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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26303/2023 del 19/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere a carico di IANNIZZI per partecipazione a un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74 D.P.R. n. 309/1990, aggravata ai sensi dell'art. 61-bis e 416-bis c.p.) e per concorso in importazione di ingente quantitativo di cocaina. Il gravame censurava, in sintesi: (i) presunta mancata o apparente valutazione critica della motivazione del Tribunale (secondo la difesa il riesame avrebbe riprodotto acriticamente le argomentazioni del GIP); (ii) utilizzabilità e identificazione degli users nelle chat criptate (piattaforma "SKY-ECC") e presunte carenze nell'accertamento dell'associazione tra PIN/nickname e persone fisiche; (iii) genericità e non pregnanza dei dialoghi e delle intercettazioni valorizzate; (iv) contestazione dell'aggravante mafiosa e mancata considerazione delle argomentazioni difensive (memoria del 25/11/2022); (v) inesistenza o insufficienza delle esigenze cautelari e della necessità della sola misura intramuraria.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha respinto tutte le censure come manifestamente infondate. Ha ritenuto legittima la valutazione del Tribunale del riesame circa il grave quadro indiziario fondato su intercettazioni (anche telematiche su piattaforma SKY-ECC), tabulati, geolocalizzazioni, riprese video e riscontri di polizia giudiziaria, nonché legittima l'identificazione degli users attraverso riscontri incrociati (soprannomi, riferimenti di vita, intestazione di utenze). La Corte ha richiamato il principio secondo cui la valutazione del contenuto delle conversazioni è questione di fatto rimessa al giudice di merito e sindacabile in Cassazione solo per vizi logici o di diritto. Ha inoltre ritenuto corretta la qualificazione della fattispecie come associazione finalizzata al narcotraffico e ha condiviso la valutazione sulle esigenze cautelari (necessità probatoria e pericolo attuale di reiterazione), confermando l'idoneità della sola misura intramuraria. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare €3.000 alla Cassa delle ammende; gli atti sono stati trasmessi alla cancelleria per i provvedimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 309 c.p.p.

    Riferimento alla procedura con cui il Tribunale ha riesaminato l'ordinanza del GIP; utilizzato per inquadrare il rito del riesame delle misure cautelari

  • art. 74 D.P.R. n. 309/1990

    participazione a un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti

    Norma sostanziale che configura l'associazione finalizzata a traffici di stupefacenti; la Corte ha ritenuto sussistenti gli elementi descrittivi dell'organizzazione e della sua reiterazione

  • art. 61-bis c.p.

    Aggravante della transnazionalità; citata come aggravante contestata e non disconosciuta dalla difesa, ma non decisiva per la legittimità della misura cautelare

  • art. 416-bis c.p.

    Riferimento all'aggravante di matrice mafiosa/agevolazione a cosche; la Corte ha ritenuto che dagli elementi (precedenti, dialoghi, ruoli) potesse desumersi una connessione con consorterie di 'ndrangheta

  • art. 274 c.p.p., lett. a) e lett. c)

    Lett. a): esigenza probatoria (accertamento di altri fatti e individuazione di correi) giustificativa della custodia; lett. c): pericolo di reiterazione. La Corte ha ritenuto adeguatamente motivate entrambe le esigenze nel caso concreto

  • art. 275, comma 2-bis c.p.p.

    Presunzione relativa di adeguatezza della misura intramuraria; la Corte ha richiamato che la difesa non ha allegato elementi contrari specifici per superare tale presunzione

  • art. 192 c.p.p., comma 3

    Norma sulla traduzione dei motivi di impugnazione in cassazione e sui limiti del sindacato: la Corte ha richiamato che non è consentito far valere in Cassazione una diversa valutazione dei fatti già esaminati dai giudici di merito

  • art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.

    Limiti di censura in Cassazione sulla motivazione: la Corte ha ricordato che solo i vizi logici tassativamente previsti possono essere valutati in sede di legittimità

  • art. 94, comma 1-ter disp. att. c.p.p.

    Rinvio agli adempimenti seguenti alla condanna per spese o ammende; la Corte ha disposto la trasmissione degli atti alla cancelleria per l'esecuzione

Massime di principio

  • Le intercettazioni telematiche, anche su piattaforme criptate (es. "SKY-ECC"), possono essere valorizzate se supportate da riscontri oggettivi (tabulati, intestazioni utenze, soprannomi, riscontri di polizia giudiziaria) per l'attribuzione delle comunicazioni a specifici indagati
  • La valutazione del contenuto delle conversazioni è valutazione di fatto riservata al giudice di merito; in Cassazione è possibile impugnare solo vizi di logica o di diritto nella motivazione, non una diversa interpretazione delle stesse evidenze
  • Per contestare la legittimità di una misura cautelare in sede di legittimità occorre dimostrare specifici vizi giuridici o logici della motivazione del giudice del riesame, non meramente prospettare una lettura alternativa dei fatti
  • L'aggravante di tipo mafioso può essere desunta anche da collegamenti fattuali, ruoli apicali, precedenti e dialoghi che evidenziano rapporti stabili con consorterie; tuttavia, l'eventuale mancata qualificazione di tale aggravante non annulla necessariamente la misura se permangono le esigenze cautelari
  • Sulle esigenze cautelari: la necessità probatoria e il pericolo di reiterazione devono essere adeguatamente motivati con riferimento alla personalità dell'indagato, al modus operandi e alle cautele adottate (es. uso di cripto-telefonini), e la sola genericità difensiva non è sufficiente a superare la presunzione di adeguatezza della misura intramuraria prevista dall'art. 275 c.2-bis
  • Se si vogliono efficacemente contestare elementi probatori derivanti da cooperazione giudiziaria internazionale (O.E.I.), è necessario sollevare e provare specifiche censure di utilizzabilità o vizi procedurali in sede processuale tempestiva e dettagliata

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