Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26274/2023 del 19/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il Procuratore impugnava l'assoluzione pronunciata dal GIP in favore di Angelo Perri per il reato previsto dall'art. 2 D.lgs. 74/2000 (utilizzo di fatture per operazioni inesistenti). Il GIP aveva ritenuto non punibile il fatto ai sensi dell'art. 13 D.lgs. 74/2000 perché l'imputato aveva estinto integralemente il debito tributario mediante ravvedimento operoso. Il ricorrente contestava l'interpretazione dell'art. 13, comma 2, sostenendo che il ravvedimento era intervenuto dopo che l'imputato aveva avuto "formale conoscenza" di attività di accertamento (rappresentata dalle richieste di chiarimenti rese dall'Agenzia delle Entrate nell'ambito di una verifica nei confronti della società emittente le fatture), e quindi la causa di non punibilità non era applicabile.

La decisione

Il ricorso del Procuratore è stato rigettato. La Corte ha condiviso la valutazione del giudice di merito secondo cui l'art. 13, comma 2, richiede che la "formale conoscenza" di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo sia riferita in modo formale e almeno implicante che l'accertamento sia diretto al soggetto. L'invito a chiarimenti rivolto a Perri nell'ambito di una verifica nei confronti della società emittente non è stato ritenuto equivalente alla formale conoscenza di un accertamento nei suoi confronti; pertanto il ravvedimento operoso con pagamento integrale, effettuato prima di qualsiasi formale accertamento nei suoi confronti, legittima l'applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 13.

Norme richiamate

  • D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 13

    sempre che il ravvedimento o la presentazione siano intervenuti prima che l'autore del reato abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo di procedimenti penali

    La norma è stata interpretata come causa di esclusione della punibilità che richiede una "formale conoscenza" di atti di accertamento riferiti al soggetto; atti generici o richieste di chiarimenti nell'ambito di verifiche rivolte ad altri soggetti non equivalgono automaticamente a tale formale conoscenza

  • D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 2

    Definisce il reato di utilizzo di fatture per operazioni inesistenti; nel caso in esame il fatto tipico è stato accertato ma la causa di non punibilità ha effetto sulla punibilità

  • L. 15 dicembre 2014, n. 186 (disposizioni sulla voluntary disclosure)

    anche nei confronti di obbligati solidali o concorrenti nel reato

    Richiamata dalla parte ricorrente come possibile parametro estensivo, la Corte ha ritenuto che la presenza di un'esplicita estensione nella legge sulla voluntary disclosure dimostra che il legislatore, ove avesse voluto, avrebbe inserito analoghe formule nell'art. 13; l'assenza di tale previsione nell'art. 13 impedisce di estenderne per analogia il campo di esclusione della punibilità

Massime di principio

  • La causa di non punibilità del ravvedimento operoso (art. 13 D.lgs. 74/2000) richiede che il pagamento avvenga prima della "formale conoscenza" di atti di accertamento diretti al soggetto; la nozione di "formale" implica comunicazioni o atti che riguardano specificamente l'interessato
  • Mere richieste di chiarimenti o comunicazioni nell'ambito di accertamenti rivolti a terzi (es. verifiche sulla società emittente le fatture) non sono automaticamente equiparabili alla formale conoscenza di un accertamento nei confronti dell'utilizzatore delle fatture, salvo che siano espressamente riferite a lui
  • Non è possibile estendere per analogia limiti o esclusioni previste in normative diverse (es. voluntary disclosure) quando l'articolazione testuale dell'art. 13 è chiara e non contiene l'estensione invocata
  • Per chi si trova nella situazione di essere chiamato a chiarimenti in verifiche su terzi è prudente: a) valutare immediatamente se la comunicazione lo riguarda formalmente; b) considerare l'ipotesi di regolarizzare tempestivamente la posizione (ravvedimento) prima di ricevere atti formali diretti; c) rivolgersi a consulenza legale per documentare la tempistica delle comunicazioni e del pagamento
  • Un'interpretazione estensiva del requisito della "formale conoscenza" (comprendente conoscenza, anche indiretta, di accertamenti su terzi) rischierebbe di svuotare la ratio premiale della norma e rendere impraticabile il ravvedimento operoso come strumento di emersione del debito tributario

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.