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Sentenza

Sentenza del 08/02/2025 n. 3191 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’Agenzia delle entrate ha denunciato, ai sensi dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., l’omessa pronuncia della CTR sul motivo d’appello relativo alla mancata prova, da parte del contribuente, della residenza, prima del 13 dicembre 1990, in un Comune colpito dal sisma e incluso nell’elenco del d.P.C.M. 15 gennaio 1991. Il contribuente ha eccepito l’inammissibilità della censura perché la contestazione sarebbe stata sollevata per la prima volta in appello e per la doppia conforme.

La decisione

La Cassazione ha respinto le eccezioni d’inammissibilità: l’omessa pronuncia su un motivo d’appello integra violazione dell’art. 112 c.p.c., deducibile ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, e quindi non opera il limite della doppia conforme. Ha accolto il ricorso dell’Agenzia: la residenza in uno dei Comuni indicati dal d.P.C.M. è un fatto costitutivo del diritto al rimborso, che il contribuente deve provare; la contestazione dell’Ufficio su tale requisito è una mera difesa, proponibile anche in appello e non soggetta a preclusione. La CTR avrebbe quindi dovuto esaminarla e decidere se accoglierla o respingerla. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria della Sicilia, in diversa composizione, per verificare il requisito della residenza e regolare le spese, comprese quelle del giudizio di Cassazione. La Cassazione non ha deciso definitivamente se il contribuente abbia diritto al rimborso.

Norme richiamate

  • Art. 112 c.p.c.

    l'omessa pronuncia su un motivo di appello integra la violazione dell' art. 112 c.p.c. e non già l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio

    Il giudice d’appello deve pronunciarsi sui motivi di impugnazione ammissibili. L’omissione configura un vizio processuale di omessa pronuncia, distinto dall’omesso esame di un fatto.

  • Art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Come osservato dal Pubblico ministero, il motivo è stato correttamente dedotto in relazione all' art. 360 , comma 1, n. 4, c.p.c. e, quindi, non si incorre nel limite della doppia conforme.

    L’omessa pronuncia va denunciata in Cassazione come error in procedendo ai sensi del n. 4; in questa forma, nel caso deciso, non è preclusa dalla doppia conforme.

  • Art. 115 c.p.c.

    nel processo tributario il principio di non contestazione di cui all' art. 115 c.p.c. opera sul piano della prova e non contrasta, né supera, il diverso principio per cui la mancata presa di posizione sul tema introdotto dal contribuente non può restringere il thema decidendum ai soli motivi contestati se sia stato chiesto il rigetto dell'intera domanda

    La non contestazione riguarda il piano probatorio, ma non restringe l’oggetto della controversia quando l’Amministrazione ha chiesto il rigetto integrale della domanda; non impedisce inoltre di esaminare i presupposti del diritto rivendicato.

  • Artt. 19 e 21 del D.Lgs. n. 546 del 1992

    né può aggirare il principio di sindacabilità limitata degli atti sottostanti adottati dall'Amministrazione finanziaria, autonomamente e obbligatoriamente impugnabili davanti al giudice tributario entro il termine di 60 giorni ex artt. 19 e 21 del D.Lgs. n. 546 del 1992

    Gli atti autonomamente impugnabili dell’Amministrazione devono essere contestati davanti al giudice tributario entro il termine di 60 giorni; la mancata contestazione non può essere superata invocando il principio di non contestazione.

  • Art. 9, comma 17, della L. n. 289 del 2002

    l' art. 9 , comma 17, della L. n. 289 del 2002 , che aveva riconosciuto ai contribuenti interessati dal sisma del 1990 in Sicilia il beneficio della riduzione al 10% del debito tributario

    La disposizione è la base del beneficio invocato per i contribuenti interessati dal sisma siciliano del 1990. La decisione non determina definitivamente il diritto individuale al rimborso, che resta subordinato alla verifica della residenza.

  • D.P.C.M. 15 gennaio 1991

    il rimborso d'imposta, previsto a favore dei soggetti colpiti dal sisma del 1990 nelle province terremotate di Catania, Ragusa, Siracusa, presuppone la residenza in uno dei comuni di cui all'elenco del d.P.C.M. del 15 gennaio 1991, che, in quanto fatto costitutivo del diritto al rimborso, deve essere provata dal contribuente

    Per ottenere il rimborso connesso al sisma, il contribuente deve dimostrare di risiedere in uno dei Comuni inclusi nell’elenco del decreto; la residenza costituisce un fatto costitutivo del diritto.

Massime di principio

  • Nelle controversie per il rimborso di tributi, il contribuente è attore anche in senso sostanziale e deve allegare e provare i fatti che costituiscono i presupposti del trattamento fiscale richiesto.
  • L’Amministrazione finanziaria può sollevare anche in appello una mera difesa relativa alla mancanza di un presupposto del diritto al rimborso: tale difesa non è soggetta a preclusione processuale.
  • Il giudice d’appello deve pronunciarsi su ogni motivo ammissibile. Se omette di farlo, il vizio va denunciato in Cassazione come violazione dell’art. 112 c.p.c., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
  • La decisione che accoglie un ricorso per omessa pronuncia e dispone il rinvio non riconosce automaticamente il diritto sostanziale al rimborso: il giudice di rinvio deve ancora verificare i relativi presupposti.

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