Cassazione Civile, Sentenza n. 2585/2023 del 27/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Cessione del ramo d'azienda esercente un albergo avvenuta il 03/02/2012; la cedente dichiarò il valore netto della cessione in 200.000 euro (di cui 247.044,20 per avviamento nel corrispettivo pattuito). L'Agenzia notificò avviso di liquidazione rettificando il valore a circa 4.615.598 euro (avviamento 4.662.642,40) e chiedendo maggiori imposte di registro, interessi e sanzioni. La Winter impugnò: la CTP rideterminò il valore a 1.900.000 euro; la CTR confermò. In Cassazione la ricorrente articolò sei motivi, tra cui la violazione del contraddittorio preventivo, carenza motivazionale dell'avviso, illegittima valorizzazione mediante il listino FIMAA e motivazione apparente della sentenza di appello per non aver esaminato elementi di prova e per aver ritenuto applicabile il listino FIMAA senza adeguata spiegazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il primo motivo (contraddittorio preventivo) rilevando che per l'imposta di registro, tributo non armonizzato, non sussiste obbligo generale di contraddittorio preventivo salvo specifica norma. Ha invece accolto il quarto motivo, rilevando motivazione apparente della sentenza di appello: la CTR non ha adeguatamente valutato e motivato l'applicabilità e l'attendibilità del listino FIMAA né ha considerato le circostanze e la documentazione offerte dalla società (ubicazione, redditività, passività ecc.). Per tali ragioni la Cassazione ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Commissione tributaria regionale della Lombardia per nuovo esame anche sulle spese del giudizio di legittimità; gli altri motivi sono stati assorbiti.
Norme richiamate
Legge 27 luglio 2000 n. 212 (Statuto del contribuente), art. 12 comma 7
Stabilisce il termine dilatorio per osservazioni dopo il verbale di chiusura; la Corte interpreta che l'obbligo di contraddittorio preventivo sancito da tale norma non si estende automaticamente ai tributi non armonizzati come l'imposta di registro
D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 (Testo unico imposta di registro), artt. 10-15, 41, 43-53, 51-52, 54-56
artt. 10-15; art. 41; artt. 43-53; artt. 51-52; artt. 54-56
Richiamati per delimitare la funzione dell'Amministrazione in materia di registrazione e determinazione della base imponibile: la Corte evidenzia che, nell'assenza di specifica norma, l'ufficio valuta la rilevanza fiscale e determina la base imponibile, ma deve motivare adeguatamente l'applicazione di criteri e listini esterni
Codice di procedura civile, art. 360 comma 1 nn. 3 e 4
art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c.
Fondamento dei motivi di cassazione per violazione di legge e motivazione apparente; la Corte ha applicato questi motivi per censurare la carenza motivazionale della decisione di appello
Codice di procedura civile, art. 276 e art. 380 (richiamati)
art. 276 cod. proc. civ.; art. 380 cod. proc. civ.
Richiamati per la disciplina dell'ordine delle questioni e della cognizione in cassazione; la Corte ha modificato l'ordine di esame delle censure per ragioni di economia del giudizio
D.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546 (processo tributario), art. 36 comma 2 n. 4 e artt. 61 e 36
art. 36, comma 2, n. 4; artt. 61 e 36
Richiamati in relazione all'ammissibilità delle produzioni e all'onere dei giudici di esaminare le prove; la Corte censura la CTR per non aver valutato adeguatamente la documentazione prodotta dalla ricorrente
Legge 07 agosto 1990 n. 241 (trasparenza amministrativa), art. 3
Invocata dalla ricorrente in tema di motivazione; la Corte distingue tra esigenze di motivazione amministrativa e i limiti del controllo giudiziale, rimarcando l'obbligo del giudice di motivare adeguatamente la decisione
Costituzione della Repubblica Italiana, artt. 24, 111, 3 e 53
artt. 24, 111, 3, 53 Cost.
Richiamati per i principi costituzionali del diritto di difesa, ragionevole durata del processo e capacità contributiva; la Corte bilancia tali principi con la giurisprudenza che limita l'obbligo di contraddittorio per tributi non armonizzati
Massime di principio
- Per i tributi non armonizzati (es. imposta di registro) non vige, in assenza di norma specifica, un obbligo generale di contraddittorio preventivo da parte dell'Amministrazione finanziaria; il contribuente che invoca la mancanza di contraddittorio deve indicare concretamente quali questioni avrebbe potuto svolgere in tale sede
- Se l'Amministrazione usa listini o rilevazioni di mercato non normativamente certificate (es. listino FIMAA), il loro utilizzo per rettificare valori deve essere adeguatamente motivato: il giudice deve spiegare perché il listino è applicabile e attendibile nel caso concreto
- Il giudice d'appello è tenuto a valutare e motivare esplicitamente le ragioni che lo inducono a ritenere congruo il valore accertato, anche rispetto agli elementi probatori prodotti dalla parte; l'omissione di un esame o una motivazione generica può integrare vizio di motivazione apparente
- L'amministrazione non può mutare i presupposti della contestazione rispetto a quanto indicato nell'atto di accertamento: le circostanze e i fatti posti a base della pretesa devono risultare dall'atto e dalla motivazione
- In controversie di valutazione economica (es. stima di azienda), il giudice deve tener conto di elementi concreti come ubicazione, redditività, passività e costi; la mera applicazione di percentuali estrapolate da indici generici senza confronto con queste variabili è insufficiente
- Quando la Corte di legittimità rinvia per vizio motivazionale, il giudice di merito dovrà riesaminare le prove e spiegare puntualmente la metodologia di valutazione adottata per evitare nuova censura per motivazione apparente
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 27 gen 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 2480/2023 del 27/01/2023
- Sentenza civile · 27 gen 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 2511/2023 del 27/01/2023
- Sentenza civile · 27 gen 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 2534/2023 del 27/01/2023
- Sentenza civile · 27 gen 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 2536/2023 del 27/01/2023
- Sentenza civile · 27 gen 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 2537/2023 del 27/01/2023
- Sentenza civile · 27 gen 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 2540/2023 del 27/01/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →