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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26280/2023 del 19/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso in cassazione avverso la convalida dell'ordinanza del Questore che imponeva il divieto di accesso ai luoghi delle competizioni sportive e l'obbligo di presentazione all'autorità di pubblica sicurezza in occasione delle partite del Piacenza Calcio 1919, per violazione dell'art. 6, comma 4, L. 401/1989. Il ricorrente deduce: 1) violazione del diritto al contraddittorio perché il GIP ha convalidato poche ore dopo il deposito della richiesta di convalida del PM, non lasciando il tempo per visionare la documentazione e depositare memorie; 2) difetto di motivazione circa la necessità e urgenza dell'obbligo di presentazione; 3) difetto di motivazione sulla valutazione dei presupposti di adozione della misura (il GIP si sarebbe limitato a richiamare immagini e denunce senza argomentare); 4) motivazione insufficiente circa la pericolosità del ricorrente, dedotta solo da precedenti DASPO (legge 146/2014).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché il termine di 48 ore per esercitare il contraddittorio decorre dalla notifica del provvedimento del Questore (qui notificato il 13/07 alle ore 15:30) e non dal momento in cui il PM deposita la richiesta di convalida; il ricorrente non ha depositato memorie entro le 48 ore. Ha poi ritenuto manifestamente infondati gli altri motivi: l'omessa esplicitazione dell'urgenza invalida l'atto solo se il provvedimento è stato eseguito prima dell'intervento del magistrato, circostanza che il ricorrente non ha provato; il GIP ha svolto il controllo di legalità e motivato adeguatamente la pericolosità concreta e l'attribuibilità delle condotte richiamando immagini di videosorveglianza, denunce per resistenza a P.U. e invasione di campo e i precedenti amministrativi, giudicando congrua la durata della misura (oltre 5 anni). La Corte ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • Legge 13 dicembre 1989, n. 401, art. 6 (comma 4 e comma 2-bis)

    Il termine di 48 ore previsto per il PM per richiedere la convalida è stato interpretato dalla giurisprudenza estensivamente a favore del destinatario del provvedimento: il destinatario ha diritto al contraddittorio cartolare entro 48 ore dalla notifica del provvedimento del Questore; il decorso delle 48 ore non dipende dal deposito della richiesta del PM in cancelleria.

  • Art. 616 codice di procedura penale

    Prevede le conseguenze dell'inammissibilità del ricorso, tra cui l'onere delle spese e il versamento di una somma alla Cassa delle ammende; la Corte ha applicato questa norma per condannare il ricorrente al pagamento di euro 3.000.

  • Riferimenti a misure DASPO (precedenti amministrativi, richiamati ex legge citata nel caso)

    I precedenti amministrativi e i DASPO sono stati ritenuti elementi utili per valutare la pericolosità concreta e attuale del soggetto; la Corte ha ammesso l'uso di tali precedenti come parte della motivazione del giudice di merito.

Massime di principio

  • Il termine di 48 ore per esercitare il contraddittorio decorre dalla notifica del provvedimento del Questore e non dal deposito in cancelleria della richiesta di convalida da parte del PM; pertanto il destinatario deve presentare memorie entro 48 ore dalla notifica per obbligare il GIP a considerarle.
  • Il GIP può convalidare il provvedimento anche poche ore dopo la richiesta del PM se il destinatario non ha esercitato il diritto al contraddittorio entro le 48 ore dalla notifica; la tempestività della convalida rispetto al deposito del PM non costituisce di per sé violazione del diritto di difesa.
  • L'omessa motivazione circa l'urgenza invalida l'atto amministrativo solo se il provvedimento è stato eseguito prima dell'intervento del magistrato (cioè se l'interessato ha già dovuto ottemperare all'obbligo durante una manifestazione sportiva occorsa prima della convalida); in tal caso l'onere probatorio circa l'effettiva esecuzione grava sul destinatario.
  • Le censure generiche e non specifiche sulla carenza di motivazione sono destinate a fallire: è necessario contestare puntualmente gli elementi che il giudice ha valutato e produrre prove in ordine all'inesistenza dei presupposti (ad es. assenza di fatto di esecuzione, documenti che smentiscano la pericolosità).
  • Il giudice di merito è tenuto a controllare la legittimità e la congruità della misura di prevenzione, valutando elemento per elemento (pericolosità concreta, attribuibilità delle condotte, riconducibilità alle fattispecie di legge e durata della misura); se la motivazione richiama elementi probatori chiari (video, denunce, precedenti) è difficile ottenere l'annullamento per mero difetto motivazionale.

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