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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29281/2025 del 05/11/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (preponente)

La controversia

Il rapporto tra le parti era un contratto di agenzia: la società aveva receduto il 22 settembre 2015 e l'ex agente aveva agito per ottenere la declaratoria di illegittimità del recesso, il pagamento delle competenze di fine rapporto, delle provvigioni maturate e di somme risarcitorie per asseriti danni all'immagine professionale. Dopo il rigetto in primo grado e in appello, il soccombente ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi. Con il primo ha dedotto plurime violazioni processuali e sostanziali, lamentando mancato tentativo di conciliazione, omessa formulazione di proposta conciliativa, omesso interrogatorio libero, mancata rilevazione di nullità del primo grado, motivazione apparente e trascuratezza della documentazione prodotta dall'agente, oltre all'asserita illegittimità del recesso per calo di fatturato. Con il secondo ha denunciato errori nella trascrizione delle conclusioni d'appello, omessa pronuncia sul motivo di gravame relativo alla prova testimoniale, violazione dell'art. 112 c.p.c. e vizio motivazionale per il mancato espletamento delle prove richieste. Con il terzo ha invocato la violazione dei doveri di buona fede e correttezza, sostenendo che i contratti fossero squilibrati e che la preponente avesse abusato della propria posizione dominante, in malafede. Con il quarto ha censurato il rigetto delle domande indennitarie e risarcitorie, richiamando gli artt. 1751, 1750, 1749, 1748 e 2598 n. 3 c.c., e ha contestato la motivazione con cui erano state negate le indennità di fine rapporto, il preavviso, le provvigioni firma e quelle sui rinnovi, nonché il danno da concorrenza sleale dopo la cessazione del rapporto.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile l'intero ricorso. Ha ritenuto il primo motivo cumulativo, disordinato e non riconducibile con chiarezza a un singolo vizio ex art. 360 c.p.c., oltre che comunque non pertinente rispetto alla reale ratio decidendi della sentenza d'appello, fondata su gravi inadempimenti dell'agente diversi dal preteso calo di fatturato. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo per commistione di censure eterogenee, difetto di autosufficienza e mancata dimostrazione della decisività della prova testimoniale non ammessa. Ha giudicato nuovo e quindi inammissibile il terzo motivo, perché le doglianze su squilibrio contrattuale, abuso di posizione dominante e malafede della preponente non risultavano trattate nei gradi di merito. Ha infine ritenuto inammissibile il quarto motivo perché non si confrontava con l'intera motivazione della sentenza d'appello, che aveva escluso l'indennità ex art. 1751 c.c. per difetto dei presupposti e per la giusta causa del recesso, negato il preavviso e rigettato la domanda risarcitoria ex art. 2598 n. 3 c.c. per assenza di esclusiva e libertà della preponente di affidare ad altri la promozione dei medesimi prodotti. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 111 Cost.

    Invocato dal ricorrente come parametro processuale, ma la Corte non ne ha tratto una violazione autonoma, ritenendo le censure formulate in modo inammissibile.

  • art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea

    diritto a che la causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un giudice indipendente ed imparziale, precostituito per legge

    Richiamato dal ricorrente; la Corte non lo valorizza autonomamente, limitandosi a rilevare l'inammissibilità delle doglianze.

  • art. 99 c.p.c.

    Richiamato nel primo motivo tra le norme asseritamente violate, senza autonoma decisione sul punto.

  • art. 101 c.p.c.

    Richiamato nel primo motivo tra le norme asseritamente violate, senza autonoma decisione sul punto.

  • art. 112 c.p.c.

    La censura di omessa pronuncia è stata respinta perché il motivo era formulato in modo promiscuo e, comunque, la sentenza d'appello si era espressa sui motivi rilevanti.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato nel primo motivo; la Corte non ha ravvisato un vizio autonomo, ma un inammissibile tentativo di rivalutazione del merito.

  • art. 420 c.p.c.

    Richiamato nel primo motivo con riferimento al tentativo di conciliazione e all'interrogatorio libero, ma la censura è stata dichiarata inammissibile.

  • art. 437 c.p.c.

