Sentenza del 08/02/2025 n. 3221 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L’Agenzia ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, che aveva confermato l’accoglimento del ricorso contro la cartella relativa al recupero della detrazione IRES per spese di riqualificazione energetica sostenute nel 2008. L’Ufficio sosteneva che il beneficio, ai sensi dell’art. 1, comma 345, della legge n. 296/2006 e del decreto attuativo del 19 febbraio 2007, spettasse soltanto per interventi su beni strumentali utilizzati nell’attività d’impresa, quando producessero un risparmio energetico nell’esercizio di tale attività. Il fabbricato era invece locato a terzi, nello specifico alla Tenenza locale della Guardia di Finanza, al momento dei lavori.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell’Agenzia, perché la decisione della CTR è conforme al consolidato orientamento secondo cui la detrazione per riqualificazione energetica spetta anche alle società che sostengono le spese per immobili concessi in locazione, senza che sia necessario che l’immobile sia strumentale all’attività d’impresa. L’agevolazione mira infatti al miglioramento energetico del patrimonio immobiliare nazionale e la norma non prevede limitazioni soggettive o oggettive di quel tipo. Nessuna statuizione sulle spese di legittimità, poiché la società non ha svolto difese. Non si applica l’ulteriore contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002, trattandosi di amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito.
Norme richiamate
Art. 1, commi 344 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in particolare comma 345
Il beneficio fiscale, di cui all'art. 1, commi 344 e ss. della L. n. 296 del 2006, per le spese relative ad interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, spetta anche ai soggetti titolari di reddito d'impresa (incluse le società), i quali abbiano sostenuto spese per l'esecuzione degli interventi di risparmio energetico su edifici concessi in locazione a terzi, trattandosi di un'agevolazione volta ad incentivare il miglioramento energetico dell'intero patrimonio immobiliare nazionale, in funzione della tutela dell'interesse pubblico ad un generalizzato risparmio energetico, come si evince, peraltro, dalla formulazione letterale della predetta disposizione normativa che, non contemplando limitazioni di carattere soggettivo od oggettivo, prevede una generalizzata operatività della detrazione d'imposta.
La detrazione per riqualificazione energetica può spettare anche a una società che sostiene le spese per un immobile concesso in locazione. La disposizione non limita il beneficio agli immobili strumentali o utilizzati direttamente nell’attività d’impresa, né richiede che il proprietario sia anche l’utilizzatore.
Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico 19 febbraio 2007, decreto attuativo della disciplina sulla riqualificazione energetica
Il decreto attuativo è richiamato insieme alla legge dall’Agenzia, ma la Corte non attribuisce alla disciplina attuativa una condizione di strumentalità dell’immobile o di utilizzo diretto da parte dell’impresa; prevale l’interpretazione della detrazione come beneficio generalmente applicabile alle spese sostenute per interventi di risparmio energetico.
Art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ.
Ne consegue l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 360-bis n. 1, cod. proc. civ.
Il ricorso per cassazione è inammissibile quando la decisione impugnata è conforme all’orientamento consolidato della Corte e il ricorrente non offre ragioni idonee a indurre a rivederlo.
Art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Non è dovuto l’ulteriore contributo unificato previsto in caso di rigetto o inammissibilità dell’impugnazione quando la parte soccombente è un’amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito.
Massime di principio
- La detrazione per riqualificazione energetica prevista dalla legge n. 296/2006 può essere riconosciuta anche a società e titolari di reddito d’impresa che sostengono le spese per immobili concessi in locazione a terzi: la locazione non esclude di per sé il beneficio.
- Non si può introdurre, sulla base di documenti di prassi, un requisito di strumentalità dell’immobile o di utilizzo diretto nell’attività d’impresa che non trovi fondamento nella disposizione normativa.
- Quando una sentenza di merito segue un orientamento consolidato della Cassazione e il ricorso non presenta argomenti idonei a superarlo, il ricorso può essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, c.p.c.
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