Cassazione Civile, Ordinanza n. 25842/2021 del 23/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
Una banca ha promosso esecuzione forzata contro una persona fisica sulla base di un contratto di mutuo fondiario. Il debitore ha proposto opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., sostenendo che il mutuo sarebbe nullo o comunque illecito per collegamento negoziale con un conto corrente bancario sul quale sarebbero state addebitate le rate del finanziamento e anche interessi anatocistici e usurari. Secondo il ricorrente, il collegamento tra i due rapporti comportava l'illiceità della causa del mutuo, anche perché le somme erogate sarebbero state destinate a ripianare pregresse passività del conto, con contestuale costituzione di garanzia reale. Ha inoltre dedotto che la concessione del finanziamento in presenza delle difficoltà economiche del debitore violerebbe i doveri di correttezza e buona fede. La Corte d'appello ha confermato il rigetto dell'opposizione; in Cassazione è stata proposta un'unica censura di violazione di legge, riferita agli artt. 1815, 1343, 1322, co. 2, 1414, co. 1 c.c. e alla L. 108/1996.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato, anzitutto, la violazione dell'art. 366, comma 1, nn. 3 e 6, c.p.c., perché il ricorso non esponeva in modo adeguato e autosufficiente i fatti di causa, la posizione processuale del ricorrente, le difese delle parti, il contenuto della sentenza di primo grado e dell'appello, né l'atto introduttivo dell'opposizione con la necessaria specificità. Solo in via di completezza ha ribadito che, in linea generale, il mutuo fondiario non è un mutuo di scopo; l'accredito contabile equivale all'erogazione; la costituzione di garanzia ipotecaria per un credito preesistente è lecita; e la destinazione della somma mutuata a estinguere passività pregresse non determina di per sé la nullità del mutuo per difetto di causa. Nulla è stato disposto sulle spese per mancata difesa dell'intimata. È stato inoltre dato atto della debenza dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
norma posta a base dell'opposizione all'esecuzione proposta dal debitore contro il titolo fondato su mutuo fondiario
art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.
il ricorso per cassazione deve contenere una esposizione sommaria dei fatti sufficiente a consentire alla Corte una chiara e completa cognizione della controversia senza ricorrere ad altre fonti
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
il ricorso deve indicare in modo specifico e autosufficiente gli atti e i documenti rilevanti e il loro contenuto essenziale
richiamato dal ricorrente come norma violata in relazione alla dedotta nullità del mutuo per interessi usurari/anatocistici
richiamato dal ricorrente per sostenere l'illiceità o mancanza di causa del contratto di mutuo
richiamato dal ricorrente per contestare l'autonomia negoziale e la meritevolezza della causa
richiamato dal ricorrente in relazione alla prospettata simulazione o al collegamento negoziale tra mutuo e conto corrente
richiamata dal ricorrente in tema di usura bancaria
art. 38 D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (T.U.B.)
la Corte richiama la disciplina del mutuo fondiario per affermare che esso non è un mutuo di scopo
art. 39 D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (T.U.B.)
richiamato insieme all'art. 38 T.U.B. nella disciplina del mutuo fondiario e della garanzia ipotecaria
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato per la misura dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato
artt. 375, 376 e 380-bis c.p.c.
norme processuali che hanno consentito la trattazione in camera di consiglio per la manifesta inammissibilità o infondatezza del ricorso
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando non contiene un'esposizione sommaria dei fatti e degli atti di causa idonea a consentire alla Corte una piena comprensione della controversia e delle censure, senza necessità di attingere ad altre fonti.
- La specificità richiesta dall'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. impone che siano indicati con precisione gli atti e i documenti rilevanti e il loro contenuto essenziale; in mancanza, le doglianze non sono scrutinabili nel merito.
- Il mutuo fondiario non è, di regola, un mutuo di scopo: la destinazione della somma mutuata a determinate finalità non è elemento essenziale del contratto.
- L'accredito contabile della somma mutuata equivale alla sua erogazione materiale.
- La costituzione di ipoteca a garanzia di un credito preesistente è, di per sé, una causa negoziale lecita; eventuali pregiudizi per i creditori non incidono sulla validità del negozio, potendo al più rilevare ai fini della revocabilità nei casi previsti dalla legge.
- La destinazione del mutuo all'estinzione di pregresse passività non determina, da sola, la nullità del contratto per difetto di causa.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 23 set 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 25800/2021 del 23/09/2021
- ordinanza_civile · 23 set 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 25801/2021 del 23/09/2021
- ordinanza_civile · 23 set 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 25802/2021 del 23/09/2021
- ordinanza_civile · 23 set 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 25803/2021 del 23/09/2021
- ordinanza_civile · 23 set 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 25806/2021 del 23/09/2021
- ordinanza_civile · 23 set 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 25807/2021 del 23/09/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →