Cassazione Civile, Ordinanza n. 29341/2025 del 06/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dal licenziamento disciplinare intimato a una dipendente per assenza ingiustificata dal 11 al 15 maggio 2020, ritenuta conseguenza del suo mancato prendere servizio presso la nuova sede di assegnazione a Corleto Perticara dopo un trasferimento disposto dalla società. La lavoratrice aveva contestato l’illegittimità del recesso sostenendo, tra l’altro, che il trasferimento fosse ingiustificato e che il rifiuto di trasferirsi fosse sorretto da buona fede, anche per la propria disponibilità a lavorare a Roma e per le esigenze familiari connesse alla presenza di due figli piccoli. In cassazione deduce quattro motivi: 1) violazione degli artt. 112 e 121 c.p.c. per avere il giudice di merito ritenuto decaduta l’impugnazione del trasferimento, nonostante la domanda fosse stata proposta e il ricorso tempestivo; 2) nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c.; 3) violazione dell’art. 2103 c.c. e falsa applicazione dell’art. 1460, comma 2, c.c., lamentando il mancato bilanciamento tra inadempimento datoriale, esigenze familiari e buona fede, oltre alla violazione dell’art. 2909 c.c. per il giudicato esterno; 4) omesso esame, ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c., della sentenza passata in giudicato che avrebbe accertato l’assenza di ragioni tecnico-organizzative del trasferimento e la conseguente insussistenza della giusta causa di licenziamento, con richiamo anche agli artt. 1175, 1375 e 1460 c.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili il primo e il secondo motivo perché diretti sostanzialmente contro una statuizione del Tribunale e comunque non idonei a scalfire la ratio decidendi della sentenza d’appello, fondata sull’insussistenza di elementi per ritenere che il rifiuto della lavoratrice di rendere la prestazione nella nuova sede fosse sorretto da buona fede. Ha respinto il terzo motivo osservando che la Corte territoriale ha correttamente applicato l’art. 1460, comma 2, c.c. secondo il consolidato orientamento che consente al lavoratore di rifiutare la prestazione solo se, valutate le circostanze concrete, il rifiuto non è contrario a buona fede; nel caso concreto il giudice di merito aveva valorizzato da un lato la sopravvenuta assenza di sedi della società a Roma, dall’altro la genericità delle allegazioni difensive della lavoratrice sulle asserite ragioni ostative al trasferimento. Ha respinto anche il quarto motivo perché denunciava impropriamente un omesso esame di questioni e prove, non di un fatto storico decisivo, e perché l’eventuale declaratoria di inopponibilità della cessione del contratto di lavoro non comporta automaticamente la nullità della cessione d’azienda nel suo complesso. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato quale parametro del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; le censure sono state ritenute inidonee a colpire la ratio della decisione d'appello.
Evocato dalla ricorrente sul tema della libertà delle forme dell'atto giudiziale; non decisivo ai fini del rigetto.
Richiamato in relazione alla legittimità del trasferimento del lavoratore; il motivo è stato respinto perché la censura tendeva a riesaminare il merito.
Il rifiuto della prestazione è legittimo solo se, valutate tutte le circostanze del caso concreto, non è contrario a buona fede; il bilanciamento tra inadempimento datoriale e interessi del lavoratore spetta al giudice di merito.
Richiamato per il preteso giudicato esterno; la Corte ha escluso che la decisione invocata imponesse l'esito preteso.
La violazione è deducibile solo se il giudice pone a fondamento prove non introdotte dalle parti o dichiara di non dover osservare la regola; non basta lamentare una diversa valutazione delle prove.
Il vizio è configurabile solo per omesso esame di un fatto storico decisivo, non per omessa valutazione di questioni o prove.
Evocato insieme alla buona fede nell'argomentazione sul comportamento delle parti; non ha determinato un diverso esito.
Evocato quale parametro di correttezza e buona fede nell'esecuzione del rapporto; la Corte ribadisce che il rifiuto va valutato alla luce di tali canoni.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per dare atto dell'obbligo della ricorrente di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel rapporto di lavoro, il rifiuto del dipendente di eseguire la prestazione può essere giustificato ex art. 1460, comma 2, c.c. solo se, alla luce delle circostanze concrete, non contrasta con il canone di buona fede; il giudizio richiede il bilanciamento tra la gravità dell'inadempimento datoriale e l'incidenza su fondamentali esigenze personali e familiari del lavoratore.
- La valutazione delle circostanze rilevanti ai fini dell'eccezione di inadempimento appartiene al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se la censura mira, in realtà, a ottenere una diversa ricostruzione dei fatti.
- La violazione dell'art. 115 c.p.c. è configurabile solo quando il giudice utilizzi prove non introdotte dalle parti o dichiari di non dover rispettare la regola del giudizio sulle prove; non è sufficiente contestare l'apprezzamento comparativo delle risultanze istruttorie.
- Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l'omesso esame di un fatto storico decisivo e non può essere fondato sulla mancata valutazione di questioni giuridiche, documenti o prove.
- L'eventuale illegittimità o inopponibilità di un trasferimento o di una cessione del contratto non comporta automaticamente la nullità dell'intera operazione aziendale o l'illegittimità del licenziamento: occorre verificare in concreto gli effetti giuridici della decisione invocata.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 6 nov 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 29339/2025 del 06/11/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 6 nov 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 29340/2025 del 06/11/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 6 nov 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 29343/2025 del 06/11/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 6 nov 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 29347/2025 del 06/11/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 5 nov 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 29279/2025 del 05/11/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 5 nov 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 29281/2025 del 05/11/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →