Cassazione Civile, Ordinanza n. 05067/2025 del 26/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (venditore)
La controversia
Una società con sede in Iran aveva acquistato da una società italiana un macchinario per la realizzazione di tappi in plastica e lamentava la difettosità dell’impianto, sostenendo che, nonostante vari tentativi della venditrice di eliminarne i vizi, il problema non fosse stato risolto. In primo grado aveva chiesto la risoluzione del contratto di compravendita internazionale per vizi della cosa venduta e la restituzione del prezzo; in via subordinata aveva richiamato anche, nel corpo dell’atto, l’ipotesi di aliud pro alio e l’inadempimento degli impegni di riparazione e modifica del macchinario. Il Tribunale aveva accolto la domanda ritenendo applicabile un termine prescrizionale decennale, sul presupposto che il riconoscimento dei vizi e l’impegno alla riparazione avessero trasformato il termine annuale dell’art. 1495 c.c. in quello ordinario. La Corte d’appello ha invece accolto il gravame principale della venditrice, ritenendo applicabile la prescrizione annuale e reputando non idonei gli atti invocati come interruttivi o sospensivi. Nel ricorso per cassazione l’acquirente ha dedotto: (i) violazione di legge e omesso esame, sostenendo che nelle vendite internazionali la disciplina della Convenzione di Vienna del 1980, in particolare gli artt. 39 e 47, non consentirebbe di applicare sic et simpliciter il termine annuale dell’art. 1495 c.c.; ha inoltre contestato la valutazione dell’atto di messa in mora del 15.1.2014 come inefficace a interrompere la prescrizione; (ii) omesso esame e vizio motivazionale, lamentando che la Corte territoriale non avesse considerato una serie di ulteriori atti che avrebbero interrotto la prescrizione; (iii) vizio motivazionale e omesso esame in relazione alla dichiarata inammissibilità dell’appello incidentale condizionato, con cui la società acquirente aveva inteso riproporre domande su aliud pro alio e risarcimento danni per inadempimento agli obblighi di riparazione e modifica del macchinario. La Cassazione ha respinto il ricorso, ritenendo: infondata l’eccezione sulla procura estera; corretta la conclusione della Corte d’appello secondo cui l’atto di messa in mora non era idoneo a interrompere la prescrizione perché indirizzato a un mero referente della venditrice e, comunque, non erano stati dedotti atti utili nel periodo rilevante; e legittima la declaratoria di inammissibilità dell’appello incidentale condizionato, perché le domande riproposte risultavano assorbite o comunque non tempestivamente formulate come autonome nel primo grado. È stata quindi confermata la decisione di merito favorevole alla venditrice e la ricorrente è stata condannata alle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso della società acquirente, confermando la sentenza d’appello che aveva accolto il gravame principale della venditrice e aveva rigettato per prescrizione la domanda di risoluzione del contratto di compravendita internazionale e di restituzione del prezzo. La Corte ha ritenuto corretta la valutazione della Corte territoriale sulla prescrizione annuale/ comunque sull’assenza di validi atti interruttivi o sospensivi, nonché sulla inammissibilità dell’appello incidentale condizionato. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità ed è stato dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 12 L. 31 maggio 1995, n. 218
La procura alle liti rilasciata all’estero per un giudizio che si svolge in Italia è disciplinata dalla legge processuale italiana; ai fini della validità formale occorre che la procura presenti gli elementi minimi dell’autenticazione secondo la lex loci, con accertamento dell’identità del sottoscrittore e sottoscrizione/firma o equivalente in presenza del pubblico ufficiale.
art. 33 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
Per gli atti formati in Stati che non hanno aderito alla Convenzione dell’Aja del 1961, la validità in Italia richiede legalizzazione consolare e traduzione giurata.
Il termine annuale di prescrizione per le azioni edilizie nella vendita di beni viziati resta applicabile; il riconoscimento del vizio e l’impegno a eliminarlo valgono, secondo l’orientamento accolto, come fatti eventualmente interruttivi della prescrizione e non come automatica sostituzione del termine annuale con quello decennale.
art. 39 Convenzione di Vienna del 1980
È richiamato dalla ricorrente quale disciplina della denuncia dei difetti nelle vendite internazionali; la Corte non ne ricava una regola che escluda l’applicazione della prescrizione nazionale, rilevando comunque l’assenza di tempestivi atti interruttivi.
art. 47 Convenzione di Vienna del 1980
La Corte osserva che, nel caso concreto, non risultava che l’acquirente avesse fissato alla venditrice un preciso termine ragionevole per eseguire le riparazioni tale da sospendere il decorso della prescrizione.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio di omesso esame è configurabile solo se è indicato un fatto storico principale o secondario decisivo non considerato; non basta contestare la valutazione probatoria di una pluralità di documenti.
La motivazione è sufficiente se consente di comprendere l’iter logico della decisione; non sussiste nullità quando la sentenza espone in modo intellegibile le ragioni della pronuncia.
Richiamato per il procedimento in camera di consiglio e il deposito di memorie.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nelle vendite internazionali di beni difettosi, il richiamo alla Convenzione di Vienna non esclude, di per sé, l’operatività del regime interno della prescrizione quando la controversia riguarda l’azione di risoluzione per vizi; il punto decisivo resta la verifica di tempestivi atti interruttivi o di eventuali cause di sospensione concretamente provate.
- Il riconoscimento dei vizi da parte del venditore e l’impegno a porvi rimedio non determinano automaticamente la trasformazione del termine di prescrizione dell’azione edilizia in un termine ordinario più lungo; tali condotte possono rilevare solo come eventuali atti interruttivi, se idonei e riferibili alla parte obbligata.
- Per interrompere la prescrizione, la costituzione in mora deve essere indirizzata al soggetto passivamente legittimato o comunque risultare a esso riferibile in modo inequivoco; una comunicazione inviata a un mero referente non produce effetto interruttivo.
- In sede di legittimità, la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. non può risolversi nella richiesta di una diversa valutazione di documenti o prove, ma deve individuare un fatto storico decisivo effettivamente non esaminato.
- L’appello incidentale condizionato non può essere utilizzato per introdurre domande nuove o non tempestivamente formulate nel primo grado; se le domande erano state solo assorbite o comunque non dedotte in modo autonomo, la loro riproposizione è inammissibile.
- La procura estera è valida nel processo italiano quando, pur redatta secondo la legge del luogo, consenta di verificare l’identità del conferente e l’autenticazione dell’atto; la legalizzazione consolare attesta la validità formale in Italia ma non è parte integrante della procura stessa.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 26 feb 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 04975/2025 del 26/02/2025
- ordinanza_civile · 26 feb 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 04979/2025 del 26/02/2025
- ordinanza_civile · 26 feb 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 04989/2025 del 26/02/2025
- ordinanza_civile · 26 feb 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 04991/2025 del 26/02/2025
- ordinanza_civile · 26 feb 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 04992/2025 del 26/02/2025
- ordinanza_civile · 26 feb 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 04993/2025 del 26/02/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →