Cassazione Penale, Sentenza n. 26278/2023 del 19/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Sottile era stato condannato per la contravvenzione prevista dagli artt. 5, lett. d), e 6 della legge n. 283/1962 per avere detenuto per la vendita confezioni di pasta marca Barilla Bio in stato di alterazione o nocive per la presenza di parassiti (fatto riferito al 3 settembre 2018). Il ricorrente ha impugnato sostenendo, in particolare, l'applicabilità dell'esimente prevista dall'art. 19 della legge 283/1962 (prodotto in confezione originale sigillata, vizio non percepibile dall'esterno), nonché la non applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. e vizi nella determinazione della pena; ha inoltre evidenziato che le confezioni infestate erano solo due rispetto a un intero collo acquistato da altra società e che le finestrelle plastificate erano di piccole dimensioni e non consentivano la percezione dei parassiti.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo e ha annullato la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame con riferimento all'eventuale applicazione dell'art. 19 della legge n. 283/1962. La Corte ha censurato la valutazione del Tribunale, che aveva escluso l'art. 19 sulla base di una valutazione di mera possibilita di accertamento esterno, affermando invece che l'art. 19 opera per i prodotti in confezione originale salvo che il commerciante fosse a conoscenza della violazione o non abbia considerato segni di alterazione percepibili esternamente; la mera possibilità di constatare il vizio non basta. Le altre censure (art. 131-bis e determinazione della pena) sono state ritenute assorbite e non esaminate perché il loro esame dipende dall'esito del rinvio. Si è quindi disposta la valutazione da parte del giudice di rinvio se l'imputato fosse a conoscenza della violazione o omise di considerare segni di alterazione rilevabili dall'esterno. Il pubblico ministero aveva chiesto annullamento senza rinvio per estinzione del reato per prescrizione, richiesta non accolta nella decisione di rinvio.
Norme richiamate
legge n. 283 del 1962, art. 19
Le sanzioni previste dalla presente legge non si applicano al commerciante che vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo prodotti in confezioni originali, qualora la non corrispondenza alle prescrizioni della legge stessa riguardi i requisiti intrinseci o la composizione dei prodotti o le condizioni interne dei recipienti e sempre che il commerciante non sia a conoscenza della violazione o la confezione originale non presenti segni di alterazione
La disposizione esclude la responsabilità del commerciante per prodotti in confezione originale sigillata quando il vizio riguarda l'interno e non è percepibile esternamente, a condizione che il commerciante non fosse a conoscenza della violazione o non abbia omesso di considerare segni di alterazione percepibili dall'esterno; non può essere sostituita da un obbligo di controllo fondato sulla mera possibilità di accertamento
legge n. 283 del 1962, artt. 5 lett. d) e 6
Prevedono la responsabilità penale (contravvenzionale) per la detenzione per la vendita o la somministrazione di sostanze alimentari in stato di alterazione o comunque nocive; si tratta di reati a titolo di colpa, perciò l'accertamento della colpevolezza richiede verifica degli elementi soggettivi compatibili con le limitazioni previste dall'art. 19
codice penale, art. 131-bis
Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; nel caso di specie la Corte ha ritenuto la questione assorbita dall'esame sull'applicabilità dell'art. 19 e da valutare solo se quest'ultimo non fosse applicabile
codice penale, art. 133
Norma sulla determinazione della pena; le censure relative alla quantificazione della pena sono state dichiarate assorbite in attesa del nuovo esame sul punto principale di fatto e diritto
codice di procedura penale, artt. 125, 192 e 606
Riferimenti procedurali richiamati nel ricorso (es. motivazione, valutazione delle prove, motivi di impugnazione ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen.); la Corte ha applicato i criteri di revisione di cassazione per vizio di motivazione e interpretazione della legge
Massime di principio
- Se il prodotto è venduto in confezione originale sigillata e non presenta segni di alterazione percepibili esternamente, il commerciante può beneficiare dell'esimente prevista dall'art. 19 della legge 283/1962, salvo che fosse a conoscenza del vizio.
- La mera possibilità teorica di accertare un vizio dall'esterno non è sufficiente a escludere l'applicazione dell'art. 19: è richiesto che esistano segni di alterazione percepibili o la prova della conoscenza della violazione da parte del commerciante.
- Nei casi di alimenti confezionati, il giudizio sulla responsabilità del rivenditore richiede valutazioni concrete su integrità della confezione, condizioni di conservazione, origine del prodotto e possibilità effettiva di controllo esterno.
- Se sussistono dubbi sull'applicabilità dell'art. 19, il procedimento può richiedere un approfondimento istruttorio (anche peritali) e, solo in caso di sua esclusione, valutare eventuali misure alternative come l'applicazione dell'art. 131-bis o la revisione della pena.
- Per i commercianti: mantenere documentazione di fornitura, controlli sulla conservazione e procedure interne di verifica della merce aiuta a dimostrare l'assenza di conoscenza di vizi interni e a invocare l'esimente dell'art. 19.
- Per i giudici: non sostituire alla prova della conoscenza o dei segni esterni di alterazione una valutazione basata su mere possibilità; occorre accertare fattualmente se i segni di alterazione fossero effettivamente percepibili con un esame esterno.
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