Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 12/05/2025 n. 12587 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda l’avviso di accertamento n. (------)/2013 relativo al periodo d’imposta 2010, con cui l’Ufficio aveva disconosciuto ai fini IRES il costo sostenuto da A.A. Group S.p.A. per acquistare dalla controllante Nuova SO.FI.A. il marchio «A.A.», ritenendolo non inerente perché mai utilizzato. La contribuente sosteneva che l’acquisto avesse una ragione imprenditoriale: tutelarsi da contestazioni di terzi e prevenire ostacoli alla registrazione del marchio di fatto utilizzato. In Cassazione ha denunciato, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., l’omesso esame della perizia di parte del 29 giugno 2006 e del fatto decisivo costituito da tale finalità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che le decisioni di primo e secondo grado erano conformi e basate sul medesimo accertamento fattuale, senza che la ricorrente avesse indicato una diversità delle ragioni di fatto; inoltre, le circostanze invocate riguardavano valutazioni sull’inerenza del costo, non fatti storici autonomi il cui omesso esame fosse denunciabile ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c. La Corte ha precisato che tale motivo consente di censurare soltanto l’omesso esame di un fatto storico, discusso e decisivo, non l’insufficienza della motivazione né il mancato esame di argomentazioni difensive o valutazioni. Nulla sulle spese, poiché l’Ufficio è rimasto intimato. Ha dato atto dei presupposti per il versamento, se dovuto, dell’ulteriore contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso. Decisione assunta il 1° aprile 2025 e depositata il 12 maggio 2025.

Norme richiamate

  • Art. 360, primo comma, n. 5, codice di procedura civile

    Al di fuori di queste ipotesi, quindi, è censurabile ai sensi del n. 5) soltanto l'omesso esame di un fatto storico controverso, che sia stato oggetto di discussione e che sia decisivo; di contro, non è più consentito impugnare la sentenza per criticare la sufficienza del discorso argomentativo a giustificazione della decisione adottata sulla base degli elementi fattuali acquisiti e ritenuti dal giudice di merito determinanti ovvero scartati in quanto non pertinenti o recessivi.

    Il motivo di ricorso è circoscritto all’omesso esame di un fatto storico controverso e decisivo, discusso tra le parti. Non permette di contestare la valutazione delle prove, l’adeguatezza della motivazione o il mancato esame di deduzioni difensive.

  • Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Sussistono, infine, i presupposti, ai sensi dell' articolo 13 comma 1quater del D.P.R. n. 115/2002 , per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.

    Quando ricorrono i presupposti di legge e il contributo è dovuto, la parte il cui ricorso è respinto o dichiarato inammissibile deve versare un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso.

Massime di principio

  • Per invocare in Cassazione l’omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c., occorre individuare con precisione un fatto storico, allegato e discusso nel giudizio di merito, che sia decisivo: non basta richiamare una perizia o sostenere che il giudice avrebbe dovuto attribuire maggior peso a una prova o a una finalità economica.
  • La valutazione dell’inerenza di un costo e le argomentazioni sulla sua utilità imprenditoriale sono normalmente valutazioni di merito; non diventano, solo perché non condivise o non esaminate nella forma auspicata, un fatto storico censurabile con il motivo di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c.
  • Quando le decisioni di primo e secondo grado sono conformi e fondate sulle stesse ragioni di fatto, il ricorrente deve indicare che le basi fattuali delle due decisioni sono diverse; in mancanza, la censura per omesso esame è inammissibile.
  • La dichiarazione di inammissibilità del ricorso può comportare, se ne ricorrono i presupposti e il contributo è dovuto, l’obbligo di versare un ulteriore contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.