Cassazione Civile, Ordinanza n. 29343/2025 del 06/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal licenziamento disciplinare intimato a un dipendente e impugnato nell’ambito del rito Fornero. La Corte d’appello aveva già ritenuto illegittimo il recesso, ma aveva applicato la tutela indennitaria di cui all’art. 18, comma 5, St. lav., ritenendo che la condotta contestata non rientrasse tra quelle punite dal CCNL con sanzione conservativa. In particolare, la condotta riguardava la violazione di una prassi aziendale collegata alla compilazione di schede di controllo delle temperature dei prodotti cotti alla griglia. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 18, commi 4 e 5, l. n. 300/1970, come modificato dalla l. n. 92/2012, e dell’art. 144 CCNL Turismo Pubblici Esercizi, sostenendo che la condotta accertata fosse riconducibile alle ipotesi contrattuali di negligenza nell’esecuzione del lavoro o di disattenzione/negligenza con lievi danni a cose o impianti, e quindi dovesse applicarsi la tutela reintegratoria ex comma 4, non quella meramente indennitaria ex comma 5.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha cassato la sentenza impugnata limitatamente alla tutela applicabile e ha rinviato la causa alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, perché riesamini la fattispecie alla luce dei principi consolidati in tema di licenziamento disciplinare e art. 18 St. lav. In particolare, la Cassazione ha censurato la decisione di merito per aver richiesto una tipizzazione troppo rigida della condotta nel CCNL e per non aver valutato se la violazione della prassi aziendale potesse integrare una negligenza sussumibile nella clausola collettiva che prevede sanzioni conservative. Il giudice di rinvio dovrà quindi stabilire se ricorra la tutela reintegratoria di cui al comma 4 o quella indennitaria del comma 5, provvedendo anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 18, commi 4 e 5, l. 300/1970
Se il fatto contestato al lavoratore rientra tra le condotte punibili con sanzione conservativa previste dal contratto collettivo o dal codice disciplinare, il licenziamento è illegittimo e va applicata la tutela reintegratoria; in difetto, può operare la tutela indennitaria.
È richiamata come legge che ha modificato l’art. 18 St. lav. e ha introdotto il regime differenziato di tutela tra reintegrazione e indennità.
art. 144 CCNL Turismo Pubblici Esercizi
art. 144, comma 7, lett. c) e d)
La clausola collettiva può ricomprendere condotte di negligenza o disattenzione nell’esecuzione del lavoro sanzionate in via conservativa; il giudice deve verificare se il fatto concreto rientri nella previsione contrattuale, anche quando formulata in termini elastici.
art. 144, comma 7, lett. c), CCNL Turismo Pubblici Esercizi
Punisce chi non esegua il lavoro con assiduità oppure lo esegua con negligenza con sanzione conservativa.
art. 144, comma 7, lett. d), CCNL Turismo Pubblici Esercizi
Punisce chi, per disattenzione o negligenza, procuri guasti non gravi a cose o impianti esistenti in azienda con sanzione conservativa.
Massime di principio
- In tema di licenziamento disciplinare, se il contratto collettivo prevede per il fatto contestato una sanzione conservativa, il giudice non può ritenere legittimo il licenziamento e deve applicare la tutela reintegratoria prevista dall’art. 18, comma 4, St. lav., salvo che emerga che le parti collettive abbiano voluto riservare il licenziamento ai casi di maggiore gravità e il fatto concreto presenti effettivamente tale maggiore gravità.
- L’operazione del giudice consiste nella sussunzione della condotta accertata nella previsione collettiva, anche quando questa sia formulata in termini generali o elastici; tale attività non coincide con un autonomo giudizio di proporzionalità della sanzione, ma dà attuazione al principio di proporzionalità già espresso dalle parti sociali.
- Ai fini della scelta tra tutela reale e tutela indennitaria ex art. 18 St. lav., non è decisivo che la condotta sia descritta nel codice disciplinare con dettagli minuziosi: è sufficiente che essa sia riconducibile, secondo interpretazione coerente, a una clausola collettiva che sanziona conservativamente la negligenza o altre condotte analoghe.
- La violazione di una prassi operativa aziendale può essere sussunta nella nozione contrattuale di negligenza nell’esecuzione della prestazione, quando il fatto concreto ne presenti i presupposti e la disciplina collettiva contempli tale ipotesi tra le infrazioni punibili con sanzione conservativa.
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