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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30421/2024 del 26/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al resistente (intermediario)

La controversia

Un risparmiatore aveva incaricato un promotore finanziario assegnato da una società di intermediazione di effettuare investimenti. Il promotore gli aveva proposto e collocato, insieme ad altri prodotti, una serie di strumenti finanziari riconducibili alla c.d. triade ArteInvest-Cogesfin-Eig, che si sarebbero rivelati privi di effettiva garanzia e avrebbero condotto alla perdita del capitale investito. Il cliente aveva quindi convenuto in giudizio sia il promotore sia la società intermediaria chiedendo il risarcimento del danno pari al valore dell’investimento. In primo grado la domanda era stata accolta solo parzialmente con condanna solidale dei convenuti; in appello la Corte territoriale aveva escluso la responsabilità della società intermediaria, ritenendo insussistente il nesso di occasionalità necessaria tra le incombenze affidate al promotore e i prodotti collocati, e aveva invece riconosciuto un ulteriore danno in favore dell’investitore. Il ricorrente principale ha censurato la sentenza per violazione dell’art. 31, comma 3, TUF e dell’art. 2049 c.c., sostenendo che, una volta accertato il rapporto di preposizione e l’operatività del promotore nell’esecuzione dell’incarico, la responsabilità solidale dell’intermediario non poteva essere esclusa per la sola estraneità formale dei prodotti al novero di quelli che il promotore avrebbe dovuto collocare. Ha inoltre denunciato omesso esame di fatti decisivi relativi alla preposizione del promotore, al collocamento contestuale di altri prodotti di terzi e al nesso tra tali attività e il danno. La società intermediaria, con ricorso incidentale, ha invece dedotto la violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla domanda di restituzione delle somme già corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado, dopo la riforma in appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale dell’investitore, ritenendo che le censure, pur formalmente qualificate come violazione di legge e omesso esame di fatti decisivi, mirassero in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito sul nesso di occasionalità necessaria e sulla ricostruzione dei fatti, attività preclusa in sede di legittimità. Ha invece accolto il primo motivo del ricorso incidentale della società intermediaria, rilevando che la Corte d’appello, nel riformare la sentenza di primo grado, avrebbe dovuto pronunciarsi sulla domanda restitutoria delle somme già pagate in esecuzione della decisione riformata. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 31, comma 3, TUF

    la responsabilità dell’intermediario per il fatto del promotore presuppone un rapporto di occasionalità necessaria tra le incombenze affidate e la condotta lesiva; la sua verifica è accertamento di merito, non sindacabile in cassazione se congruamente motivato

  • art. 2049 c.c.

    la responsabilità indiretta del preponente richiede che le funzioni esercitate dal preposto abbiano agevolato o reso possibile il fatto dannoso, pur in presenza di superamento delle mansioni o di dolo personale, purché la condotta non sia del tutto avulsa dall’incarico

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    il motivo formalmente prospettato come violazione di legge è inammissibile quando mira in sostanza a una rivalutazione del fatto e delle prove

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    è denunciabile solo l’omesso esame di un fatto storico decisivo nei ristretti limiti del "minimo costituzionale" della motivazione, non il semplice dissenso sulla valutazione probatoria

  • art. 12 preleggi

    la riforma del sindacato motivazionale va letta secondo i canoni ermeneutici ordinari, riducendo il controllo di legittimità al minimo costituzionale

  • art. 112 c.p.c.

    il giudice deve pronunciare su tutta la domanda; l’omessa statuizione sulla domanda restitutoria integra violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato

  • art. 336 c.p.c.

    la riforma o cassazione della sentenza travolge gli atti dipendenti e fa venir meno il titolo dell’adempimento eseguito, con conseguente obbligo di restituzione

  • art. 474 c.p.c.

    richiamato in relazione alla caducazione del titolo esecutivo conseguente alla riforma della decisione

  • art. 389 c.p.c.

    richiamato per il principio restitutorio conseguente alla cassazione

  • art. 380 bis, n. 1, c.p.c.

    norma processuale richiamata per la trattazione camerale e le conclusioni del Pubblico Ministero

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato per il contributo unificato aggiuntivo nei casi previsti

Massime di principio

  • La responsabilità dell’intermediario per gli illeciti del promotore finanziario richiede un nesso di occasionalità necessaria tra le incombenze affidate e la condotta dannosa; tuttavia l’accertamento di tale nesso, se sorretto da motivazione congrua, appartiene al merito ed è insindacabile in cassazione.
  • Non è consentito utilizzare il ricorso per cassazione per ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio o una diversa ricostruzione dei fatti sotto l’apparente veste della violazione di legge o dell’omesso esame di fatti decisivi.
  • Il vizio di motivazione denunciabile ex art. 360, n. 5, c.p.c. è oggi limitato all’omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti, non potendo riguardare la mera insufficienza o non condivisibilità della motivazione.
  • Quando la sentenza d’appello riforma una decisione di primo grado che aveva costituito titolo per pagamenti o esecuzioni, il giudice deve pronunciare anche sulla domanda di restituzione delle somme già versate, se ritualmente proposta, perché la riforma fa venir meno il fondamento del pagamento eseguito in forza della decisione caducata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniIntermediazione finanziaria
RamiProcesso civileBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazioneObblighi informativi MIFID
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàGiudicato

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