Sentenza del 08/02/2025 n. 3223 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l’avviso di accertamento relativo al periodo d’imposta 2007, con cui l’Agenzia aveva recuperato a tassazione ai fini IRES € 83.968, pari agli interessi che sarebbero stati imputabili al finanziamento infruttifero concesso dalla controllante italiana alla controllata rumena HT Sebes. La società aveva impugnato l’atto ottenendo ragione davanti alla CTP di Firenze; l’appello dell’Agenzia era stato respinto dalla CTR della Toscana, che aveva ritenuto illegittima la ripresa perché non risultava provato che la controllante avesse effettivamente percepito interessi. In cassazione l’Agenzia ha dedotto la violazione dell’art. 110, comma 7, TUIR e dell’art. 2697 c.c., sostenendo che, accertata la gratuità del finanziamento, non occorreva provare la percezione effettiva degli interessi: occorreva invece applicare il valore normale e ripartire l’onere della prova secondo i principi del transfer pricing.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto l’unico motivo dell’Agenzia, cassato la sentenza della CTR della Toscana e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, anche per decidere sulle spese del giudizio di legittimità. Ha chiarito che, in un finanziamento infragruppo, l’Amministrazione deve provare la transazione a un tasso apparentemente inferiore a quello normale e quantificare gli interessi in base a finanziamenti comparabili, tenendo conto del credit rating della debitrice. La contribuente può poi dimostrare che il tasso applicato era conforme al mercato oppure che la gratuità dipendeva da ragioni commerciali interne al gruppo. Non è stata quindi pronunciata una decisione definitiva sull’imponibile: la questione torna al giudice di merito per l’applicazione di tali criteri.
Norme richiamate
Art. 110, comma 7, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)
l' art. 110 , comma 7, del D.P.R. n. 917 del 1986 , va inteso come attuativo del principio di libera concorrenza, esclusa ogni qualificazione dello stesso come norma antielusiva, sicché la valutazione del valore normale delle operazioni poste in essere postula l'esame della loro sostanza economica, in una prospettiva di comparazione con analoghe operazioni effettuate tra imprese indipendenti e in libera concorrenza, con la conseguenza che sono soggetti alla medesima disciplina i finanziamenti infruttiferi internazionali tra imprese controllate e controllanti attesa l'esigenza, in funzione dell'unitaria ratio dell'istituto, di oggettivare il valore delle operazioni ai soli fini fiscali, senza che ne siano alterati gli equilibri civilistici tra i contraenti
La disciplina del transfer pricing attua il principio di libera concorrenza e si applica anche ai finanziamenti infruttiferi tra imprese controllanti e controllate residenti in Stati diversi. Il valore fiscale va determinato considerando la sostanza economica dell’operazione e confrontandola con operazioni comparabili tra imprese indipendenti; la valutazione fiscale non modifica gli effetti civilistici del contratto.
In materia di transfer pricing internazionale ( art. 110 , comma 7, t.u.i.r. ) e in applicazione del criterio di riparto dell'onere della prova ( art. 2697 , cod. civ.), in caso di finanziamento infragruppo, erogato dalla controllante italiana a una società "veicolo" estera, l'Amministrazione finanziaria deve fornire la prova della transazione ad un tasso d'interesse apparentemente inferiore a quello "normale", quale presupposto della ripresa a tassazione degli interessi attivi sul finanziamento, in tutto o in parte non corrisposti, quantificati in base al tasso d'interesse di mercato (osservabile in relazione a finanziamenti aventi caratteristiche sufficientemente comparabili, erogati a soggetti con il medesimo credit rating dell'impresa debitrice associata), la cui determinazione è quaestio facti demandata al giudice di merito; dopodiché, spetta alla società contribuente fornire la prova contraria, dimostrando l'aderenza del tasso d'interesse applicato ai tassi di mercato, nel senso che identica transazione tra imprese indipendenti operanti nel libero mercato sarebbe avvenuta alle stesse condizioni finanziarie; oppure, dimostrare che il finanziamento gratuito è dipeso da "ragioni commerciali" interne al gruppo, connesse al ruolo assunto dalla controllante a sostegno delle consociate
L’onere probatorio è ripartito in due fasi: l’Amministrazione deve dimostrare che il tasso del finanziamento infragruppo è apparentemente inferiore a quello normale e fondare la quantificazione su operazioni comparabili e sul credit rating della debitrice; la contribuente deve poi provare la conformità al mercato oppure le ragioni commerciali di gruppo che giustificano la gratuità.
Massime di principio
- La gratuità di un finanziamento transfrontaliero infragruppo non impedisce l’applicazione del transfer pricing: ai fini fiscali può essere attribuito all’operazione un valore normale, anche se il contratto non prevede interessi.
- L’Amministrazione non può limitarsi a presumere un tasso astratto: deve provare il carattere apparentemente anomalo delle condizioni e determinare il tasso di mercato mediante confronti sufficientemente comparabili, considerando anche il merito creditizio del debitore.
- Una volta fornita tale prova, spetta alla contribuente dimostrare che le condizioni erano comunque di mercato oppure che il finanziamento gratuito era giustificato da specifiche ragioni commerciali interne al gruppo e dal ruolo di sostegno della controllante.
- La valutazione del giudice deve concentrarsi sulla sostanza economica dell’operazione; la ripresa fiscale del valore normale non comporta di per sé la modifica degli accordi civilistici tra le società.
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