Cassazione Civile, Ordinanza n. 37333/2022 del 20/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
A seguito di controllo automatizzato della dichiarazione per l'anno 2008, l'agente della riscossione notificava una cartella di pagamento con recupero di maggiori IRPEF, IVA e IRAP. Il contribuente impugnava la cartella solo per la parte relativa all'IRAP, sostenendo l'assenza del presupposto dell'autonoma organizzazione. In appello la C.T.R. respingeva il gravame ritenendo valida la notifica della cartella e affermando che, poiché i costi dichiarati erano pari al 16% dei compensi, spettasse al contribuente dimostrare che non vi fosse autonoma organizzazione. Nel ricorso per cassazione il contribuente deduceva: 1) nullità della sentenza per violazione delle norme sulla notificazione, assumendo che la cartella, notificata a mezzo raccomandata e a mani del portiere, fosse inesistente; 2) violazione dell'art. 2 del d.lgs. n. 446/1997, perché la C.T.R. avrebbe erroneamente posto a suo carico l'onere di provare l'insussistenza del presupposto IRAP, mentre tale onere graverebbe sull'Amministrazione finanziaria.
La decisione
La Corte ha ritenuto inammissibile la nota telematica contenente le "conclusioni" perché non assimilabile alla memoria consentita nel rito camerale, ha respinto le eccezioni preliminari di inammissibilità sollevate dalla parte resistente, ha rigettato il primo motivo sul vizio di notifica, affermando che la cartella può essere notificata direttamente dall'agente della riscossione anche a mezzo raccomandata postale e che, comunque, la proposizione del ricorso ha sanato ogni eventuale invalidità per raggiungimento dello scopo. Ha invece accolto il secondo motivo, ribadendo che, in tema di IRAP, non bastano il valore assoluto dei compensi e dei costi, né il loro rapporto percentuale, per desumere l'autonoma organizzazione; l'onere di provare i fatti costitutivi del presupposto impositivo grava sull'Amministrazione finanziaria. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973
richiamato come base del controllo automatizzato della dichiarazione da cui è scaturita la cartella
consente la notificazione diretta della cartella di pagamento anche a mezzo raccomandata postale da parte dell'agente della riscossione
l'eventuale invalidità della notificazione è sanata dal raggiungimento dello scopo mediante proposizione del ricorso
nel rito camerale è consentito il deposito della memoria nei limiti tipici del giudizio di legittimità
richiamato per delimitare gli atti e documenti depositabili nel giudizio di cassazione
le doglianze erano comunque comprensibili e quindi il ricorso non ne risultava inammissibile per difetto di contenuto-forma
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
utilizzato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge
non ricorreva una causa di inammissibilità perché la decisione impugnata non si era adeguata alla giurisprudenza di legittimità sul riparto dell'onere della prova in materia IRAP
norma che individua il presupposto dell'IRAP, la cui sussistenza deve essere provata dall'Amministrazione quando sia contestata
Cass. Sez. Un. n. 9451/2016
il valore assoluto di compensi e costi, e il loro rapporto percentuale, non bastano da soli a dimostrare l'autonoma organizzazione
Cass. n. 23999/2016
in tema di IRAP, quando il contribuente impugna la cartella, l'Amministrazione deve dimostrare gli elementi di fatto che integrano il presupposto impositivo
Cass. n. 7652/2020
le spese consistenti possono avere natura personale o comunque non essere indice di implementazione organizzativa
Cass. n. 10131/2020
la cartella può essere notificata direttamente a mezzo raccomandata secondo le regole del servizio postale universale
Cass., Sez. Un., n. 14916/2016
la consegna a mani del portiere da parte dell'agente postale esclude l'inesistenza della notificazione
Massime di principio
- In tema di cartella di pagamento notificata direttamente dall'agente della riscossione, la notificazione a mezzo raccomandata postale è ammissibile e segue le regole del servizio postale universale; la consegna al portiere effettuata dall'agente postale non integra inesistenza della notifica.
- L'eventuale vizio della notificazione della cartella è comunque sanato se il destinatario propone ricorso, per raggiungimento dello scopo dell'atto.
- In materia di IRAP, il valore assoluto dei compensi e dei costi, o la loro mera incidenza percentuale, non sono di per sé sufficienti a provare l'autonoma organizzazione del professionista.
- Quando il contribuente contesta la debenza dell'IRAP impugnando la cartella, l'onere di provare i fatti costitutivi del presupposto impositivo grava sull'Amministrazione finanziaria, che deve indicare elementi fattuali concreti e non limitarsi a richiami astratti o alla sola entità dei costi.
- La prova dell'autonoma organizzazione richiede una valutazione della natura e composizione dei costi e della concreta struttura organizzativa dell'attività, non un automatismo basato sul rapporto tra ricavi e spese.
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