Cassazione Civile, Ordinanza n. 29279/2025 del 05/11/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (preponente)
La controversia
La controversia nasce dal recesso per giusta causa intimato dalla preponente a un agente di commercio. In primo grado il tribunale aveva ritenuto illegittimo il recesso, ma aveva riconosciuto solo l’indennità sostitutiva del preavviso. In appello la corte territoriale ha invece accolto l’appello incidentale della società e ha rigettato la domanda dell’agente, ritenendo provati gli addebiti: l’agente avrebbe incassato somme da clienti a titolo di corrispettivo per l’acquisto di apparecchi acustici e non le avrebbe tempestivamente riversate alla mandante; in alcuni casi avrebbe mantenuto le pratiche come "prove gratuite" per evitare solleciti al versamento. Il ricorrente per cassazione ha dedotto tre motivi: (1) omesso esame/travisamento della contestazione degli addebiti, lamentando che la corte d’appello avrebbe erroneamente ritenuto non contestati i fatti; (2) travisamento delle risultanze istruttorie, assumendo una falsa lettura di documenti e testimonianze; (3) violazione degli artt. 1751 e 2119 c.c., sostenendo l’inesistenza di una giusta causa di recesso e quindi il diritto alle indennità conseguenti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il primo motivo non deducesse un vero omesso esame di fatto decisivo, ma mirasse a contestare l’interpretazione del ricorso introduttivo e della motivazione di merito; il secondo motivo si risolveva in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio, non consentita in sede di legittimità; il terzo motivo, formalmente di violazione di legge, era in realtà costruito su una rivisitazione del quadro fattuale ed era comunque infondato perché la corte d’appello aveva correttamente applicato il principio secondo cui anche nel contratto di agenzia il grave inadempimento che lede irrimediabilmente il vincolo fiduciario integra giusta causa di recesso senza preavviso. Conseguentemente è stata confermata la decisione di merito che escludeva il diritto dell’agente all’indennità sostitutiva del preavviso e all’indennità suppletiva di clientela. Il ricorrente è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5
Il motivo per omesso esame è ammissibile solo se denuncia la mancata considerazione di un fatto storico decisivo, principale o secondario, che risulti dagli atti o dalla sentenza e che sia stato oggetto di discussione tra le parti; non consente di contestare la lettura delle prove o la valutazione del merito.
art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6
Il ricorrente deve indicare specificamente il fatto storico, il dato da cui risulta, e il modo e il tempo della sua deduzione in giudizio.
art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4
È necessario depositare e individuare gli atti e documenti sui quali il ricorso si fonda.
La Corte richiama il principio secondo cui i fatti non contestati possono essere posti a base della decisione, nei limiti della loro estrinsecazione materiale.
Non può essere utilizzato per chiedere in cassazione una nuova valutazione delle prove o una diversa lettura del materiale istruttorio.
Richiamato dai motivi di ricorso, ma non accolto come base per sovvertire l’accertamento di merito; l’onere probatorio non può essere riletto come mezzo per ottenere un terzo grado di merito.
Nel rapporto di agenzia le indennità conseguono al recesso non imputabile all’agente; se il recesso è sorretto da giusta causa imputabile all’agente, tali indennità non spettano.
La giusta causa di recesso è configurabile anche nel contratto di agenzia quando il grave inadempimento dell’agente renda impossibile la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto per la lesione del vincolo fiduciario.
Il travisamento del contenuto oggettivo della prova, quando si traduca in svista sul fatto probatorio in sé, è rimedio tipico della revocazione per errore di fatto, non del ricorso per cassazione.
D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54
È richiamato come fonte della riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., che restringe il sindacato di legittimità.
Legge di conversione del D.L. n. 83/2012, richiamata per la nuova formulazione del vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
Viene dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, ove dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda solo l’omesso esame di un fatto storico decisivo e non consente di censurare la mera valutazione delle prove o la ricostruzione del merito.
- Il travisamento della prova, quando si traduce in una diversa lettura del materiale istruttorio o in una contestazione dell’apprezzamento probatorio, non è deducibile come vizio di legittimità e, se ricorrono i presupposti, può integrare al più errore di fatto revocatorio.
- Nel contratto di agenzia la giusta causa di recesso può essere integrata da un grave inadempimento dell’agente tale da compromettere irrimediabilmente il rapporto fiduciario, rendendo legittimo il recesso senza preavviso.
- Se il recesso per giusta causa è imputabile all’agente, non spettano né l’indennità sostitutiva del preavviso né le indennità presupponenti una cessazione non addebitabile all’agente.
- Ai fini della giusta causa non assume rilievo decisivo la sola modesta entità economica del danno, dovendo valutarsi soprattutto la gravità oggettiva e soggettiva della condotta e la sua idoneità a incidere sulla fiducia reciproca.
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