Cassazione Civile, Ordinanza n. 20969/2026 del 20/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (banca)
La controversia
La controversia nasce dall’insinuazione al passivo di un fallimento da parte del cessionario di un credito bancario, per un importo complessivo relativo a saldo di conto corrente e a insoluti di effetti s.b.f. La domanda era stata inizialmente respinta per carenza di prova documentale; il creditore aveva quindi proposto opposizione allo stato passivo producendo la documentazione contabile. Il Tribunale aveva ammesso solo parzialmente il credito da s.b.f. e aveva rigettato la parte relativa al saldo di conto corrente, richiamando le conclusioni di una CTU svolta in un giudizio ordinario precedente, che aveva espunto la commissione di massimo scoperto per indeterminatezza della clausola e gli interessi ultralegali per superamento del tasso soglia. Nel ricorso per cassazione il creditore ha dedotto: 1) omessa o apparente motivazione, per asserita adesione acritica alla CTU; 2) violazione delle norme sull’usura e sul tasso soglia, sostenendo che la CTU avesse applicato una formula errata, cumulando interessi, spese e commissioni, e che avesse fatto riferimento a una nozione di usura sopravvenuta; 3) violazione delle regole di vigilanza della Banca d’Italia e dei criteri di rilevazione del TEGM/TEG, per avere il giudice recepito un calcolo difforme dalle istruzioni applicabili.
La decisione
La Corte ha respinto il primo motivo, ritenendo che la motivazione del decreto non fosse apparente, perché il giudice di merito può aderire al parere del consulente tecnico anche mediante richiamo per relationem, purché vi sia una valutazione effettiva del percorso argomentativo. Ha invece accolto il secondo e il terzo motivo: ha ritenuto erronea la CTU e, di riflesso, il decreto impugnato, perché per i rapporti anteriori all’entrata in vigore dell’art. 2-bis d.l. n. 185/2008 il superamento del tasso soglia va verificato comparando separatamente il tasso effettivo globale degli interessi e la commissione di massimo scoperto, senza cumularli in una formula che alteri il risultato; inoltre, i criteri delle Istruzioni della Banca d’Italia rilevano come regole integrative per la determinazione del tasso. Il decreto è stato quindi cassato con rinvio al Tribunale di Padova in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Nella cessione in blocco di crediti bancari, l’avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale, con indicazione per categorie dei rapporti ceduti, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, se i rapporti sono individuabili senza incertezze.
art. 111, sesto comma, Cost.
È richiamato quale parametro del dovere di motivazione, ma la Corte esclude la sua violazione nel caso concreto.
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
La motivazione è ritenuta sufficiente quando il giudice aderisce in modo non acritico alle conclusioni del CTU, potendo motivare per relationem.
art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c.
Costituisce il parametro dei motivi di ricorso per cassazione dedotti dalla parte ricorrente.
art. 1815, secondo comma, c.c.
Richiamato in relazione alla disciplina degli interessi usurari nei rapporti bancari.
È richiamato per la determinazione del tasso soglia antiusura.
art. 1, comma 1, l. n. 24/2001
Citato dal ricorrente nel quadro normativo sulla disciplina antiusura; nel testo fornito compare il riferimento a l. 394/2000, senza ulteriore sviluppo decisorio.
È menzionato in relazione alla domanda subordinata di ammissione con riserva pendente il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
Richiamato come norma incriminatrice di riferimento nell’ambito della verifica del tasso usurario.
Le Istruzioni della Banca d’Italia emanate ai sensi di tale norma sono considerate rilevanti e dotate di valore integrativo nella determinazione del tasso di interesse applicabile.
La Corte distingue i rapporti anteriori alla sua entrata in vigore, per i quali la verifica dell’usura presunta segue il criterio della comparazione separata tra interessi e commissione di massimo scoperto.
È richiamata in relazione alla conversione del d.l. n. 185/2008 e al regime temporale della disciplina sul calcolo del tasso soglia.
Massime di principio
- Il giudice di merito può aderire alle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio anche mediante motivazione per relationem, purché emerga una valutazione effettiva e non meramente acritica dell’elaborato peritale.
- Nei giudizi bancari relativi a rapporti anteriori all’art. 2-bis d.l. n. 185/2008, la verifica dell’usura presunta deve essere compiuta secondo i criteri elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, distinguendo il calcolo del tasso degli interessi dalla commissione di massimo scoperto, senza operare cumuli impropri che alterino il raffronto con la soglia.
- Le Istruzioni della Banca d’Italia, emanate nell’esercizio del potere regolatorio previsto dal TUB, rilevano come parametri tecnici integrativi per la determinazione del TEGM e del tasso soglia, sicché il loro mancato rispetto può inficiare il risultato della consulenza e la decisione che vi si conformi.
- In caso di cessione in blocco di crediti bancari ex art. 58 TUB, l’avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale può essere sufficiente a provare la legittimazione del cessionario, quando i crediti siano individuabili per categorie senza incertezze.
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