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Sentenza

Sentenza n. 645/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2

per la riforma della sentenza breve del Tribunale amministrativo regionale per la Toscana, sez. I, n.-OMISSIS- resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202306469

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza breve del TAR Toscana che aveva dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso contro la scheda valutativa caratteristica con giudizio "inferiore alla media", il relativo foglio di comunicazione e l'ammonizione conseguente; in appello, anche la mancata considerazione della riserva di proporre motivi aggiunti contro la nuova scheda rieditata dall'Amministrazione

Esito

RINVIO AL PRIMO GIUDICE

Favorevole al ricorrente (militare)

Prevale il privato

La controversia

Il militare aveva impugnato una scheda valutativa caratteristica e la conseguente ammonizione per scarso rendimento. In sede cautelare, il TAR aveva ordinato all'Amministrazione di rinnovare il procedimento valutativo con un diverso compilatore, precisando poi, in sede di chiarimenti, che la nuova scheda dovesse essere redatta da un soggetto diverso e idoneo a valutare il servizio in modo neutrale. L'Amministrazione aveva rieditato la scheda e l'ammonizione, notificandole all'interessato il 16 novembre 2022. Il ricorrente, con istanza ex art. 59 c.p.a. depositata il 7 gennaio 2023, aveva contestato la corretta esecuzione delle ordinanze cautelari e aveva espressamente dichiarato di riservarsi la proposizione di motivi aggiunti contro i nuovi provvedimenti entro i termini processuali. Il TAR, tuttavia, all'udienza dell'11 gennaio 2023 aveva dichiarato improcedibile il ricorso originario per sopravvenuta carenza di interesse, senza consentire la proposizione dei motivi aggiunti. Il primo motivo d'appello deduceva nullità della sentenza, violazione degli artt. 60 e 43 c.p.a., degli artt. 1 e 2 c.p.a. e lesione del diritto di difesa, poiché il termine per i motivi aggiunti non era ancora scaduto e la riserva era stata espressamente formulata. L'appellante deduceva inoltre un interesse alla decisione anche in relazione alla possibile regolazione delle spese e agli effetti conformativi della pronuncia. Con il secondo motivo contestava, nel merito, la neutralità e l'obiettività del nuovo compilatore, lamentando violazione dell'art. 97 Cost., dell'art. 1025 d.lgs. 66/2010 e degli artt. 688 e 689 d.P.R. 90/2010, nonché l'elusione del dictum cautelare; tale motivo riguardava la legittimità della nuova scheda e la scelta del soggetto incaricato della riedizione.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto il primo motivo d'appello e ha dichiarato nulla la sentenza del TAR, annullandola con rinvio al primo giudice ai sensi dell'art. 105, comma 1, c.p.a. Il TAR ha erroneamente dichiarato l'improcedibilità prima della scadenza del termine per proporre i motivi aggiunti, nonostante la parte avesse manifestato una riserva espressa e puntuale e avesse ancora la possibilità di impugnare i provvedimenti sopravvenuti. Tale decisione ha leso il diritto di difesa e impedito l'esame unitario della conformità della riedizione al dictum cautelare e, successivamente, della legittimità dell'atto originario. La Sezione ha richiamato il principio secondo cui l'art. 105 c.p.a. si applica anche quando la sentenza abbia erroneamente dichiarato improcedibile il ricorso, escludendo palesemente la permanenza dell'interesse del ricorrente. Ha inoltre rilevato che l'ordinanza cautelare di riesame non può essere assimilata a una decisione definitiva del merito né determinare automaticamente la cessazione della materia controversa; la tutela cautelare è strumentale e interinale e il giudice deve preservare la possibilità di una decisione di merito. È stato riconosciuto anche l'interesse alla decisione connesso alla regolazione delle spese e all'esigenza di orientare la futura attività amministrativa. Il secondo motivo d'appello è stato assorbito, dovendo le contestazioni sulla nuova scheda essere esaminate dal TAR nel giudizio di primo grado, eventualmente riunibile con il successivo ricorso proposto contro i provvedimenti rinnovati. Le parti dovranno riassumere il processo entro novanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Le spese del doppio grado sono state compensate in ragione della peculiarità della questione e dell'evoluzione giurisprudenziale.

Norme richiamate

  • art. 105 c.p.a.

