Cassazione Penale, Sentenza n. 26279/2023 del 19/06/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia del 25/03/2022 che, previa qualificazione ai sensi dell'art.73 comma 5 DPR 309/1990, li aveva condannati per reati connessi allo spaccio. El Faouzaoui deduceva (1) violazione di legge per il mancato rinvio dell'udienza del 28/09/2021 per legittimo impedimento dovuto all'isolamento fiduciario imposto dal D.P.C.M. 14/01/2021 in materia Covid-19 e (2) carenza di motivazione e mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e difetto di motivazione sul trattamento sanzionatorio. Saidi deduceva vizio della motivazione sul trattamento sanzionatorio: mancata riduzione della pena base, mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, mancata esclusione della recidiva e aumento eccessivo per continuazione.
La decisione
La Cassazione ha accolto il ricorso di El Faouzaoui, ritenendo fondato il motivo relativo al mancato rinvio per legittimo impedimento: la Corte territoriale non ha adeguatamente motivato il diniego e non ha considerato che l'obbligo di isolamento fiduciario previsto dall'art. 8 del D.P.C.M. 14/01/2021 rendeva materialmente impossibile la comparizione (impedimento insuperabile). Inoltre la Corte d'appello non ha fornito motivazione sufficiente in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche: vizio di mancata motivazione. Per tali ragioni la sentenza è stata annullata nei confronti di El Faouzaoui con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Venezia. Il ricorso di Saidi è stato dichiarato inammissibile perché le doglianze attengono al merito e la motivazione della Corte territoriale è stata ritenuta congrua (riferimento a precedenti specifici e valutazione della pericolosità sociale), con condanna alle spese e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma quinto, D.P.R. 309/1990
Richiamata per la qualificazione giuridica dei fatti relativi al traffico di stupefacenti; la Corte d'appello aveva riformulato il quadro fattuale sulla base di tale norma
Norma sul rinvio per legittimo impedimento a comparire dell'imputato; la Cassazione richiama che il giudice di merito ha discrezione ma deve motivare adeguatamente: l'isolamento fiduciario disposto dalla normativa emergenziale può integrare un impedimento insuperabile e giustificare il rinvio
art. 8 D.P.C.M. 14/01/2021
Disposizione emergenziale Covid-19 che imponeva dieci giorni di isolamento fiduciario all'ingresso in Italia; la Corte ha ritenuto che l'osservanza di tale obbligo potesse rendere impossibile la partecipazione all'udienza e costituire legittimo impedimento
Massime di principio
- Un impedimento a comparire è "legittimo" quando l'impossibilità è oggettiva e insuperabile: misure di isolamento fiduciario obbligatorie che si sovrappongono alla data dell'udienza possono configurare tale impedimento
- Il giudice di merito ha potere discrezionale sul rinvio per legittimo impedimento, ma la decisione deve essere adeguatamente motivata in modo logico-giuridico: motivazioni generiche o mancanti possono essere censurate in Cassazione
- Se in appello viene espressamente dedotta la mancata concessione di attenuanti generiche, la Corte d'appello è tenuta a pronunciarsi espressamente e con motivazione specifica; il mancato esame configura vizio di motivazione
- In materia di trattamento sanzionatorio, la Corte di Cassazione esercita sindacato limitato: non rientrano nella cognizione di legittimità le valutazioni meramente discrezionali del giudice di merito se sorrette da motivazione congrua ed esente da vizi
- Per far valere un legittimo impedimento dovuto a norme emergenziali è utile allegare e documentare concretamente (date di ingresso/uscita, norme applicabili, certificazioni) la misura che ha impedito la presenza; senza adeguata prova il diniego può essere giustificato
- Quando si impugna il trattamento sanzionatorio in Cassazione è necessario dimostrare vizi di motivazione o errori di diritto; contestazioni puramente di merito sulla valutazione della prova o sulla ritenuta pericolosità sociale sono difficilmente accolte
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