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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30969/2025 del 26/11/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia nasce da una revocatoria ordinaria proposta da un creditore di una società poi fallita per ottenere l’inefficacia di una serie di atti di vendita immobiliare: prima il trasferimento di numerosi immobili dalla società debitrice a una società neo-costituita, poi ulteriori vendite da quest’ultima a vari soggetti, tra cui la ricorrente. In primo grado il tribunale aveva rigettato la domanda di simulazione assoluta, ma aveva accolto la revocatoria ex art. 2901 c.c. In appello alcuni convenuti hanno contestato la possibilità per il fallimento di subentrare nell’azione del singolo creditore e hanno sostenuto che la procedura, avendo già preso posizione in primo grado, non potesse mutare strategia in appello. La ricorrente ha poi dedotto l’illegittimità della decisione della Corte d’appello per avere sostituito l’udienza ex art. 281-sexies c.p.c. con il deposito di note scritte nel periodo emergenziale, per avere erroneamente ritenuto ammissibile il subentro del fallimento in appello, per avere fondato la revocatoria su presunzioni circa la consapevolezza del pregiudizio ai creditori e per avere omesso la compensazione delle spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso principale e quello incidentale. Ha ritenuto legittima la sostituzione dell’udienza di discussione con trattazione scritta anche nel rito ex art. 281-sexies c.p.c. ai sensi della disciplina emergenziale; ha affermato che il curatore può subentrare nell’azione revocatoria ordinaria promossa dal singolo creditore anche in appello, senza che l’inerzia o la difesa svolta in primo grado precludano tale scelta; ha dichiarato inammissibile la censura sulla valutazione delle presunzioni e inammissibile quella sulle spese, riservata al prudente apprezzamento del giudice di merito. È stata inoltre richiamata la tardività del controricorso del fallimento, con conseguente mancata regolazione delle spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 281-sexies c.p.c.

    udienza di decisione a seguito di trattazione orale

    può essere sostituita dal deposito telematico di note scritte nei casi previsti dalla disciplina emergenziale sulle udienze civili; la norma non impedisce l’applicazione dell’art. 221 d.l. 34/2020 all’udienza di discussione e decisione

  • art. 221 d.l. 34/2020

    il giudice può disporre che le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti siano sostituite dal deposito telematico di note scritte

    ha portata generale e si applica anche all’udienza ex art. 281-sexies c.p.c.; le parti possono chiedere la trattazione orale entro il termine previsto

  • art. 23 d.l. 137/2020

    richiamato insieme alla disciplina emergenziale sulle udienze sostituite da note scritte

  • art. 35 l. fall.

    richiamato nel motivo sull’intervento della procedura fallimentare e sul subentro nell’azione

  • art. 66 l. fall.

    attribuisce al curatore la legittimazione a subentrare nell’azione revocatoria promossa dal singolo creditore, accettando la causa nello stato in cui si trova, anche in appello

  • art. 2901 c.c.

    azione revocatoria ordinaria; la domanda del singolo creditore diviene improcedibile quando il curatore subentra nell’azione a tutela della massa

  • art. 84 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente nel motivo sulla posizione processuale del fallimento e sulle preclusioni

  • art. 183 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente nel motivo sulla possibilità di mutare posizione processuale della procedura

  • art. 189 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente nel motivo sulla fase di precisazione delle conclusioni

  • art. 2727 c.c.

    richiamato nel motivo sulla prova presuntiva della consapevolezza del pregiudizio ai creditori

  • art. 2729 c.c.

    le presunzioni semplici richiedono gravità, precisione e concordanza; la loro valutazione è rimessa al giudice di merito

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    norma di riferimento del motivo sulla nullità della sentenza e del procedimento

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    norma di riferimento del motivo per violazione di legge sul subentro del fallimento

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    il sindacato in cassazione non consente di rivalutare il merito dell’apprezzamento probatorio, salvo omesso esame di fatto decisivo

  • art. 116 c.p.c.

    non consente di censurare in cassazione la valutazione complessiva delle prove e delle presunzioni quando si chieda una diversa lettura del materiale istruttorio

  • art. 92 c.p.c.

    la compensazione delle spese rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, salvo violazione del principio che non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    richiamato nel dispositivo finale in tema di contributo unificato

Massime di principio

  • Nel giudizio di revocatoria ordinaria promosso da un singolo creditore, il sopravvenuto fallimento del debitore consente al curatore di subentrare nell’azione a tutela della massa; il subentro può avvenire anche in grado di appello e non è precluso dal fatto che la procedura, in primo grado, abbia assunto una posizione difensiva diversa o inizialmente incompatibile.
  • La scelta del curatore di far propria l’azione revocatoria costituisce esercizio di un diritto potestativo della procedura, che non richiede formule sacramentali e può essere compiuto nei tempi processuali ritenuti opportuni, purché la causa sia accettata nello stato in cui si trova.
  • La disciplina emergenziale sulle udienze civili sostituite da note scritte si applica anche all’udienza ex art. 281-sexies c.p.c.; il recupero dell’oralità è affidato all’iniziativa delle parti, che devono chiedere tempestivamente la trattazione orale.
  • In sede di legittimità non è consentito riesaminare il merito della valutazione delle prove e delle presunzioni: la verifica di gravità, precisione e concordanza degli indizi è riservata al giudice di merito, salvo l’omesso esame di un fatto decisivo nei limiti dell’art. 360, n. 5, c.p.c.
  • La decisione sulle spese processuali è censurabile in cassazione solo nei limiti del rispetto del principio per cui la parte totalmente vittoriosa non può esserne gravata; la scelta di compensare o meno le spese resta normalmente discrezionale per il giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di liteLiquidazione giudizialeAzione revocatoriaRisoluzione del contrattoInadempimento
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresaContrattiObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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