Sentenza del 12/05/2025 n. 1121 - Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bari
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato l’avviso, emesso dopo il PVC della Guardia di Finanza del 21 novembre 2023 e il contraddittorio avviato con invito notificato il 6 marzo 2024, con cui l’Ufficio aveva disconosciuto costi d’impresa. Ha eccepito: la decadenza dell’accertamento ai sensi degli artt. 43 del d.P.R. 600/1973, 57 del d.P.R. 633/1972 e 5, comma 3-bis, del d.lgs. 218/1997; vizi di motivazione, forma e contenuto dell’avviso e violazione del contraddittorio preventivo; infondatezza delle riprese e violazione dell’onere della prova; illegittimità o difetto di motivazione delle sanzioni ai sensi del d.lgs. 472/1997. Nel merito, ha contestato il disconoscimento di costi documentati, in particolare quelli fatturati dalla U. S.r.l., sostenendo l’effettività delle prestazioni sulla base di contratto d’appalto, fatture e pagamenti tracciabili.
La decisione
La Corte ha respinto le eccezioni di decadenza, considerando applicabile la sospensione generale di 85 giorni prevista dall’art. 67, comma 1, del d.l. 18/2020. Ha rigettato anche le censure sulla motivazione e sul contraddittorio: l’avviso esponeva l’iter logico-giuridico, la società aveva compreso le ragioni della ripresa e il contraddittorio documentale era stato svolto. Nel merito, ha riconosciuto la deducibilità dei costi fatturati dalla U. S.r.l., ritenendo provata l’effettività delle prestazioni dal contratto d’appalto, dai dipendenti della fornitrice e dai pagamenti tracciabili; ha ritenuto documentati anche gli altri costi supportati da fatture e contratti coerenti con l’attività. Ha invece confermato l’indeducibilità delle perdite su crediti per 62.511 euro, poiché fondate sul solo parere del legale e prive di prova di tentativi di recupero, e delle spese di pitturazione per 50.020 euro oltre IVA di 11.004 euro, non documentate quanto alla loro effettiva esecuzione. Ha respinto la censura sulle sanzioni, reputandole motivate e conformi alla legge. Ricorso accolto solo in parte: l’atto è annullato limitatamente ai costi riconosciuti e i costi indeducibili sono rideterminati in 123.535 euro, con conseguente rideterminazione degli imponibili IRES e IRAP, delle imposte e delle sanzioni. Spese compensate. La sospensione degli effetti dell’atto era stata disposta in corso di causa.
Norme richiamate
«sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori»
La sospensione ha carattere generale e, secondo la Corte, sposta in avanti di 85 giorni i termini di accertamento e decadenza che ricadono nel periodo interessato; non riguarda soltanto le scadenze riferite al periodo d’imposta in scadenza durante la sospensione.
Art. 42 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
«Nella specie, l'atto impugnato contiene l'indicazione dell'iter logico-giuridico seguito dall'Ente impositore e non risulta affatto pregiudicato il diritto di difesa del contribuente, che ben ha compreso le ragioni poste a base dell'accertamento svolgendo ampia e articolata difesa su ogni questione.»
La motivazione dell’accertamento è adeguata se rende comprensibile il percorso logico-giuridico dell’Ufficio e consente al contribuente di difendersi concretamente. Nel caso, non era necessaria una motivazione rafforzata ulteriore.
Art. 5-ter del d.lgs. 19 giugno 1997, n. 218
«L'espletamento del contraddittorio su base documentale risulta regolarmente espletato, pertanto l'avviso di accertamento risulta correttamente emesso e il diritto di difesa tutelato.»
Il contraddittorio preventivo è stato ritenuto rispettato perché il contribuente ha potuto fornire chiarimenti e documenti e l’Ufficio li ha esaminati; la Corte non ha ravvisato, nel caso concreto, un vizio per mancata motivazione rafforzata.
«Ai fini della ammissibilità della deducibilità fiscale, le spese devono soddisfare i requisiti stabiliti per legge e quindi: - la competenza, quanto al tempo. Le spese e gli altri componenti di cui nell'esercizio di competenza non sia ancora certa l'esistenza o determinabile in modo obiettivo l'ammontare concorrono a formarlo nell'esercizio in cui si verificano tali condizioni; - la certezza, quanto all'esistenza; - l'oggettiva determinabilità, quanto all'ammontare; - l'inerenza all'attività dell'impresa.»
La deduzione richiede competenza, certezza dell’esistenza, determinabilità oggettiva dell’ammontare e inerenza. La prova documentale dell’effettività delle prestazioni ha consentito di riconoscere i costi d’appalto, mentre la carenza di prova ha giustificato il disconoscimento delle spese per pitturazione e delle perdite su crediti.
Art. 7, comma 5-bis, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
«L'amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato. Il giudice fonda la decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio e annulla l'atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o è contraddittoria o se è comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fondano la pretesa impositiva e l'irrogazione delle sanzioni.»
L’Amministrazione deve provare le violazioni contestate e il giudice valuta gli elementi emersi in giudizio. La Corte ha ritenuto che la contribuente avesse fornito prova contraria sufficiente per i costi documentati; ha invece confermato le riprese per le voci prive di riscontri adeguati.
Art. 7, 16 e 17 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
«La società ricorrente lamenta la violazione degli articoli 7, 16 e 17 del d.lgs. n. 472 del 1997, per presunto difetto di motivazione per l'irrogazione delle sanzioni, tale eccezione è priva di fondamento in quanto non solo è motivata ma risulta applicata in ossequio al dettato normativo.»
La censura relativa alla motivazione e all’applicazione delle sanzioni è stata respinta: la Corte ha ritenuto la sanzione motivata e conforme alle disposizioni richiamate, disponendone comunque la rideterminazione conseguente alla parziale revisione dell’imponibile.
Massime di principio
- La sospensione emergenziale dei termini prevista dall’art. 67 del d.l. 18/2020 può prorogare i termini di accertamento anche per annualità diverse da quella in scadenza durante il periodo di sospensione, quando i termini di controllo attraversano tale periodo.
- La motivazione dell’avviso è sufficiente se espone le ragioni della pretesa in modo comprensibile e permette una difesa effettiva; la contestazione della motivazione va valutata concretamente, anche considerando se il contribuente abbia potuto articolare le proprie difese.
- Nel contraddittorio preventivo, chiarimenti e documenti presentati dal contribuente devono essere considerati; nel caso deciso, lo svolgimento documentale del confronto e la comprensibilità dell’avviso hanno escluso il vizio dedotto.
- Per dedurre un costo d’impresa non basta la fattura isolata quando l’effettività è contestata: sono rilevanti, nel loro insieme, contratto, coerenza con l’attività, prova dell’organizzazione del fornitore e pagamenti tracciabili.
- Le perdite su crediti richiedono elementi concreti che sostengano la loro effettività e la loro deducibilità; il solo parere di un legale, senza prova di iniziative di recupero, può risultare insufficiente.
- Quando la ripresa fiscale comprende più voci, il giudice può annullare l’accertamento solo per quelle adeguatamente provate e confermarlo per le altre, rideterminando di conseguenza imponibile, imposte e sanzioni.
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