Cassazione Penale, Sentenza n. 26276/2023 del 19/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la conferma della condanna (5 anni e 4 mesi di reclusione e 18.000 euro di multa) per traffico di stupefacenti (art. 73 DPR 309/1990, art. 385 c.p.), deducendo: 1) violazione di legge e sproporzione della pena ex art. 133 c.p., invocando l'art. 49 della Carta dei diritti fondamentali UE e la decisione quadro 2004/757/CE oltre alla sentenza della Corte di Giustizia UE dell'8 marzo 2022, chiedendo la disapplicazione del regime sanzionatorio dell'art. 73 comma 1 per eccessiva severità e proponendo, in subordine, il ricorso all'ipotesi meno grave del comma 5; 2) questione di costituzionalità dell'art. 69, comma 4 c.p. (divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva di cui all'art. 99, comma 4), per violazione degli artt. 3, 25 e 27 Cost., sostenendo che il divieto impedisce l'adeguamento della pena al caso concreto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto che la disciplina di cui all'art. 73 (commi 1 e 5) non risulti incompatibile con la normativa e i principi UE invocati; ha inoltre osservato che l'ipotesi attenuata del quinto comma è prevista nell'ordinamento e poteva essere valutata ma è stata esclusa in fatto dai giudici di merito. Ha richiamato la giurisprudenza di legittimità e la sentenza della Corte costituzionale n. 40/2019 che ha fissato il minimo edittale in anni 6, confermando che il trattamento sanzionatorio non è manifestamente sproporzionato. Sul secondo motivo ha ritenuto manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 69, comma 4: il divieto di prevalenza delle attenuanti generiche rispetto alla recidiva reiterata non produce di per sé una sproporzione manifesta e il legislatore ha razionalmente valorizzato la componente soggettiva della recidiva; resta invece possibile il giudizio di equivalenza (che nel caso era stato applicato). Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 73, DPR n. 309/1990 (T.U. stupefacenti), commi 1 e 5
La Corte ritiene che la disciplina che prevede una fattispecie più grave (comma 1) e una ipotesi attenuata (comma 5) non sia incompatibile con i parametri UE; il comma 5 costituisce l'ipotesi meno grave e deve essere verificata in fatto quando i presupposti ricorrono
art. 69, comma 4, cod. pen.
Il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva reiterata non è in sé incostituzionale; può essere censurato solo quando il divieto produce uno squilibrio manifesta e abnorme tra le componenti sanzionatorie
art. 99, comma 4, cod. pen. (recidiva reiterata)
La recidiva reiterata valorizza la componente soggettiva del reato e il legislatore ha previsto misure (divieto di prevalenza) per limitarne la neutralizzazione da parte delle attenuanti generiche
art. 62-bis, cod. pen. (circostanze attenuanti generiche)
Strumento per adeguare la pena al caso concreto; la sua funzione compensativa è riconosciuta ma può essere limitata dal divieto di prevalenza in presenza di recidiva reiterata
art. 49, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (principio di proporzionalità della pena)
Richiamato dal ricorrente; la Corte di Cassazione ha ritenuto che il richiamo non implichi automaticamente la disapplicazione dell'art. 73 quando la normativa nazionale e la giurisprudenza ritengono le previsioni compatibili con il principio di proporzionalità
Decisione quadro 2004/757/CE
Decisione quadro del Consiglio del 25/10/2004
Non impone parametri di minimo edittale tali da rendere incompatibile l'ordinamento nazionale; il riferimento ai termini minimi serve ad orientare la determinazione delle pene ma non rende obbligatoria la disapplicazione automatica delle norme nazionali
Sentenza Corte di Giustizia UE, Grande Sezione, 8/03/2022
Richiamata dal ricorrente per sostenere l'obbligo di disapplicare norme sanzionatorie sproporzionate; la Corte di Cassazione ritiene che le pronunce UE non impongano la disapplicazione automatica quando la normativa nazionale e le valutazioni di proporzionalità sono rimesse al giudice di merito e rispondono a criteri ragionevoli
Sentenza Corte Costituzionale n. 40/2019
La Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della parte del comma 1 di art. 73 che prevedeva il minimo edittale di 8 anni, fissando il minimo in 6 anni per ragioni di proporzionalità; la Cassazione richiama questa pronuncia come parametro di bilanciamento
art. 385 cod. pen.
Norma contestata per fatti connessi (reato complementare) rilevante ai fini della determinazione complessiva della pena
art. 133 cod. pen.
Richiamato in relazione al principio di proporzionalità della pena e alla necessità di conformare la sanzione alla gravità del fatto e alla persona
Massime di principio
- La sola invocazione del principio di proporzionalità UE non determina automaticamente la disapplicazione di norme penali nazionali: occorre dimostrare una sproporzione manifesta e oggettivamente riscontrabile nei limiti fissati dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità
- Quando la legge prevede una fattispecie attenuata (es. art. 73 comma 5 T.U. stupefacenti), il difensore deve dimostrare in fatto i presupposti della fattispecie meno grave per ottenere il suo riconoscimento; non è sufficiente un richiamo astratto al principio di proporzionalità
- Il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva reiterata (art. 69, comma 4) è generalmente ritenuto costituzionalmente valido salvo che non produca uno squilibrio abnorme tra le componenti sanzionatorie; quindi la censura costituzionale richiede prova dello squilibrio concreto
- Il giudizio di equivalenza (compensazione tra recidiva e attenuanti) resta uno strumento concreto: anche in presenza di recidiva è possibile ottenere un riequilibrio della sanzione mediante la valutazione dell'equivalenza delle circostanze
- Per ottenere benefici o misure alternative, è utile fornire elementi specifici (giovane età, piena confessione, situazione personale, lieve entità del fatto) e comparazioni giurisprudenziali che dimostrino la sproporzione tra pena ed offesa; argomentazioni di principio generiche sulla Carta UE o su decisioni UE sono spesso insufficienti se non corredate da prova fattuale
- In fase di impugnazione in Cassazione, occorre strutturare i motivi entro i limiti di deducibilità di cui agli artt. procedurali (es. art. 173 disp. att.) e collegare le doglianze a precedenti giurisprudenziali utili per mostrare contrasti di diritto o manifesta illogicità/rettificazione della motivazione di merito
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