Cassazione Civile, Ordinanza n. 14094/2024 del 21/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia origina da due rapporti di conto corrente bancario. In primo grado era stata accertata la nullità della clausola anatocistica, ma il correntista era stato comunque condannato, in accoglimento della riconvenzionale della banca, al pagamento di somme derivanti dai saldi risultanti dalle scritture contabili bancarie; inoltre, una fideiussore era stata condannata in solido entro certi limiti di garanzia. In appello la decisione era stata confermata quanto al rigetto delle doglianze dei debitori e riformata in favore della banca sul punto degli interessi ultralegali, ritenuti pattuiti per iscritto. Con ordinanza della Cassazione del 2022 il ricorso originario era stato dichiarato inammissibile in parte e accolto in parte. I soccombenti hanno quindi proposto ricorso per revocazione ex art. 391-bis c.p.c., deducendo errore di fatto: nel primo motivo sostenevano che la Cassazione avesse erroneamente ritenuto generica la censura sulla valenza probatoria dei conteggi e degli estratti conto prodotti, e che non risultasse devoluta in appello la contestazione della documentazione bancaria; nel secondo motivo lamentavano che la Corte avesse erroneamente considerato non specificamente contestata la questione della condanna della fideiussore oltre il massimale e del principio di diritto applicato in relazione all’art. 2740 c.c. La Corte ha ritenuto che entrambi i motivi investissero in realtà la valutazione e l’interpretazione degli atti di causa, non una mera svista percettiva, e quindi non integrassero errore revocatorio.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha affermato che non è revocabile la sentenza di Cassazione quando il dedotto errore di fatto si risolva in un diverso apprezzamento delle risultanze processuali o nella contestazione della loro valutazione giuridica. Nel caso concreto, sia la censura sulla prova del saldo dei conti correnti sia quella sulla responsabilità della fideiussore oltre il massimale riguardavano questioni già esaminate dalla Corte e risolte mediante valutazione degli atti, non una falsa percezione di fatti processuali. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti, con applicazione dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
delimita il ricorso per revocazione avverso le sentenze della Cassazione ai soli errori di fatto revocatori, non agli errori di giudizio o di valutazione degli atti
richiamato dai ricorrenti in tema di efficacia degli estratti conto e contestazione del conto corrente
richiamato dai ricorrenti nel quadro della disciplina del conto corrente bancario
invocato in relazione alla ripartizione dell'onere della prova sui saldi di conto corrente
richiamato dai ricorrenti in tema di obbligazione del fideiussore e durata della garanzia
richiamato dai ricorrenti in tema di fideiussione e determinazione del massimale garantito
richiamato dai ricorrenti quale norma sulla accessorietà della fideiussione
richiamato in relazione all’estensione della condanna del garante oltre il limite pattuito
richiamato a sostegno della censura di ultrapetizione o mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato
richiamato nel motivo relativo agli interessi ultralegali/usurari
richiamato in tema di soglia antiusura degli interessi
richiamato in tema di individuazione del tasso soglia
richiamato in tema di forma e pattuizione degli interessi nei rapporti bancari
richiamato in tema di variazione delle condizioni contrattuali
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
applicato per il raddoppio dell’ulteriore contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- Il ricorso per revocazione avverso una sentenza della Corte di cassazione è ammissibile solo quando la decisione sia fondata su un errore di fatto percettivo, cioè sull’affermazione dell’esistenza o inesistenza di un fatto incontrovertibilmente escluso o affermato dagli atti; non è invece ammesso quando la censura riguardi la valutazione, l’interpretazione o la qualificazione giuridica degli atti processuali.
- Non costituisce errore revocatorio la doglianza che mira, in sostanza, a ottenere un nuovo esame del merito delle risultanze processuali o a contestare la genericità o la fondatezza giuridica di motivi già scrutinati dalla Cassazione.
- La questione se una censura sia stata specificamente devoluta al giudice di merito o se una contestazione sia stata adeguatamente dedotta in sede di legittimità appartiene alla valutazione degli atti e, salvo vera svista percettiva, non è sindacabile con revocazione.
- Quando il giudice di legittimità fonda la decisione su un apprezzamento degli atti di causa, l’eventuale erroneità di tale apprezzamento integra al più un errore di giudizio, non un errore di fatto revocatorio.
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