Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 10264/2026 del 20/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento IRPEF relativo all'anno 2006, con cui l'Ufficio aveva recuperato a tassazione una plusvalenza di euro 87.750,00 derivante dalla vendita di un terreno. L'Ufficio aveva determinato il maggior corrispettivo confrontando il valore iniziale del bene, rivalutato in euro 250.000,00, con il valore finale di euro 337.750,00 definito ai fini dell'imposta di registro nell'ambito del procedimento di adesione svolto con la sola acquirente del terreno. Il contribuente aveva contestato l'avviso davanti alla CTP e poi in appello, deducendo: la illegittimità della motivazione per relationem ad atti del procedimento di adesione non conosciuti dal venditore; l'irrilevanza della presunzione oltre il quinquennio per la parte non edificabile del terreno; l'illegittimità dell'accertamento fondato sul solo valore accertato ai fini dell'imposta di registro e non sul corrispettivo effettivamente percepito, sostenendo di aver comunque provato l'incasso mediante documentazione bancaria. In cassazione ha articolato quattro motivi: violazione degli artt. 67, 68 e 81 t.u.i.r., dell'art. 5, comma 3, d.lgs. 147/2015 e dell'art. 2697 c.c. per l'uso del valore di registro come base presuntiva della plusvalenza; nullità per omessa pronuncia sullo ius superveniens di cui all'art. 5, comma 3, d.lgs. 147/2015; violazione dell'art. 42, comma 2, d.P.R. 600/1973 per motivazione per relationem a verbali/atti non allegati né conosciuti; nullità per omessa pronuncia sul vizio di motivazione dell'avviso.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il quarto motivo e inammissibile il terzo, perché la CTR aveva comunque esaminato e respinto l'eccezione di difetto di motivazione dell'avviso, fondando il rigetto su una ratio decidendi specifica non adeguatamente censurata in cassazione. Ha invece accolto il primo e il secondo motivo, affermando che la CTR aveva erroneamente ritenuto legittimo l'utilizzo, per determinare la plusvalenza imponibile, del solo valore definito ai fini dell'imposta di registro. La Corte ha richiamato il principio secondo cui l'art. 5, comma 3, d.lgs. 147/2015 ha efficacia retroattiva come norma di interpretazione autentica e impedisce di presumere il maggior corrispettivo solo dal valore dichiarato o accertato ai fini dell'imposta di registro; occorrono ulteriori indizi gravi, precisi e concordanti, ferma la possibilità per il contribuente di fornire prova contraria. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 67 t.u.i.r.

    richiamato come base della tassazione della plusvalenza da cessione di terreno; la Corte non ne rilegge il contenuto, ma lo coordina con la norma di interpretazione autentica sopravvenuta.

  • art. 68 t.u.i.r.

    interpretato alla luce dell'art. 5, comma 3, d.lgs. 147/2015 nel senso che il maggior corrispettivo non è presumibile soltanto dal valore dichiarato o definito ai fini dell'imposta di registro.

  • art. 81 t.u.i.r.

    menzionato tra le disposizioni violate nel primo motivo, senza autonoma elaborazione nella decisione.

  • art. 5, comma 3, d.lgs. n. 147/2015

    qualificato come norma di interpretazione autentica e quindi retroattiva; esclude la presunzione del maggior corrispettivo fondata unicamente sul valore accertato ai fini dell'imposta di registro e richiede ulteriori indizi gravi, precisi e concordanti.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per sostenere il riparto dell'onere probatorio nella prova del corrispettivo; la Corte conferma che, dopo il superamento della presunzione automatica, resta possibile la prova contraria del contribuente.

  • art. 42, comma 2, d.P.R. n. 600/1973

    invocato per censurare la motivazione per relationem dell'avviso; la censura viene però ritenuta inammissibile per difetto di confronto con la ratio decidendi della sentenza di appello.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato nei motivi secondo e quarto per omessa pronuncia; la Corte esclude l'omissione sul tema del difetto di motivazione perché la CTR aveva in realtà deciso la questione.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    norma sul vizio di violazione di legge posta a fondamento del primo e del terzo motivo.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    norma sul vizio di nullità per omessa pronuncia posta a fondamento del secondo e del quarto motivo.

  • art. 366, n. 4, c.p.c.

    richiamato per affermare che il motivo che non si confronta con la ratio decidendi è inidoneo e quindi inammissibile.

  • artt. 67 e 68 t.u.i.r.

    complessivamente interpretati nel senso che, in materia di plusvalenze da cessione di immobili, l'accertamento non può fondarsi solo sul valore di registro.

Massime di principio

  • In tema di plusvalenze da cessione di immobili, il valore accertato o definito ai fini dell'imposta di registro non basta da solo a provare, in via induttiva, l'esistenza di un maggior corrispettivo imponibile nelle imposte sui redditi.
  • La norma di interpretazione autentica sopravvenuta che esclude la presunzione automatica del maggior corrispettivo ha efficacia retroattiva e si applica anche ai giudizi relativi ad annualità anteriori.
  • Dopo la riforma interpretativa, l'Ufficio deve allegare e provare ulteriori elementi indiziari gravi, precisi e concordanti per sostenere l'accertamento della plusvalenza, mentre il contribuente conserva la possibilità di fornire prova contraria.
  • Il motivo di ricorso per cassazione deve confrontarsi specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata; la mancata censura della ragione decisiva comporta inammissibilità del motivo.
  • La denuncia di omessa pronuncia è infondata quando il giudice di merito abbia comunque esaminato la questione, anche rigettandola sulla base di una motivazione diversa da quella auspicata dalla parte.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.