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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26281/2023 del 19/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 11/11/2022 che ha dichiarato inammissibile l'appello cautelare proposto dall'imputato avverso il rigetto, da parte della Corte d'appello di Palermo (17/10/2022), della richiesta di sostituzione della misura cautelare in carcere con gli arresti domiciliari in relazione al reato previsto dall'art. 74 T.U. stupefacenti. Il ricorrente deduceva l'esistenza di elementi di novità e rilevanti: la grande distanza temporale dai fatti, il lungo periodo di custodia cautelare (circa quattro anni complessivi; otto mesi in esecuzione attuale), condizioni di salute peggiorate non documentate adeguatamente nel procedimento, l'età (66 anni) e l'esistenza di un domicilio idoneo lontano dal luogo dei reati. Sosteneva altresì che l'appello non era mera riproposizione dell'istanza già respinta e che la Corte d'appello non aveva motivato adeguatamente considerando tutti gli elementi.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il ricorrente abbia reiterato la domanda senza confrontarsi con le motivazioni del provvedimento impugnato e senza allegare elementi sopravvenuti concreti e documentati rispetto all'istanza precedente (del 21/02/2022). La motivazione dell'ordinanza impugnata è stata ritenuta adeguata, non contraddittoria e non manifestamente illogica. La Corte ha altresì richiamato il principio secondo cui il mero decorso del tempo in custodia cautelare non è di per sé sufficiente a giustificare la sostituzione della misura, salvo che sia accompagnato da altri elementi concreti che dimostrino l'affievolimento delle esigenze cautelari. Le presunte esigenze di salute non erano documentalmente provate e la disponibilità di un domicilio idoneo non supera la presunzione prevista dall'art. 375, comma 3, c.p.p. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; il provvedimento dispone anche l'invio di copia al Direttore dell'istituto penitenziario.

Norme richiamate

  • art. 310 cod. proc. pen.

    Definisce l'appello cautelare: la Cassazione interpreta che l'appello cautelare ha la natura degli ordinari mezzi di impugnazione e richiede specificità delle censure; non è ammessa una semplice riproposizione dell'istanza senza motivi specifici.

  • art. 173, comma 1, disp. att., c.p.p.

    Limita l'ampiezza della deduzione in cassazione alla motivazione strettamente necessaria; il ricorrente ha presentato i motivi nei limiti prescritti ma senza affrontare l'assenza di elementi sopravvenuti.

  • artt. 581 e 591 cod. proc. pen.

    Richiamati come norme generali sugli ordinari mezzi di impugnazione: l'impugnazione deve indicare i capi e i punti cui si riferisce e enunciare i motivi con l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto.

  • art. 375, comma 3, cod. proc. pen.

    Prevede una presunzione a sfavore della mera disponibilità di un domicilio idoneo quale elemento sufficiente per la sostituzione della custodia; la Corte ha ritenuto che l'esistenza del domicilio non supera tale presunzione senza prove aggiuntive.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina l'irrogazione delle spese e delle ammende in caso di declaratoria d'inammissibilità; applicata per la condanna al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

  • art. 74 T.U. stupefacenti

    Norma sostanziale relativa al reato cui è ascritta la misura cautelare; la gravosità del reato è elemento valutato nel mantenimento della misura cautelare.

  • Giurisprudenza della Cassazione richiamata

    Sez. 5, sent. n. 9432/2017; Sez. 1, n. 19818/2018; Sez. 2, n. 47120/2021; Sez. 1, n. 24897/2013

    I precedenti consolidano il principio che l'appello cautelare richiede specificità; che il mero decorso del tempo non basta a dimostrare l'affievolimento delle esigenze cautelari e che occorrono elementi concreti e documentati per la sostituzione della misura.

Massime di principio

  • L'appello cautelare ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen. deve essere specifico: non è ammessa la mera riproposizione dell'istanza già formulata al giudice di merito senza indicare i motivi di impugnazione e gli elementi di fatto e di diritto che li sorreggono.
  • Per ottenere la sostituzione della custodia cautelare in carcere con misura meno afflittiva è necessario allegare e documentare elementi sopravvenuti e concreti che dimostrino l'affievolimento delle esigenze cautelari; il solo decorso del tempo non è sufficiente.
  • Le condizioni di salute invocate a sostegno della sostituzione devono essere provate con documentazione idonea e specifica; mera deduzione non documentata non è rilevante.
  • La disponibilità di un domicilio idoneo lontano dal luogo del reato non supera automaticamente la presunzione prevista dall'art. 375 c.p.p.; anche questa disponibilità va documentata e valutata insieme ad altri elementi.
  • In caso di inammissibilità fondata su mancata specificità o assenza di elementi sopravvenuti, il ricorrente può essere condannato al pagamento di ammende e spese processuali; è quindi importante circostanziare e documentare le novità prima di proporre l'impugnazione.

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