Cassazione Civile, Ordinanza n. 29340/2025 del 06/11/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (agente)
La controversia
La controversia nasce da un rapporto tra una società preponente e un agente, nel quale erano state proposte più domande, tra cui quelle relative a un contratto di consulenza commerciale e quelle tipiche del rapporto di agenzia. La Corte d'appello di Roma, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha ritenuto inammissibile l'appello dell'agente nella parte relativa alla declaratoria di incompetenza territoriale del Tribunale di Roma, in favore del Tribunale di Nocera Inferiore, sulla domanda avente a oggetto il contratto di consulenza commerciale, affermando che il capo sulla competenza fosse impugnabile solo con regolamento necessario di competenza ex art. 42 c.p.c. Quanto al merito, ha riconosciuto all'agente il diritto all'indennità di cessazione del rapporto ex art. 1751 c.c. e all'indennità di mancato preavviso, ritenendo integrata la giusta causa di recesso dell'agente. La società ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: ha dedotto la violazione degli artt. 1751, 2697, 115 e 116 c.p.c. contestando la valutazione delle prove, in particolare della comunicazione del 30.11.2015 e di altre missive, nonché l'accertamento del requisito dei vantaggi economici derivanti dagli affari conclusi dall'agente ai fini dell'indennità di cessazione, e infine la ricostruzione dei fatti posta a base dell'indennità di mancato preavviso ex art. 1750 c.c. L'agente ha resistito con controricorso e ricorso incidentale, censurando la statuizione della Corte d'appello secondo cui l'impugnazione del capo sulla competenza avrebbe richiesto regolamento necessario di competenza, e non appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale della società sia il ricorso incidentale dell'agente. Ha ritenuto inammissibili le censure della società perché, pur formalmente qualificate come violazioni di legge, miravano in realtà a rimettere in discussione la valutazione del materiale probatorio e l'apprezzamento dei fatti compiuti dai giudici di merito. La Corte ha ribadito che la violazione dell'art. 115 c.p.c. è configurabile solo quando il giudice ponga a base della decisione prove non introdotte dalle parti o dichiari di non dover osservare la regola, mentre la violazione dell'art. 116 c.p.c. ricorre solo se il giudice attribuisca a una prova un valore diverso da quello legale o non la valuti secondo il prudente apprezzamento nei casi previsti. Ha inoltre ricordato che l'art. 2697 c.c. è violato soltanto se l'onere della prova viene erroneamente addossato a una parte diversa da quella onerata secondo la struttura della fattispecie, e non quando si censura il modo in cui le prove sono state valutate. Quanto al ricorso incidentale, lo ha respinto perché la decisione della Corte d'appello sul punto era conforme al principio per cui, in un unico giudizio con pluralità di domande, se la sentenza decide il merito di una domanda e dichiara il difetto di competenza su un'altra, il capo sulla competenza è autonomo e deve essere impugnato solo con regolamento necessario di competenza ex art. 42 c.p.c., con conseguente inammissibilità dell'appello. Le spese sono state compensate per reciproca soccombenza ed è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato per entrambe le impugnazioni.
Norme richiamate
norma richiamata per l'indennità di cessazione del rapporto di agenzia; la Corte non entra nel merito del presupposto sostanziale perché reputa inammissibili le censure che attaccano la valutazione delle prove.
norma richiamata per l'indennità di mancato preavviso nel rapporto di agenzia.
la sua violazione è deducibile in cassazione solo quando l'onere della prova sia stato attribuito alla parte sbagliata, non quando si contesta la valutazione delle prove.
è violato solo se il giudice decide sulla base di prove non dedotte dalle parti o dichiara di non dover applicare la regola di decisione fondata sulle prove introdotte; non basta dissentire dalla ponderazione del materiale probatorio.
la violazione sussiste solo se il giudice attribuisce a una prova un valore diverso da quello legalmente previsto o dichiara di valutarla secondo prudente apprezzamento quando invece sia soggetta a prova legale.
il capo della sentenza che dichiara il difetto di competenza su una domanda autonoma è impugnabile solo con regolamento necessario di competenza, non con appello.
richiamato nel procedimento per la definizione anticipata del ricorso principale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
consente di dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione.
Massime di principio
- La deduzione della violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere utilizzata come mezzo surrettizio per ottenere un nuovo esame del merito: occorre indicare un vero errore di diritto nella regola di acquisizione o di valutazione della prova, non una diversa lettura delle risultanze istruttorie.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo se il giudice ha invertito l'onere probatorio rispetto alla struttura della fattispecie; non è invece censurabile, sotto questo profilo, la mera preferenza accordata ad alcune prove rispetto ad altre.
- Nei giudizi con pluralità di domande, il capo della sentenza che dichiara il difetto di competenza su una domanda autonoma conserva autonoma impugnabilità con regolamento necessario di competenza ex art. 42 c.p.c., anche se la medesima sentenza decide il merito di altre domande.
- L'indennità di cessazione del rapporto e quella di mancato preavviso nel rapporto di agenzia possono essere oggetto di censura in cassazione solo nei limiti del vizio di legittimità; non è consentito trasformare il ricorso in una rivalutazione del compendio probatorio.
- Quando entrambi i ricorsi sono respinti, la Corte può compensare le spese per reciproca soccombenza e dare atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
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