Cassazione Civile, Ordinanza n. 04383/2024 del 19/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La società, già titolare di una concessione di grande derivazione ad uso idroelettrico scaduta e poi più volte prorogata in via temporanea per l’impianto di Resio, ha impugnato davanti al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche gli atti regionali che avevano quantificato un canone aggiuntivo previsto dalla legislazione lombarda per la prosecuzione temporanea dell’esercizio. In primo grado il TSAP ha respinto la domanda di annullamento sia in relazione alla dedotta illegittimità costituzionale della norma regionale che prevedeva il canone, sia in relazione ai criteri usati per la sua quantificazione provvisoria. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto: 1) contraddittorietà e motivazione apparente della sentenza definitiva rispetto alla sentenza non definitiva e agli atti istruttori; 2) illogica e contraddittoria valutazione della verificazione tecnico-economica e mancata adeguata confutazione delle sue conclusioni; 3) eccesso di potere giurisdizionale per sconfinamento nel merito amministrativo, in violazione dei limiti del sindacato di legittimità; 4) violazione dei principi europei di incentivazione delle energie rinnovabili, della stabilità dei regimi di sostegno e del legittimo affidamento, oltre che dell’art. 117 Cost., assumendo che il canone aggiuntivo fosse un disincentivo agli investimenti e incompatibile con il quadro sovranazionale.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo sulle asserite violazioni dei principi europei e del legittimo affidamento, rilevando che il canone aggiuntivo è correlato al beneficio derivante dalla prosecuzione, anche temporanea, dell’esercizio della derivazione mediante impianti già ammortizzati e che la legittimità della previsione è già stata affermata dalla propria giurisprudenza e dal quadro normativo statale richiamato. Ha inoltre respinto i motivi relativi alla motivazione e alla verificazione, affermando che il TSAP non è sconfinato nel merito, ma ha svolto un sindacato di legittimità sulla ragionevolezza e proporzionalità dell’atto amministrativo; ha aggiunto che le conclusioni del verificatore non sono vincolanti e possono essere disattese con adeguata motivazione. Infine ha escluso qualsiasi contrasto tra sentenza non definitiva e definitiva, perché la prima non aveva deciso sul punto del canone provvisorio ma aveva soltanto disposto un rinvio istruttorio. La società ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione e, se dovuto, al raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 53 bis, comma 5, l.r. Lombardia 12 dicembre 2012 n. 26
prevede, per la prosecuzione temporanea della concessione di grande derivazione idroelettrica scaduta, la corresponsione di un canone aggiuntivo quale misura connessa al perdurante utilizzo della derivazione e degli impianti.
artt. 117, 23, 119 e 3 Cost.
la Corte ribadisce che la previsione del canone aggiuntivo non viola la Costituzione, in quanto rientra nella materia dell'energia e non ha natura di imposta soggetta a riserva di legge tributaria.
art. 143 R.D. n. 1775/1933
richiamato dalla ricorrente per dedurre un eccesso di potere giurisdizionale; la Corte esclude che il TSAP abbia violato i limiti del proprio sindacato di legittimità.
dopo la riforma, la Corte delibera ordinariamente in camera di consiglio; l'udienza pubblica è riservata ai casi di particolare rilevanza della questione di diritto o alla revocazione.
è la forma ordinaria di trattazione camerale delle impugnazioni quando non ricorrono i presupposti per la pubblica udienza.
i motivi che denunciano motivazione apparente, contraddittoria o vizi motivazionali sono scrutinati nei limiti della violazione di legge costituzionalmente rilevante e non consentono un riesame del merito o delle risultanze istruttorie.
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
la motivazione è censurabile solo se manca o è meramente apparente, non quando si contesti la sufficienza o la razionalità del ragionamento del giudice di merito.
invocato per il vizio di giurisdizione; la Corte esclude lo sconfinamento del TSAP nella sfera del merito amministrativo.
art. 111, commi 7 e 8, Cost.
serve come parametro per denunciare vizi di motivazione costituzionalmente rilevanti e per il controllo sull'eccesso di potere giurisdizionale.
la verificazione è strumento istruttorio volto all'accertamento tecnico di fatti complessi, non vincolante per il giudice.
la consulenza tecnica è distinta dalla verificazione, perché consente l'acquisizione di un giudizio tecnico e non solo di un accertamento ricognitivo.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
ricorrendone i presupposti processuali, opera il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
richiamato quale conferma del quadro statale che legittima, in presenza di determinate condizioni, la previsione di canoni aggiuntivi per le concessioni idroelettriche.
art. 117, comma 3, Cost.
la disciplina del canone aggiuntivo è ricondotta alla materia della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia, di competenza legislativa concorrente.
Massime di principio
- Quando il giudice amministrativo speciale è chiamato a sindacare la legittimità di un atto, il controllo deve restare entro i confini della verifica di ragionevolezza e proporzionalità della scelta amministrativa, senza trasformarsi in una valutazione di merito o di mera opportunità.
- La verificazione tecnica nel processo amministrativo non ha carattere vincolante: il giudice può disattenderne le conclusioni, purché indichi in motivazione le ragioni del dissenso.
- La motivazione è censurabile in cassazione solo se manca del tutto o è meramente apparente; non è invece consentito chiedere alla Corte un nuovo esame della sufficienza o attendibilità delle risultanze istruttorie.
- La sentenza non definitiva vincola la decisione definitiva solo sulle questioni effettivamente decise e sui relativi presupposti logici necessari; un mero rinvio istruttorio o ordinatorio non preclude una successiva diversa valutazione sul punto ancora controverso.
- Il canone aggiuntivo richiesto al concessionario uscente che continui provvisoriamente a sfruttare la derivazione dopo la scadenza della concessione è legittimo se correlato al beneficio aggiuntivo derivante dall’ulteriore utilizzo di risorse pubbliche e di impianti già ammortizzati.
- Le censure che invocano principi europei di tutela delle rinnovabili e di stabilità degli investimenti non sono idonee, da sole, a escludere la legittimità di oneri imposti all’ex concessionario che continui a trarre utilità dall’impianto in attesa della nuova assegnazione.
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