della denuncia, ricordata come conseguenza dell'inottemperanza annuale.

  • D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22, art. 21, comma 2 lett. g) e comma 7

    Attribuisce ai Comuni la facoltà di assimilare rifiuti speciali agli urbani e prevede l'eventuale esonero dalla privativa comunale al produttore che avvia al recupero; la Corte ha rilevato che per i rifiuti assimilati il beneficio è una riduzione tariffaria proporzionale, previa prova dell'avviamento al recupero.

  • D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22, art. 49

    Istituisce la tariffa per la gestione dei rifiuti e disciplina la modulazione della tariffa e le riduzioni per avviamento al recupero; la Corte l'ha usato per distinguere riduzione tariffaria da esclusione di superficie.

  • D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, art. 13, comma 1 quater

    Norma richiamata con riferimento al contributo unificato dovuto dalla ricorrente in caso di applicazione di maggiorazione.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato nella censura sulle prove: la Corte ha ribadito che l'onere della prova dell'esclusione grava sul contribuente.

Massime di principio

  • Il contribuente che intende ottenere esclusioni o riduzioni dalla TARSU/TARI per aree che producono rifiuti speciali non assimilabili deve denunciare annualmente la situazione e fornire prova documentale specifica e ricorrente (moduli, attestazioni sulla qualità e quantità dei rifiuti e sull'avviamento al recupero). Contratti o atti occasionali per una sola annualità, senza moduli o attestazioni, sono in genere insufficienti.
  • Per i rifiuti assimilati agli urbani la disciplina rilevante è comunale: l'eventuale beneficio si concretizza generalmente in una riduzione tariffaria proporzionale basata sull'effettivo avviamento al recupero, non in una automatica riduzione della superficie tassabile.
  • Il giudicato favorevole su una diversa annualità vincola solo in relazione a fatti tendenzialmente permanenti; elementi variabili (modalità di esercizio attività, smaltimento rifiuti) devono essere provati per ogni anno di imposta.
  • In sede di cassazione le doglianze devono essere formulate distintamente: separare chiaramente le violazioni di legge dai vizi motivazionali e indicare precisamente quale fatto storico si assume omesso o decisivo (art. 360 c.p.c., n. 5). La mescolanza di profili rende il ricorso inammissibile.
  • Se vi è discrepanza tra misurazioni o perizie, il rimedio appropriato può essere quello revocatorio o di merito; la cassazione non è il luogo per una nuova valutazione del fatto quando la motivazione del giudice di merito è sufficiente a consentire il controllo.
  • I regolamenti comunali sull'assimilazione dei rifiuti sono decisivi: verificare sempre le previsioni regolamentari locali prima di sostenere l'esclusione o la riduzione del tributo.

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