Sentenza del 13/05/2025 n. 2784 - Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La T. S. S.r.l. ha impugnato l’avviso di accertamento n. tf9031801729/2024, relativo al 2018 e notificato il 3 dicembre 2024, con cui le era stata attribuita, quale asserita cessionaria d’azienda e in base all’art. 14, comma 4, del D.lgs. 472/1997, la responsabilità solidale per i debiti fiscali della V. S. S.r.l. L’accertamento contestava a quest’ultima imposte evase per € 11.111.424 (IRES € 990.576, IRAP € 205.529 e IVA € 9.915.319), oltre a € 2.586.005,39 di interessi e € 30.117.781,48 di sanzioni, per un totale di € 43.815.219,62. La ricorrente ha dedotto: violazione dell’art. 6-bis dello Statuto del contribuente per l’omesso contraddittorio preventivo; motivazione carente e contraddittoria sull’asserita cessione occulta, anche perché l’Ufficio la prospettava in favore di due società senza individuare l’azienda o i rami trasferiti e senza specificare le prove del ruolo di amministratore di fatto attribuito a T. V.; insussistenza di una cessione d’azienda tra V. S. e T. S., in mancanza di continuità concreta di attività, clienti, fornitori, personale, sedi e fatturato; infine, mancata prova della partecipazione consapevole della ricorrente alla frode. La Corte ha preliminarmente respinto la censura sul contraddittorio: la deroga risultava motivata con riferimento al fumus e al periculum, valutati sulla base degli elementi disponibili all’Ufficio, e il ritardo di oltre due anni dal PVC non ne determinava l’illegittimità.
La decisione
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Salerno, Sezione undicesima, ha accolto il ricorso e annullato integralmente l’avviso di accertamento. Ha ritenuto fondate le critiche alla motivazione e, soprattutto, insufficiente la prova della cessione d’azienda: l’atto non chiariva l’oggetto del trasferimento né documentava adeguatamente il presunto ruolo di amministratore di fatto di T. V.; gli elementi oggettivi prodotti dalla ricorrente evidenziavano inoltre differenze nell’attività svolta, nei clienti, nei fornitori e nell’andamento del fatturato, senza che l’Agenzia li contrastasse con prove concrete. Il collegamento soggettivo tra società, da solo, non era sufficiente a dimostrare il trasferimento aziendale e la conseguente responsabilità ex art. 14. L’esito è stato fondato anche sull’art. 7, comma 5-bis, del D.lgs. 546/1992, poiché la prova della pretesa risultava insufficiente. La sospensione dell’atto era già stata concessa il 10 marzo 2025. L’Agenzia delle Entrate è stata condannata alle spese, liquidate in € 15.000, oltre accessori.
Norme richiamate
Art. 6-bis della legge 212/2000
In relazione alla sollevata eccezione la valutazione demandata al collegio è limitata alla sola verifica della legittimità del provvedimento adottato dalla Agenzia delle Entrate ed al fatto che esso presenti una motivazione nei termini richiesti dalla disposizione normativa.
Nel caso deciso, la deroga al contraddittorio preventivo è stata ritenuta legittima perché l’Ufficio aveva esposto una motivazione riferita al fumus boni iuris e al periculum in mora. La verifica giudiziale riguardava la legittimità e la motivazione del provvedimento derogatorio, non la fondatezza definitiva dell’accertamento.
la norma in esame (art. 14, cit.), accanto alla responsabilità del cedente per i tributi gravanti sull'azienda ceduta, pone la responsabilità solidale del cessionario d'azienda, della quale modula diversamente l'estensione, a seconda che si verta in ipotesi di cessione conforme alla legge (primi tre commi dell'art. 14) o di cessione in frode dei crediti tributari (quarto e quinto comma dell'art. 14);
La responsabilità del cessionario presuppone una cessione d’azienda provata. Nei trasferimenti ordinari è solidale, sussidiaria e limitata secondo le condizioni previste dai primi tre commi; nella cessione fraudolenta, se dimostrata la partecipazione all’accordo fraudolento, vengono meno tali limiti. La mera connessione soggettiva tra società non basta a provare né la cessione né la frode.
Art. 7, comma 5-bis, del D.lgs. 546/1992
Il giudice fonda la decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio e annulla l'atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o è contraddittoria o se è comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fondano la pretesa impositiva e l'irrogazione delle sanzioni.
L’atto impositivo va annullato quando l’Amministrazione non dimostra in modo circostanziato e puntuale i fatti che fondano la pretesa. Nel caso concreto, gli elementi documentali della ricorrente hanno reso insufficiente la prova dell’asserita cessione d’azienda e l’Ufficio non li ha neutralizzati con riscontri oggettivi.
Pertanto, la natura dell'esito della controversia impone che le spese debbano seguire la soccombenza ex art. 91 c.p.c. nei termini indicati in dispositivo.
Poiché non ricorrevano i presupposti per compensare le spese, queste sono state poste a carico dell’Agenzia delle Entrate, risultata soccombente.
Massime di principio
- Per imputare a una società i debiti tributari di un’altra in base all’art. 14 del D.lgs. 472/1997 occorre provare il trasferimento dell’azienda o di un ramo; la comunanza di soggetti, rapporti o interessi, considerata isolatamente, non è sufficiente.
- La cessione d’azienda va accertata sulla base di elementi concreti e convergenti di continuità aziendale, quali trasferimento di beni, personale, contratti, clientela, fornitori, sedi o attività. Le differenze documentate e l’assenza di un effettivo passaggio di fatturato possono contrastare l’ipotesi di cessione.
- La responsabilità illimitata prevista per la cessione fraudolenta richiede la prova della frode e del coinvolgimento del cessionario; non può essere desunta automaticamente dalla sola relazione tra le società o da affermazioni non supportate da riscontri.
- La motivazione per relationem deve consentire di individuare gli atti richiamati e gli elementi su cui si fondano le conclusioni dell’Ufficio; un richiamo generico a indagini o a un procedimento penale, senza indicazioni verificabili, può risultare insufficiente.
- In base all’art. 7, comma 5-bis, del D.lgs. 546/1992, il giudice valuta le prove emerse in giudizio e annulla l’atto quando la prova della pretesa è mancante, contraddittoria o insufficiente; l’Amministrazione deve confrontarsi con gli elementi contrari documentati dal contribuente.
- La deroga al contraddittorio preventivo è valutata, nel caso esaminato, verificando che il provvedimento derogatorio sia legittimo e motivato rispetto ai presupposti indicati dall’Ufficio. Il tempo trascorso tra il PVC e l’accertamento non è stato considerato, di per sé, sufficiente a invalidare la deroga.
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