    Il Consiglio di Stato rimette la causa al giudice di primo grado se dichiara la nullità della sentenza.

    La disposizione si applica anche all'erronea declaratoria di improcedibilità fondata sull'esclusione palesemente errata della permanenza dell'interesse, quando ciò abbia impedito l'esame del merito o leso il diritto di difesa.

  • art. 60 c.p.a.

    Salvo che una delle parti dichiari che intende proporre motivi aggiunti.

    Il giudice non può definire il giudizio con sentenza semplificata quando la parte abbia tempestivamente dichiarato di voler proporre motivi aggiunti e il relativo termine sia ancora pendente.

  • art. 43 c.p.a.

    Disciplina la proposizione dei motivi aggiunti; nel caso concreto il termine di sessanta giorni dalla notificazione dei nuovi provvedimenti non era ancora scaduto alla data dell'udienza di primo grado.

  • art. 59 c.p.a.

    È stato utilizzato dal ricorrente per chiedere chiarimenti e contestare la corretta esecuzione delle ordinanze cautelari.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    È richiamato come strumento cautelare propulsivo compatibile con la funzione interinale della tutela cautelare, alternativo all'ordinanza di remand quando non ricorrano le condizioni per la definizione immediata con sentenza.

  • art. 55, comma 11, c.p.a.

    È richiamato per evidenziare il collegamento funzionale tra accoglimento della domanda cautelare e fissazione dell'udienza di merito.

  • art. 58 c.p.a.

    È richiamato per sottolineare che le misure cautelari possono essere revocate o modificate in caso di mutamento delle circostanze o di conoscenza di fatti anteriori.

  • art. 34, comma 3, c.p.a.

    Il mero accertamento dell'illegittimità dell'atto può conservare utilità in presenza di un interesse risarcitorio, senza esaurire ogni possibile interesse alla decisione di merito.

  • art. 26 c.p.a.

    Richiamato in relazione alla regolazione delle spese secondo il principio della soccombenza.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato quale criterio generale per la regolazione delle spese di lite secondo la soccombenza.

  • art. 1025 d.lgs. 66/2010

    Richiamato dall'appellante tra le norme asseritamente violate nella redazione della nuova documentazione caratteristica; il motivo è stato assorbito.

  • artt. 688 e 689 d.P.R. 90/2010

    Richiamati dall'appellante in relazione alla disciplina della documentazione caratteristica; le relative censure non sono state esaminate nel merito per effetto del rinvio.

  • art. 97 Cost.

    Richiamato dall'appellante in relazione ai principi di imparzialità e buon andamento nella riedizione della valutazione; la censura è stata assorbita.

Massime di principio

  • La sentenza di primo grado che dichiara improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, escludendo palesemente e erroneamente la permanenza dell'interesse, può essere nulla e deve essere annullata con rinvio ai sensi dell'art. 105, comma 1, c.p.a. quando l'errore abbia impedito l'esame del merito o determinato una lesione del diritto di difesa.
  • Il giudice non può definire il giudizio con sentenza semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a. prima della scadenza del termine per proporre motivi aggiunti, quando la parte abbia espressamente dichiarato di volersene avvalere contro provvedimenti sopravvenuti.
  • L'ordinanza cautelare di riesame o di remand ha natura interinale e strumentale: non definisce il merito, non forma giudicato sostanziale e non determina automaticamente l'improcedibilità del ricorso originario né la cessazione della materia del contendere.
  • Quando l'Amministrazione adotta un nuovo provvedimento in pendenza del giudizio in esecuzione di una misura cautelare, il giudice deve preservare la possibilità di una valutazione processuale unitaria mediante motivi aggiunti, senza precludere l'esame della conformità della riedizione al dictum cautelare e della legittimità dell'atto originario.
  • L'interesse alla decisione di merito può permanere anche quando l'atto abbia esaurito i propri effetti, in particolare per la possibile esigenza di ottenere una pronuncia sull'illegittimità, per la regolazione delle spese o per orientare e conformare la futura attività amministrativa.

Come è indicizzato

MaterieStato giuridico e avanzamentoMotivi aggiunti e ricorso incidentaleDecisione e riti specialiAppello
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareLegittimazione e interesse a ricorrereEffetto conformativo e riedizione del potereDecadenza e tardività

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