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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25842/2021 del 23/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

Una banca ha promosso esecuzione forzata contro una persona fisica sulla base di un contratto di mutuo fondiario. Il debitore ha proposto opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., sostenendo che il mutuo sarebbe nullo o comunque illecito per collegamento negoziale con un conto corrente bancario sul quale sarebbero state addebitate le rate del finanziamento e anche interessi anatocistici e usurari. Secondo il ricorrente, il collegamento tra i due rapporti comportava l'illiceità della causa del mutuo, anche perché le somme erogate sarebbero state destinate a ripianare pregresse passività del conto, con contestuale costituzione di garanzia reale. Ha inoltre dedotto che la concessione del finanziamento in presenza delle difficoltà economiche del debitore violerebbe i doveri di correttezza e buona fede. La Corte d'appello ha confermato il rigetto dell'opposizione; in Cassazione è stata proposta un'unica censura di violazione di legge, riferita agli artt. 1815, 1343, 1322, co. 2, 1414, co. 1 c.c. e alla L. 108/1996.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato, anzitutto, la violazione dell'art. 366, comma 1, nn. 3 e 6, c.p.c., perché il ricorso non esponeva in modo adeguato e autosufficiente i fatti di causa, la posizione processuale del ricorrente, le difese delle parti, il contenuto della sentenza di primo grado e dell'appello, né l'atto introduttivo dell'opposizione con la necessaria specificità. Solo in via di completezza ha ribadito che, in linea generale, il mutuo fondiario non è un mutuo di scopo; l'accredito contabile equivale all'erogazione; la costituzione di garanzia ipotecaria per un credito preesistente è lecita; e la destinazione della somma mutuata a estinguere passività pregresse non determina di per sé la nullità del mutuo per difetto di causa. Nulla è stato disposto sulle spese per mancata difesa dell'intimata. È stato inoltre dato atto della debenza dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando non contiene un'esposizione sommaria dei fatti e degli atti di causa idonea a consentire alla Corte una piena comprensione della controversia e delle censure, senza necessità di attingere ad altre fonti.
  • La specificità richiesta dall'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. impone che siano indicati con precisione gli atti e i documenti rilevanti e il loro contenuto essenziale; in mancanza, le doglianze non sono scrutinabili nel merito.
  • Il mutuo fondiario non è, di regola, un mutuo di scopo: la destinazione della somma mutuata a determinate finalità non è elemento essenziale del contratto.
  • L'accredito contabile della somma mutuata equivale alla sua erogazione materiale.
  • La costituzione di ipoteca a garanzia di un credito preesistente è, di per sé, una causa negoziale lecita; eventuali pregiudizi per i creditori non incidono sulla validità del negozio, potendo al più rilevare ai fini della revocabilità nei casi previsti dalla legge.
  • La destinazione del mutuo all'estinzione di pregresse passività non determina, da sola, la nullità del contratto per difetto di causa.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMutuoFideiussione
RamiProcesso civileBancario e finanziarioContratti
SottomaterieRicorso per cassazioneInteressi usurariEstinzione anticipata
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

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