    Richiamato nel primo motivo; la Corte non esamina nel merito la dedotta nullità processuale per difetto di specificità e chiarezza della censura.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato più volte; la Corte evidenzia che le doglianze sull'onere della prova erano mescolate ad altre censure e non adeguatamente specificate.

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    La Corte ribadisce che il motivo deve denunciare un errore di diritto o di sussunzione, non una mera diversa lettura dei fatti.

  • art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.

    Usato dal ricorrente per censure processuali; la Corte richiede che il vizio sia dedotto con chiarezza e specificità.

  • art. 132 secondo comma n. 3 c.p.c.

    Richiamato nel secondo motivo per dedurre motivazione apparente; la Corte non accoglie la censura.

  • art. 132 secondo comma n. 4 c.p.c.

    Richiamato nel secondo motivo per dedurre nullità della sentenza; la Corte reputa il motivo inammissibile.

  • art. 1751 c.c.

    L'indennità di cessazione del rapporto è stata esclusa perché mancavano i presupposti (nuovi clienti/sviluppo affari) e perché il rapporto si era risolto per gravi inadempienze imputabili all'agente.

  • art. 1750 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in tema di fine rapporto e preavviso; la Corte conferma che nulla era dovuto per la giusta causa del recesso.

  • art. 1749 c.c.

    Richiamato dal ricorrente tra le norme sulle provvigioni e sugli obblighi del preponente; il motivo è dichiarato inammissibile.

  • art. 1748 c.c.

    Richiamato dal ricorrente; non viene accolta alcuna censura relativa alle provvigioni.

  • art. 2598 n. 3 c.c.

    La domanda risarcitoria per concorrenza sleale è stata rigettata perché il mandato era senza esclusiva e la preponente era libera di affidare ad altri la promozione dei medesimi prodotti.

  • art. 1175 c.c.

    Invocato per il dovere di correttezza; la Corte non entra nel merito perché la questione è nuova in cassazione.

  • art. 1375 c.c.

    Invocato per la buona fede nell'esecuzione del contratto; la Corte ritiene la censura nuova e quindi inammissibile.

  • art. 420 c.p.c.

    Richiamato anche in relazione al tentativo di conciliazione e all'interrogatorio libero, ma senza esito favorevole per il ricorrente.

  • art. 2697 c.c.

    La Corte richiama i limiti di specificità delle censure relative all'onere della prova e alla prova testimoniale non ammessa.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione deve contenere censure specifiche, chiaramente riconducibili a uno dei motivi tipizzati dall'art. 360 c.p.c.; è inammissibile la deduzione cumulativa e indistinta di plurime violazioni processuali e sostanziali.
  • Non è ammissibile il motivo che mescola doglianze eterogenee e incompatibili, come l'errore di diritto e il vizio di motivazione, senza consentire di individuare con precisione la ratio della censura.
  • La critica alla mancata ammissione di una prova testimoniale è inammissibile se il ricorrente non trascrive i capitoli di prova, non indica specificamente i testimoni e non dimostra la decisività della prova rispetto alla ratio decidendi.
  • In sede di legittimità non possono essere introdotte questioni nuove o temi di contestazione non trattati nei gradi di merito, salvo che siano rilevabili d'ufficio.
  • In tema di agenzia, l'indennità di cessazione del rapporto ex art. 1751 c.c. presuppone la prova dei relativi requisiti legali e non è dovuta quando il rapporto si sia risolto per gravi inadempimenti dell'agente tali da escludere la prosecuzione del rapporto.
  • La domanda risarcitoria per concorrenza sleale ex art. 2598 n. 3 c.c. non può essere accolta se il rapporto di agenzia era privo di esclusiva e la preponente era libera di affidare ad altri la promozione dei medesimi prodotti, anche dopo la cessazione del rapporto.
  • Il motivo di ricorso deve confrontarsi con l'intera motivazione della sentenza impugnata; è inammissibile se attacca solo una parte del ragionamento decisorio ignorando autonome rationes decidendi idonee da sole a sorreggere il rigetto.

Come è indicizzato

MaterieAgenziaImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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