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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13513/2024 del 15/05/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce da un rapporto di lavoro svolto nell'ambito di una fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo: la lavoratrice era formalmente dipendente dell'agenzia di somministrazione e prestava attività presso la società utilizzatrice. In giudizio aveva chiesto la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato direttamente alle dipendenze dell'utilizzatrice. I giudici di merito hanno però ritenuto che il rapporto fosse cessato per mutuo consenso, valorizzando il lungo tempo trascorso tra la cessazione del rapporto e la proposizione del ricorso, il reperimento di altra occupazione e l'assenza di elementi contrari. Con il ricorso per cassazione la lavoratrice ha dedotto: 1) violazione dell'art. 1372 c.c. e degli artt. 1 e 3 l. n. 196/1997, sostenendo l'inapplicabilità del mutuo consenso a una fattispecie trilaterale e la necessità di distinguere tra contratto commerciale di somministrazione e rapporto di lavoro; 2) omesso esame di fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., lamentando che la corte d'appello avesse trascurato l'irrilevanza degli elementi posti a base della decisione; 3) violazione dell'art. 1372 c.c. per avere attribuito rilievo decisivo al solo lasso temporale e agli altri elementi valutati in merito alla volontà di sciogliere il rapporto.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che nello schema del lavoro temporaneo ex l. n. 196/1997 la fattispecie è trilaterale e i rapporti tra somministratore, utilizzatore e lavoratore sono collegati con effetti incrociati; pertanto, quando il rapporto è costituito in violazione dei limiti di legge, esso si imputa all'utilizzatore e gli effetti di un eventuale mutuo consenso operano anche nei confronti di tutti i soggetti coinvolti. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché non individuava uno specifico fatto storico decisivo omesso, ma tendeva a sollecitare una nuova valutazione del merito; ha richiamato i limiti del sindacato ex art. 360, n. 5, c.p.c., ridotto al minimo costituzionale. Ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo, perché formalmente rubricato come violazione di legge ma in realtà diretto a contestare la valutazione di merito della corte territoriale sulla rilevanza degli indici del mutuo consenso. Le spese sono state poste a carico della ricorrente e la Corte ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1372 c.c.

    Il mutuo consenso può estinguere anche un rapporto di lavoro inserito in una fattispecie trilaterale collegata a un contratto di somministrazione; gli atti e i comportamenti rilevanti vanno valutati rispetto all'intero schema negoziale e producono effetti nei confronti dei soggetti coinvolti.

  • artt. 1 e 3 l. n. 196/1997

    La disciplina del lavoro temporaneo configura un rapporto trilaterale con due contratti distinti ma collegati; in caso di illegittimità delle condizioni di legge, il rapporto di lavoro si imputa all'utilizzatore.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il vizio è configurabile solo per omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non consente una rivalutazione del merito.

  • art. 12 disp. prel. c.c.

    La riformulazione dell'art. 360, n. 5, c.p.c. va interpretata come riduzione del sindacato di legittimità al minimo costituzionale.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.

Massime di principio

  • Nel lavoro temporaneo/somministrato, la struttura trilaterale del rapporto non impedisce di applicare il mutuo consenso quale causa estintiva, purché la volontà di scioglimento sia desumibile da comportamenti concludenti riferibili allo schema negoziale complessivo.
  • Quando il rapporto di lavoro è costituito al di fuori dei limiti e delle condizioni di legge, esso si imputa all'utilizzatore, con conseguente operatività nei suoi confronti degli effetti degli atti di gestione e dell'eventuale recesso per mutuo consenso.
  • Il motivo di ricorso ex art. 360, n. 5, c.p.c. deve individuare un preciso fatto storico decisivo omesso; la censura che mira solo a ottenere una diversa valutazione delle circostanze di causa è inammissibile.
  • La violazione di legge non può essere utilizzata per contestare sotto veste formale una censura di merito sulla ponderazione degli indici fattuali posti a fondamento della decisione.
  • Il sindacato di legittimità sulla motivazione è oggi limitato alle sole anomalie motivazionali radicali, non essendo più deducibile il semplice difetto di sufficienza della motivazione.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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