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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29339/2025 del 06/11/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un'ordinanza ingiunzione irrogata per un asserito utilizzo illecito di manodopera nel periodo 1 agosto 2014 - 31 marzo 2015, per complessive 1475 giornate, con riferimento a lavoratori formalmente forniti da una cooperativa. La corte d'appello, in riforma del primo grado, aveva respinto l'opposizione ritenendo provata la pretesa sanzionatoria sulla base di dichiarazioni rese dai lavoratori in sede ispettiva, ritenute più attendibili delle deposizioni assunte anni dopo in giudizio. Con il ricorso per cassazione i soccombenti hanno dedotto un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., assumendo che il giudice di merito avrebbe fatto indebito uso del potere di valutazione del materiale probatorio e avrebbe attribuito prevalenza alle dichiarazioni rese in sede ispettiva rispetto alle testimonianze rese nel processo.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato che la censura, pur formalmente prospettata come violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., mirava in realtà a rimettere in discussione la valutazione di attendibilità delle prove testimoniali e la preferenza accordata dal giudice di merito ad alcune dichiarazioni rispetto ad altre. La Cassazione ha ribadito che la violazione dell'art. 115 c.p.c. ricorre solo se il giudice fonda la decisione su prove non dedotte dalle parti o dichiara di non dover osservare la regola di disponibilità della prova, mentre la violazione dell'art. 116 c.p.c. è configurabile solo se il giudice attribuisce a una prova un valore diverso da quello previsto dalla legge o nega il prudente apprezzamento quando non consentito; non è invece sindacabile in cassazione il mero cattivo esercizio del prudente apprezzamento probatorio. Conseguentemente il ricorso è stato respinto in rito, con condanna alle spese e applicazione della sanzione pecuniaria ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., oltre all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    La violazione è configurabile solo se il giudice pone a fondamento della decisione prove non dedotte dalle parti o dichiara espressamente o implicitamente di non osservare la regola della disponibilità della prova; non basta una diversa valutazione di attendibilità delle prove.

  • art. 116 c.p.c.

    La violazione sussiste solo se il giudice attribuisce a una prova un valore legale diverso da quello previsto o afferma di valutarla secondo prudente apprezzamento quando invece è soggetta a diversa regola legale; non è deducibile il semplice cattivo esercizio del prudente apprezzamento.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Il diverso apprezzamento del materiale probatorio può essere censurato, nei limiti consentiti, come vizio motivazionale e non come violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La definizione anticipata è stata applicata; la decisione è intervenuta in conformità alla proposta di inammissibilità.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Ha regolato la fissazione dell'adunanza camerale dopo l'istanza di decisione.

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    Poiché il ricorso è stato definito in conformità alla proposta di definizione anticipata, sono state applicate le conseguenze economiche previste per la soccombenza temeraria o comunque sanzionatoria.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È stato dichiarato dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in presenza dei presupposti processuali.

Massime di principio

  • La censura di violazione dell'art. 115 c.p.c. non può essere usata per contestare la mera scelta del giudice di merito di preferire alcune prove ad altre: la violazione riguarda solo l'uso di prove non introdotte dalle parti o la negazione della regola di disponibilità della prova.
  • La censura di violazione dell'art. 116 c.p.c. è ammissibile solo quando il giudice attribuisca a una prova un valore legale diverso da quello previsto o dichiari di applicare il prudente apprezzamento in presenza di una prova assoggettata a diversa regola; non copre il semplice dissenso sulla valutazione di credibilità dei testi.
  • La valutazione dell'attendibilità dei testimoni e il raffronto tra dichiarazioni rese in sede ispettiva e in sede giudiziale appartengono al giudice di merito e sono sindacabili in cassazione solo nei ristretti limiti del vizio di motivazione consentito dall'art. 360, n. 5, c.p.c.
  • Quando il ricorso è definito in conformità alla proposta di definizione anticipata, la Corte può applicare le conseguenze sanzionatorie ed economiche previste dalla disciplina processuale, inclusa la condanna ex art. 96 c.p.c. e l'ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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