Cassazione Civile, Ordinanza n. 14933/2022 del 11/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento catastale con cui l'amministrazione ha rettificato la categoria e la rendita di un'unità immobiliare sita in Terracina, inizialmente proposta o dichiarata dal contribuente in categoria A/3 e ricondotta dall'ufficio in categoria A/7. Il giudice tributario di merito ha ritenuto legittimo il riclassamento valorizzando i dati della procedura DOCFA, la precedente classificazione dell'immobile, la variazione interna che aveva consentito di ricavare un piccolo ripostiglio, la presenza di due giardini fronte-retro e l'ubicazione in zona di villeggiatura. Il ricorrente ha proposto quattro motivi: 1) violazione dell'art. 7 L. 212/2000 e nullità della sentenza per motivazione solo apparente, sostenendo che l'atto non fosse adeguatamente motivato e che la sentenza si fosse limitata ad aderire acriticamente all'atto impugnato; 2) omesso esame di fatti decisivi e violazione dell'art. 101 c.p.c., deducendo che i giudici avessero deciso sulla base di documenti e memorie dell'Agenzia tardivamente prodotti e che nel primo grado la decisione in camera di consiglio avesse impedito il contraddittorio; 3) violazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c., assumendo che la CTR avesse invertito l'onere della prova facendo leva sui dati DOCFA del contribuente senza che l'amministrazione avesse offerto prova autonoma; 4) violazione degli artt. 112 e 113 c.p.c., perché la decisione avrebbe applicato mere disposizioni tecniche non aventi valore normativo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondate tutte le censure: quanto alla motivazione dell'atto catastale, ha ribadito che nella procedura DOCFA l'obbligo motivazionale è assolto anche mediante l'indicazione dei dati oggettivi considerati e della classe attribuita, quando ciò consenta al contribuente il raffronto con la propria dichiarazione; nel caso concreto, il riclassamento derivava non da un mutamento dei fatti, ma da una diversa valutazione tecnica del valore economico dell'immobile. Sul secondo motivo, ha osservato che non sono proponibili in cassazione censure dirette contro la sentenza di primo grado e che, nel processo tributario, l'art. 58, comma 2, d.lgs. 546/1992 consente la produzione di nuovi documenti in appello, sicché le doglianze sulla tardività erano comunque prive di fondamento, anche perché il giudice di merito aveva valorizzato pure dati provenienti dallo stesso contribuente. Sul terzo motivo, ha escluso la violazione dell'onere della prova, rilevando che la CTR aveva svolto un autonomo apprezzamento probatorio e che poteva utilizzare documenti provenienti dalla parte, in base al principio di acquisizione. Sul quarto motivo, ha riaffermato che il classamento catastale è un atto reale, fondato sulle caratteristiche oggettive e sulla destinazione ordinaria del bene, con applicazione del criterio di prevalenza quando coesistano parti con destinazioni diverse. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna del ricorrente alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 7 L. 27 luglio 2000, n. 212
l'atto di classamento deve essere motivato in modo da rendere comprensibili al contribuente le ragioni della classificazione; nella procedura DOCFA la motivazione può essere soddisfatta anche con l'indicazione dei dati oggettivi considerati e della classe attribuita.
la sentenza è nulla solo se manca una motivazione riconoscibile; nel caso esaminato la motivazione della CTR è stata ritenuta esistente e compiuta.
sono stati dedotti vizi di violazione di legge, nullità della sentenza e omesso esame di fatti decisivi, ma la Corte li ha ritenuti infondati.
non è stata ravvisata una violazione del contraddittorio derivante dall'uso di documentazione prodotta nel processo tributario secondo le regole speciali del rito.
il giudice può fondare la decisione sulle prove ritualmente acquisite e, nel caso, anche sui documenti provenienti dalla stessa parte ricorrente, per il principio di acquisizione processuale.
non vi è stata pronuncia ultra o extra petita; la decisione ha applicato i criteri legali di classamento catastale alla fattispecie dedotta.
il giudice ha fatto applicazione di norme e criteri giuridici pertinenti al classamento catastale, non di meri criteri tecnici privi di base normativa.
l'onere della prova nel giudizio sul classamento grava sull'amministrazione, ma nella specie la CTR ha ritenuto provati i presupposti anche sulla base di elementi documentali provenienti dal contribuente.
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 58, comma 2
nel processo tributario è ammessa la produzione di nuovi documenti in appello, anche se già disponibili in primo grado; la loro irrituale produzione nel primo grado non ne impedisce la valutazione in appello.
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 32, comma 1
i documenti vanno prodotti nei termini previsti; quelli tardivamente depositati in primo grado, se acquisiti al fascicolo, possono essere esaminati in appello e si considerano comunque prodotti in quel grado entro il termine perentorio.
d.P.R. 23 marzo 1998, n. 138, art. 8, comma 2
la categoria catastale si determina in base alla destinazione ordinaria dell'unità immobiliare, tenendo conto dei caratteri tipologici e costruttivi e delle consuetudini locali.
r.d.l. 13 aprile 1939, n. 652, art. 8, comma 1
richiamato quale base normativa del sistema di classamento fondato sulle caratteristiche oggettive del bene.
d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142, artt. 6, 61 e ss.
richiamati come cornice normativa del classamento catastale.
d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142, art. 63
quando un immobile è composto da parti con destinazioni ordinarie diverse, va attribuita la categoria corrispondente alla parte prevalente nella formazione del reddito.
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 115, art. 13, comma 1 quater
in caso di rigetto del ricorso sussiste l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
d.m. 19 aprile 1994, n. 701, art. 1, comma 3
il termine annuale per la notifica dell'avviso di classamento è considerato non perentorio.
Massime di principio
- Nella procedura DOCFA, l'obbligo di motivazione dell'atto di classamento è assolto quando l'ufficio indichi i dati oggettivi considerati e la classe attribuita, poiché tali elementi consentono al contribuente di confrontarli con la propria dichiarazione e di comprendere le ragioni della decisione.
- La motivazione dell'atto catastale è insufficiente solo se l'ufficio si discosta dalla proposta del contribuente senza modificare i dati fattuali posti a base della dichiarazione; se invece la diversa rendita deriva da una differente valutazione tecnica degli stessi fatti, la motivazione è idonea.
- Nel processo tributario l'art. 58, comma 2, d.lgs. 546/1992 consente la produzione di nuovi documenti in appello, senza che operino i limiti dell'art. 345 c.p.c.; la tardiva produzione in primo grado non preclude la valutazione del documento in secondo grado se esso è acquisito al fascicolo.
- In sede di riclassamento catastale l'onere della prova resta in capo all'amministrazione, ma il giudice può fondare il proprio convincimento anche su documenti provenienti dal contribuente, in virtù del principio di acquisizione processuale.
- Il classamento catastale è un giudizio riferito alla realtà oggettiva dell'immobile e alla sua destinazione ordinaria, da compiersi in base alle caratteristiche tipologiche e costruttive, alle consuetudini locali e, se necessario, al criterio della prevalenza tra parti con destinazioni diverse.
- In cassazione non sono ammissibili censure che investano direttamente la sentenza di primo grado se non specificamente riproposte e censurate attraverso la decisione di appello.
- Il mancato rispetto del termine annuale previsto per la notifica dell'avviso di classamento ex d.m. n. 701/1994 non comporta, di per sé, invalidità dell'atto, trattandosi di termine non perentorio.
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