Cassazione Civile, Ordinanza n. 07515/2023 del 15/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha accolto il ricorso del Ministero, cassato la sentenza della Corte d'appello di Messina e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito respingendo la domanda delle docenti volta all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento. Ha inoltre compensato integralmente le spese dell'intero processo per la novità e complessità della questione all'epoca della proposizione.
Esito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda alcune docenti in possesso del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 che avevano chiesto l'accertamento del diritto a essere inserite nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per le classi di concorso EEEE e AAAA, al fine di partecipare al piano straordinario di immissione in ruolo. La Corte d'appello aveva accolto la domanda, ritenendo che la trasformazione delle graduatorie in graduatorie chiuse non potesse precludere l'inserimento di soggetti già in possesso del titolo abilitante e valorizzando anche l'annullamento del D.M. 235/2014 da parte del Consiglio di Stato. Il Ministero ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 605, L. 296/2006 e dell'art. 402 d.lgs. 297/1994, sostenendo che, secondo l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato e la giurisprudenza di legittimità, il solo diploma magistrale non basta per l'inserimento nelle GAE e che l'annullamento del D.M. 235/2014 non produce un diritto soggettivo all'iscrizione in favore delle odierne resistenti.
Norme richiamate
art. 1, comma 605, L. 296/2006
La clausola di salvaguardia non amplia la platea degli aventi diritto all'iscrizione nelle GAE, ma preserva soltanto gli inserimenti di chi era già titolare del titolo necessario secondo il previgente sistema; il solo diploma magistrale conseguito entro il 2001/2002 non basta per l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento.
Richiamato dal ricorrente come parte del quadro normativo sul reclutamento scolastico e sulla rilevanza del titolo di studio; la Corte lo considera nel contesto della disciplina che non attribuisce al solo diploma magistrale il diritto all'inserimento nelle GAE.
art. 15, comma 7, d.P.R. 323/1998
Riconosce al diploma magistrale valore legale e abilitante all'insegnamento nella scuola elementare, ma tale valore non equivale a titolo sufficiente per l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento.
La Corte rinvia alla motivazione di precedenti conformi per la ricostruzione del quadro normativo e argomentativo.
L'efficacia del giudicato resta, di regola, inter partes; l'annullamento di un atto amministrativo non consente di estendere automaticamente a soggetti diversi gli effetti conformativi o di accertamento del diritto soggettivo.
Poiché non occorrevano ulteriori accertamenti, la Corte ha deciso nel merito dopo la cassazione della sentenza impugnata.
artt. 375, comma 2, e 380 bis.1 c.p.c.
Norme sul rito camerale di trattazione del ricorso in cassazione.
Censura di violazione e falsa applicazione di legge posta a fondamento dell'unico motivo di ricorso.
Non incide sull'esclusione del diritto all'inserimento nelle GAE, perché conferma il valore abilitante del diploma ma per finalità diverse e non supera la diversa ratio della disciplina delle graduatorie ad esaurimento.
Massime di principio
- Il diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, pur avendo valore abilitante all'insegnamento, non costituisce di per sé titolo sufficiente per l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo.
- La clausola di salvaguardia prevista dalla legge che ha trasformato le graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento va interpretata restrittivamente: essa tutela solo le posizioni di chi, secondo il sistema previgente, era già legittimato all'iscrizione, e non introduce nuovi titoli di accesso.
- L'annullamento giurisdizionale di un atto amministrativo avente contenuto non regolamentare non produce automaticamente effetti conformativi erga omnes idonei a fondare, in capo a soggetti terzi, un autonomo diritto soggettivo all'iscrizione in graduatoria.
- Il successivo riconoscimento legislativo del valore abilitante del diploma o l'ammissione a selezioni concorsuali per finalità diverse non altera l'interpretazione della disciplina sulle graduatorie ad esaurimento, se manca una previsione espressa di accesso alle medesime.
- Quando la questione è puramente giuridica e non richiede nuovi accertamenti, la Corte di cassazione può cassare la sentenza impugnata e decidere direttamente nel merito, respingendo la domanda originaria.
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