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Sentenza

Sentenza del 08/02/2025 n. 3222 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava gli avvisi di accertamento per il 2005, notificati alla società e ai soci, con cui erano stati recuperati maggiori redditi d’impresa e operazioni imponibili ai fini IVA sulla base di incongruenze emerse dalle movimentazioni bancarie. I contribuenti contestavano, tra l’altro, il mancato rispetto del termine di 60 giorni previsto dall’art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000, l’insufficienza della motivazione della sentenza d’appello, l’omessa pronuncia sulle loro deduzioni e, in subordine, la fondatezza delle riprese e la valutazione delle prove. In particolare, sostenevano che alcune movimentazioni in dare-avere fossero restituzioni di somme date a mutuo da C.C. a terzi. La sentenza d’appello aveva accolto gli appelli dell’Agenzia, ritenendo non applicabile il termine dilatorio agli accertamenti “a tavolino” e facendo riferimento, per il merito, a una proposta conciliativa del 24 ottobre 2013.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il secondo motivo: la sentenza d’appello era nulla per motivazione apparente, perché si era limitata a respingere la contestazione relativa all’art. 39 del D.P.R. n. 600/1973 e ad approvare una proposta conciliativa non illustrata né richiamata in modo intelligibile, senza spiegare la valutazione dei fatti, delle prove e delle difese. Ha rigettato il primo motivo: per l’accertamento “a tavolino” relativo anche all’IVA, i contribuenti avrebbero dovuto indicare già nell’atto introduttivo le concrete ragioni che avrebbero potuto far valere nel contraddittorio preventivo; tale prova di resistenza non era stata fornita e non poteva essere introdotta per la prima volta con memoria. Il terzo motivo è rimasto assorbito e non sono stati esaminati i motivi quarto, quinto e sesto, proposti in subordine. La Corte ha cassato la sentenza e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado di Trento, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Non è stata quindi decisa in via definitiva la fondatezza sostanziale degli accertamenti.

Norme richiamate

  • Art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000

    l'Amministrazione finanziaria è gravata di un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale, la cui violazione comporta l'invalidità dell'atto purché il contribuente abbia assolto all'onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un'opposizione meramente pretestuosa;

    Nel quadro giurisprudenziale applicato alla controversia, la violazione del contraddittorio preventivo non determina automaticamente l’invalidità dell’atto: per i tributi armonizzati il contribuente deve indicare tempestivamente ragioni concrete, non pretestuose, che avrebbero potuto incidere sull’esito. Nel caso specifico tale onere non era stato assolto nel ricorso introduttivo.

  • Art. 39 del D.P.R. n. 600/1973

    La norma era al centro delle contestazioni dei contribuenti sui presupposti della rettifica fondata sulle movimentazioni bancarie. La Cassazione non ne ha deciso l’applicazione nel merito: ha rilevato che la sentenza d’appello non aveva spiegato perché la contestazione fosse infondata e ha rinviato per un nuovo esame.

  • Art. 111, sesto comma, della Costituzione

    il difetto di motivazione della sentenza ricorre allorquando il giudice - in violazione di un preciso obbligo di legge, costituzionalmente imposto ( art. 111 , comma sesto, Cost.) e fissato dall'art. 132, secondo comma, num. 4), cod. proc. civ. e dall'omologa previsione contenuta nell' art. 36 , comma 2, n. 4), del D.Lgs. n. 546/1992 per il processo tributario - omette di esporre (anche concisamente) i motivi in fatto e diritto della decisione.

    La decisione deve rendere conoscibili, almeno in forma concisa, le ragioni in fatto e in diritto che la sostengono. Una motivazione solo apparente, che non consenta di ricostruire il percorso logico seguito, comporta la nullità della sentenza.

  • Art. 132, secondo comma, n. 4, del codice di procedura civile

    Ciò si verifica quando il giudice non illustra le ragioni e l'iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta, ovvero non chiarisce su quali prove ha fondato il proprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni è pervenuto alla propria determinazione, in tal modo consentendo anche di verificare se abbia effettivamente giudicato iuxta alligata et probata, e senza che a tal fine l'interprete debba integrare la decisione con le più varie, ipotetiche congetture

    La sentenza deve esporre le ragioni della decisione e indicare su quali prove e argomentazioni si fonda. Non è sufficiente un richiamo generico a una proposta o a un documento non illustrato, né spetta al lettore colmare le lacune con congetture.

  • Art. 36, comma 2, n. 4, del D.Lgs. n. 546/1992

    il difetto di motivazione della sentenza ricorre allorquando il giudice - in violazione di un preciso obbligo di legge, costituzionalmente imposto ( art. 111 , comma sesto, Cost.) e fissato dall'art. 132, secondo comma, num. 4), cod. proc. civ. e dall'omologa previsione contenuta nell' art. 36 , comma 2, n. 4), del D.Lgs. n. 546/1992 per il processo tributario - omette di esporre (anche concisamente) i motivi in fatto e diritto della decisione.

    Nel processo tributario è richiesta l’esposizione, anche sintetica, delle ragioni in fatto e in diritto. L’omissione di una motivazione effettivamente comprensibile rende nulla la sentenza.

Massime di principio

  • Quando si contesta l’omesso contraddittorio preventivo in materia di tributi armonizzati, non basta denunciare la violazione in astratto: il contribuente deve indicare già nell’atto introduttivo quali specifiche difese avrebbe potuto formulare e perché non sarebbero state pretestuose. La prova di resistenza non può essere introdotta per la prima volta con una memoria successiva.
  • Una sentenza non è adeguatamente motivata se si limita a conclusioni apodittiche o approva una proposta conciliativa senza illustrarne contenuto e ragioni, soprattutto quando le parti hanno formulato contestazioni concrete sui fatti e sulle prove.
  • Il rinvio a un documento può sostenere la motivazione soltanto se è individuabile e consente di comprendere il percorso decisionale; un riferimento a una proposta non descritta né accessibile nel contesto della decisione non permette di ricostruire la ratio decidendi.
  • La cassazione per motivazione apparente non equivale a una decisione sulla fondatezza dell’accertamento: i motivi di merito rimasti assorbiti devono essere esaminati dal giudice di rinvio.

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