Sentenza del 13/05/2025 n. 8405 - Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato l’atto di recupero del credito d’imposta per ricerca e sviluppo n. ------ 2024, notificato via PEC il 14 novembre 2024, con cui l’Agenzia aveva recuperato il credito utilizzato nel 2019, pari a € 103.056, oltre interessi e sanzioni, indicato nella dichiarazione relativa al 2018. La ricorrente sosteneva che il credito spettasse per un progetto di innovazione nel settore alberghiero, basato sull’analisi di dati e feedback dei clienti per migliorare processi e prestazioni aziendali. Ha dedotto: la nullità dell’atto per mancato contraddittorio preventivo; la nullità per omessa richiesta di un parere tecnico al Ministero competente e conseguente insufficienza della motivazione; e, nel merito, l’effettiva sussistenza dei requisiti per il credito, documentata da relazioni tecniche, registri delle presenze, documentazione progettuale e perizia giurata.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura relativa al contraddittorio endoprocedimentale, richiamando l’interpretazione autentica dell’art. 6-bis dello Statuto del contribuente contenuta nell’art. 7-bis del D.L. 39/2024, convertito dalla L. 67/2024. Ha respinto anche la censura relativa al parere ministeriale: il parere previsto dall’art. 8, comma 2, del D.M. 27 maggio 2015 è facoltativo e la sua omissione non comporta, di per sé, nullità per difetto di motivazione. Le questioni formali sono state comunque assorbite dall’accoglimento nel merito. La Corte ha giudicato non convincenti le contestazioni dell’Ufficio, rilevando che la documentazione e la perizia giurata attestavano la validità e l’originalità del progetto e la sua conformità al Manuale di Frascati. L’Ufficio aveva formulato rilievi generici sull’istituto che aveva fornito supporto, sui costi e sui riferimenti bibliografici, senza svolgere una controvalutazione tecnica concreta del progetto; inoltre, i costi erano certificati da un revisore legale. L’atto di recupero è quindi risultato infondato. L’Ufficio è stato condannato a rifondere le spese, liquidate in € 8.000, oltre spese di cut, IVA e CNAP come per legge.
Norme richiamate
Il comma 2 dell'articolo 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, si interpreta nel senso che tra gli atti per i quali non sussiste il diritto al contraddittorio da individuare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze rientrano altresì quelli di diniego di istanze di rimborso, in funzione anche del relativo valore.
La Corte richiama la norma di interpretazione autentica per escludere la nullità dell’atto per mancata attivazione del contraddittorio preventivo. Il passaggio citato riguarda espressamente i dinieghi di rimborso; la sentenza, tuttavia, lo utilizza nel quadro della disciplina del contraddittorio e conclude che nel caso concreto la censura non determina nullità.
Art. 8, comma 2, del D.M. 27 maggio 2015
non vi è nullità per mancata richiesta, da parte dell'ufficio impositore, di un parere tecnico al MISE prima di disconoscere il credito d'imposta, e ciò perché si tratta di un parere facoltativo ai sensi dell'art 8, comma 2, DM 27 maggio 2015; ne consegue che tale omissione, all'evidenza, non può di per sè determinare alcuna nullità sub specie di vizio di motivazione dell'atto impugnato.
Il parere tecnico ministeriale previsto dalla disposizione è facoltativo. La sua mancata acquisizione non comporta automaticamente né la nullità dell’atto di recupero né un vizio di motivazione.
Massime di principio
- Nelle controversie sul credito d’imposta per ricerca e sviluppo, la verifica deve concentrarsi sulle caratteristiche concrete del progetto e sulla prova della sua validità, originalità e conformità ai criteri tecnici applicabili; contestazioni generiche sul soggetto che ha prestato supporto non sostituiscono una valutazione tecnica specifica.
- Relazioni tecniche, registri delle attività e una perizia giurata possono costituire elementi probatori rilevanti per dimostrare lo svolgimento e la natura delle attività di ricerca, ma la loro efficacia dipende dalla valutazione concreta del giudice e dal confronto con gli eventuali rilievi dell’Amministrazione.
- L’Amministrazione che contesta il credito non può fondarsi soltanto su illazioni circa l’affidabilità di un ente o su riferimenti astratti ad altri casi: deve confrontarsi con il progetto specifico e motivare in modo puntuale perché esso non possiede i requisiti richiesti.
- La mancata richiesta di un parere tecnico ministeriale, quando la normativa lo configura come facoltativo, non determina da sola la nullità dell’atto; resta comunque necessario che la decisione di recupero sia adeguatamente motivata e sorretta da elementi pertinenti.
- La decisione ha ritenuto infondate le censure formali prospettate nel caso, ma ha accolto il ricorso per ragioni di merito: non ne deriva un’esenzione generale dal contraddittorio per ogni atto di recupero, né un riconoscimento automatico dei crediti documentati con perizia.
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