Cassazione Civile, Sentenza n. 40750/2021 del 20/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per cassazione della sentenza di appello (Tribunale di Roma 7.3.2017 n.4624) che aveva confermato l'annullamento di cartelle esattoriali disposto in primo grado per mancata prova della notifica. Equitalia deduceva errore nella ripartizione dell'onere della prova: sosteneva che fosse sufficiente depositare l'estratto di ruolo con gli avvisi di ricevimento (anche in copia) e che, una volta provata la ricezione della raccomandata tramite avviso di ricevimento, dovesse ritenersi iuris tantum che la busta contenesse la cartella; era invece onere del destinatario provare il contrario. Denunciava inoltre che il Tribunale aveva ritenuto inutilizzabili le fotocopie degli avvisi di ricevimento perché non erano prodotti gli originali e che la contestazione della conformità era generica.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso in parte e ha cassato la sentenza d'appello con rinvio. Motivi principali: (i) il Tribunale ha violato il principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato pronunciando su una questione (la prova del contenuto della busta) non sollevata ritualmene dalla resistente; (ii) la Corte ha ribadito il principio secondo cui, se il destinatario afferma di non aver ricevuto la notifica, il giudice non può esigere dal mittente la prova del contenuto della busta, mentre se il destinatario dichiara di avere ricevuto la busta ma ne contesta il contenuto è suo onere provare tale difformità; (iii) la Corte ha inoltre ritenuto che la contestazione generica della conformità all'originale delle copie degli avvisi di ricevimento da parte della Margine Operativo fosse insufficiente e quindi inammissibile, per cui le fotocopie depositate da Equitalia dovevano essere utilizzate in giudizio. Altri esiti processuali: rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva di Equitalia per lo scioglimento successivo; dichiarata inammissibile la costituzione tardiva del Comune di Venezia; rinvio al Tribunale di Roma per nuovo esame applicando i principi delineati.
Norme richiamate
D.L. 22.10.2016 n.193, art.1, comma 3
La successione dellAgenzia dell'Entrate-Riscossione alle società del gruppo Equitalia non ha determinato soluzione di continuità processuale; lo scioglimento sopravvenuto non impedisce la legittimazione di Equitalia nel giudizio notificato quando ancora operativa.
termini per il controricorso
Il termine di legge per notificare il controricorso era decorso: il controricorso del Comune di Venezia è stato considerato tardivo e quindi inammissibile.
contestazione della conformità delle copie all'originale
La contestazione della conformità di una copia all'originale deve essere chiara e circostanziata: indicare esattamente il documento contestato e gli aspetti in cui si assume la difformità; una contestazione generica è inefficace e va considerata come non proposta.
richiamato dalla ricorrente nel primo motivo
Usato dalla ricorrente a supporto delle argomentazioni sulla notifica delle cartelle; la Corte ha valutato la questione secondo i principi di riparto dell'onere della prova e non ha ritenuto fondata la valutazione distorta compiuta dal Tribunale.
artt. 115, 116, 214, 215 c.p.c.
norme sul mezzo di prova e allegazione
Rilevanti rispetto ai criteri di utilizzabilità e valutazione dei documenti e delle prove; la Corte ha richiamato principi probatori e la corretta distribuzione dell'onere della prova.
Massime di principio
- Se il convenuto dichiara di non aver mai ricevuto una notifica, il giudice non può pretendere che il mittente dimostri il contenuto della busta: decidere su tale tema sarebbe violazione del principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato.
- Se il destinatario dichiara invece di avere ricevuto la busta ma contesta che essa contenesse l'atto indicato dal mittente, l'onere di provare tale difformità grava sul destinatario.
- La produzione in copia di avvisi di ricevimento è utilizzabile in giudizio salvo che la controparte formuli una contestazione della conformità all'originale chiara, specifica e circostanziata; contestazioni generiche sono inammissibili e considerate come non proposte.
- Eccezioni, domande e contestazioni devono essere formulate in modo preciso per delimitare l'oggetto del contendere; clausole di stile tipo 'si contesta tutta la documentazione' non sono efficaci.
- La sopravvenuta variazione dello status societario (es. scioglimento/successione) non interrompe automaticamente la legittimazione processuale se al momento dell'impugnazione la società era ancora operativa secondo la normativa di successione.
- Termini processuali devono essere rispettati: controricorsi o atti notificati oltre i termini previsti dal codice sono dichiarati inammissibili.
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