Cassazione Civile, Ordinanza n. 28333/2025 del 24/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (debitore)
La controversia
La controversia nasce da un'azione revocatoria ordinaria proposta da una banca nei confronti di due coniugi per ottenere l'inefficacia verso di essa di un atto di trasferimento immobiliare compiuto in esecuzione degli obblighi assunti in sede di separazione personale. In via subordinata era stata proposta anche una domanda di simulazione assoluta dell'atto di cessione e della separazione personale, assumendo che la convivenza avesse fatto cessare gli effetti della separazione. Il tribunale aveva rigettato le domande, ritenendo non provata l'esistenza e la conoscenza del credito al momento della separazione. In appello, nel corso del giudizio, il credito era stato ceduto a una SPV nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione; la corte d'appello ha accolto il gravame e ha dichiarato inefficace l'atto di trasferimento tanto nei confronti della creditrice originaria quanto della cessionaria. Con il ricorso per cassazione la parte debitrice ha dedotto, in sintesi, che l'appello della cessionaria fosse inammissibile perché proposta da soggetto privo di titolarità processuale e sostanziale nell'azione revocatoria, sostenendo che la mera pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della cessione in blocco non dimostrasse né la cessione in sé né l'inclusione dello specifico credito controverso, e che quindi la cessionaria non avesse provato la propria legittimazione a impugnare.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo fondato il rilievo sulla mancanza di prova, da parte della cessionaria intervenuta in pendenza del giudizio, dell'inclusione del credito controverso nell'operazione di cessione in blocco. Ha ribadito che, quando il soggetto che impugna si qualifichi successore a titolo particolare del creditore originario, non basta la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale prevista dall'art. 58 T.U.B., ma occorre allegare e provare i fatti costitutivi della legittimazione sostanziale, cioè l'effettivo trasferimento del singolo credito o la sua inequivoca riconducibilità al complesso ceduto. Gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Brescia in diversa composizione, che dovrà riesaminare la questione applicando il principio indicato e provvedere anche sulle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
norma posta a fondamento dell'azione revocatoria ordinaria esperita dal creditore per ottenere l'inefficacia relativa dell'atto dispositivo pregiudizievole
richiamato nel motivo di ricorso in relazione alla cessione del credito e alla legittimazione del cessionario
la mera notificazione al debitore ceduto non è ritenuta sufficiente, da sola, a provare la cessione in presenza di contestazione specifica
art. 58 D.Lgs. n. 385 del 1993
la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'operazione di cessione in blocco esonera dalla notificazione ai singoli debitori, ma non prova da sola l'esistenza della cessione né l'inclusione dello specifico credito
richiamata come base normativa dell'operazione di cartolarizzazione e cessione dei crediti
richiamato nel motivo di ricorso in tema di successione nel processo e legittimazione dell'avente causa
richiamato nel motivo di ricorso in relazione alla posizione dell'interveniente/cessionario nel giudizio di impugnazione
utilizzato come parametro di censura per violazione e falsa applicazione di legge
richiamato nei motivi assorbiti per nullità della sentenza e violazione di regole processuali
richiamato nei motivi assorbiti per omesso esame di fatto decisivo
richiamati nei motivi assorbiti in tema di valutazione delle prove
richiamato nei motivi assorbiti
richiamata nei motivi assorbiti in tema di compensi/spese
richiamato nei motivi assorbiti in tema di liquidazione delle spese
Massime di principio
- Chi deduce in giudizio o in impugnazione di essere successore a titolo particolare del creditore originario deve allegare specificamente i fatti costitutivi della propria legittimazione e provarli; in difetto, l'impugnazione è inammissibile anche d'ufficio.
- Nelle cessioni in blocco di crediti bancari ai sensi dell'art. 58 T.U.B., la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale vale come forma di pubblicità/notifica ai debitori, ma non è prova sufficiente, se contestata, della concreta inclusione del singolo credito nell'operazione.
- Quando il debitore ceduto contesti specificamente la titolarità del credito in capo al cessionario, quest'ultimo deve fornire prova documentale dell'inclusione del credito nel compendio ceduto, non essendo sufficiente un generico richiamo alla cessione globale.
- La legittimazione sostanziale del cessionario e la legittimazione processuale all'impugnazione vanno accertate con riguardo al singolo credito controverso, non potendo il giudice limitarsi alla sola esistenza astratta dell'operazione di cartolarizzazione.
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