Cassazione Civile, Ordinanza n. 04180/2024 del 15/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione del silenzio-rifiuto opposto dall'amministrazione a un'istanza di rimborso dell'imposta di registro versata, in via cautelativa, per la registrazione di cinquantadue atti di cessione volontaria conclusi nell'ambito di una procedura espropriativa per l'alta velocità. I ricorrenti sostenevano che sulle somme corrisposte a titolo di indennità aggiuntiva al proprietario-coltivatore diretto, nonché sulle ulteriori voci indennitarie per anticipazioni colturali, frutti pendenti, deprezzamento del reliquato, demolizioni/soprassuoli e occupazione temporanea, dovesse applicarsi l'aliquota dello 0,50% prevista per le quietanze, e non quella del 3% prevista per gli atti aventi contenuto patrimoniale. Con il primo motivo denunciavano la violazione del giudicato e del ne bis in idem, sostenendo che la CTR avesse erroneamente ritenuto preclusa la domanda relativa ai primi ventisette atti per effetto di un precedente giudizio, poi parzialmente annullato. Con i motivi dal secondo al quarto contestavano la qualificazione delle indennità come prestazioni a contenuto patrimoniale tassabili al 3%, affermando che esse non costituivano prezzo della cessione né corrispettivo del trasferimento, ma indennizzi autonomi da tassare come quietanze allo 0,50%. Con il quinto motivo denunciavano ultrapetizione per avere la CTR escluso l'esenzione dal bollo senza specifica domanda sul punto. Con il sesto motivo censuravano la regolazione delle spese, sia per mancata compensazione in primo grado sia perché l'Ufficio era stato difeso da funzionari.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto non decisiva la doglianza sul giudicato, osservando che il precedente richiamato non escludeva la questione qui dedotta e, in ogni caso, la CTR aveva correttamente considerato la tassazione al 3% per le indennità diverse da quella di esproprio. Nel merito ha affermato che l'indennità aggiuntiva al proprietario-coltivatore diretto e le altre indennità correlate alla procedura ablativa hanno natura patrimoniale, poiché compensano pregiudizi economici e sacrifici patrimoniali subiti dall'espropriato; pertanto, in mancanza di una previsione speciale, si applica l'art. 9 della Tariffa parte I del d.P.R. 131/1986 con aliquota del 3%. Ha escluso che la mera quietanza possa assorbire o sostituire questa qualificazione, poiché la dichiarazione di ricezione delle somme è ancillare rispetto all'atto di cessione. Ha dichiarato inammissibile il quinto motivo per difetto di interesse, perché il rigetto di una domanda non proposta non arreca un pregiudizio concreto. Ha infine respinto il motivo sulle spese, ritenendo insindacabile la scelta di non compensarle e confermando che, nel processo tributario, le spese sono ripetibili anche quando l'ente sia difeso da propri funzionari. Le spese del giudizio di cassazione sono state poste a carico dei ricorrenti, con i conseguenti adempimenti di legge sul contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato dai ricorrenti per sostenere la violazione del giudicato esterno, ma la Corte ha escluso che nel caso ricorressero gli effetti preclusivi denunciati.
invocato quale parametro del giudicato formale, ma ritenuto non violato.
art. 21, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato dai ricorrenti in tema di giudicato/ne bis in idem nel contenzioso tributario.
art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
utilizzato come base dei motivi di ricorso per violazione di legge, nullità della sentenza e omesso esame di fatti decisivi.
art. 44, comma 2, d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
richiamato per la base imponibile degli atti di cessione volontaria; la Corte ha chiarito che, in mancanza di specifica disciplina, le indennità in esame non si sottraggono alla tassazione proporzionale come prestazioni patrimoniali.
art. 6 della Tariffa, parte I, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
invocato per l'aliquota dello 0,50% sulle quietanze; la Corte ha escluso l'applicabilità della norma perché la quietanza è accessoria e assorbita dall'atto principale.
art. 9 della Tariffa, parte I, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
ritenuto applicabile come clausola residuale agli atti diversi aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale, con aliquota del 3%.
art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
menzionato dai ricorrenti tra le disposizioni della tariffa, senza autonoma decisività nella motivazione finale.
art. 40, commi 1 e 4, d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327
richiamato per l'indennità aggiuntiva al proprietario-coltivatore diretto; la Corte ne conferma la funzione compensativa del sacrificio lavorativo e patrimoniale.
art. 33, comma 1, d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327
richiamato per l'indennità da deprezzamento della proprietà residua, considerata anch'essa prestazione patrimoniale.
art. 50, comma 1, d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327
richiamato per l'indennità di occupazione temporanea, ritenuta avente natura patrimoniale e non assimilabile a un canone di locazione.
art. 22-bis d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327
richiamato con riguardo all'indennità di occupazione d'urgenza, negandosi che essa abbia natura meramente risarcitoria o locatizia.
invocato sia per dedurre ultrapetizione sia per censurare il precedente giudizio; la Corte esclude il vizio nel caso concreto.
richiamato per affermare l'inammissibilità del motivo privo di interesse attuale e concreto.
art. 15 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
interpretato nel senso che nel processo tributario le spese sono ripetibili anche quando la difesa dell'amministrazione sia svolta da propri funzionari.
richiamato in tema di compensazione delle spese, rimessa alla valutazione discrezionale del giudice di merito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato nel dispositivo per il contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nelle cessioni volontarie concluse nell'ambito di una procedura espropriativa, le somme corrisposte a titolo di indennità che compensano pregiudizi patrimoniali o perdite economiche del cedente hanno natura di prestazioni a contenuto patrimoniale e, in assenza di una previsione tariffaria specifica, scontano l'imposta di registro con aliquota residuale del 3% ex art. 9 della Tariffa parte I del d.P.R. n. 131/1986.
- L'aliquota prevista per le quietanze non si applica quando la dichiarazione di ricezione del pagamento è meramente ancillare rispetto a un atto principale già tassabile come prestazione patrimoniale: la qualificazione fiscale va riferita alla funzione sostanziale dell'atto e non al solo fatto materiale del pagamento.
- L'indennità aggiuntiva spettante al proprietario-coltivatore diretto, così come le altre indennità connesse all'espropriazione, non coincide con il prezzo della cessione ma remunera un sacrificio economico distinto; ciò ne conferma la soggezione alla tassazione proporzionale prevista per gli atti aventi contenuto patrimoniale.
- Nel processo civile e tributario, il vizio di ultrapetizione non è configurabile in assenza di un concreto pregiudizio alla parte che lo deduce; un capo di sentenza che respinga una domanda non proposta non integra di per sé interesse all'impugnazione.
- La scelta del giudice di compensare o meno le spese di lite rientra nel suo potere discrezionale, sindacabile in cassazione solo nei limiti del rispetto del principio di non porre le spese a carico della parte totalmente vittoriosa; nel processo tributario le spese restano ripetibili anche se l'amministrazione è difesa da propri funzionari.
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