Cassazione Civile, Ordinanza n. 29347/2025 del 06/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Due lavoratrici impugnavano in cassazione la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato l'inammissibilità, per decadenza, della loro impugnazione stragiudiziale del licenziamento intimato il 23 gennaio 2020. La controversia ruotava attorno alla validità, ai fini del rispetto del termine di 60 giorni previsto dall'art. 6 l. n. 604/1966, della prima nota di impugnazione sottoscritta dal solo avvocato il 7 febbraio 2020, priva di prova documentale della procura conferita prima dell'invio e di successiva ratifica, nonché della successiva missiva del 27 febbraio 2020, rispetto alla quale non era stata dimostrata l'effettiva ricezione da parte del destinatario. Con l'unico motivo le ricorrenti denunciavano violazione degli artt. 112 e 116 c.p.c. e falsa applicazione dell'art. 6 l. n. 604/1966, sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente escluso l'esistenza di una valida impugnazione stragiudiziale del recesso.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo infondato il motivo. Ha richiamato il principio per cui l'impugnativa stragiudiziale del licenziamento può essere validamente effettuata dal difensore solo se previamente munito di procura scritta, senza necessità di comunicarla al datore di lavoro entro il termine di 60 giorni; tuttavia, quando il datore contesta l'esistenza della procura o della ratifica, grava sulla parte che invoca l'impugnativa l'onere di provarne l'esistenza. Nel caso concreto la Corte d'appello aveva accertato che la prima nota era stata sottoscritta dal solo avvocato, che la società ne aveva contestato la validità e che le lavoratrici non avevano fornito prova della procura o della ratifica, sicché correttamente era stata dichiarata l'inefficacia dell'atto ai fini impeditivi della decadenza. La sentenza impugnata è stata quindi confermata, con condanna delle ricorrenti alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
L'impugnazione stragiudiziale del licenziamento deve intervenire entro 60 giorni e, se compiuta dal difensore, richiede una procura scritta previamente conferita; in mancanza di prova della procura o della ratifica, l'atto non vale a impedire la decadenza.
È stata dedotta la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ma la censura è stata ritenuta infondata.
È stata dedotta la falsa applicazione delle regole di valutazione delle prove, ma la Corte ha ritenuto corretto l'accertamento di merito sulla mancanza di prova della procura e della ricezione della seconda impugnativa.
La violazione di legge è stata dedotta quale vizio di legittimità, ma il motivo non ha superato il vaglio di fondatezza.
La Corte ha richiamato un precedente conforme anche per relationem, per gli aspetti non esplicitamente affrontati.
Il datore di lavoro può contestare in giudizio l'idoneità dell'impugnativa sottoscritta dal solo difensore anche se non abbia prima richiesto l'esibizione della procura.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Ricorrendo i presupposti processuali, è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte della soccombente.
art. 1, comma 17, l. n. 228/2012
Ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato richiamato dalla Corte.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Serve quale parametro per quantificare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- L'impugnativa stragiudiziale del licenziamento può essere validamente compiuta dal difensore del lavoratore solo se questi sia stato previamente munito di procura scritta; la procura non deve necessariamente essere comunicata al datore di lavoro entro il termine di decadenza, ma deve esistere ed essere provata se contestata.
- Se il datore di lavoro contesta in giudizio l'esistenza della procura al difensore o della successiva ratifica dell'impugnazione, incombe sul lavoratore che invoca l'efficacia impeditiva dell'atto l'onere di dimostrare tali presupposti.
- La mera sottoscrizione della lettera di impugnazione da parte del solo avvocato non è di per sé sufficiente a impedire la decadenza ex art. 6 l. n. 604/1966 quando non sia provata la preesistenza del mandato difensivo e la ricezione dell'atto nei termini.
- In sede di legittimità, la censura sulla violazione di legge non può superare l'accertamento di merito che abbia correttamente applicato il principio sull'onere della prova relativo alla validità dell'impugnativa del licenziamento.
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