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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29761/2024 del 19/11/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (lavoratore autonomo)

La controversia

La controversia riguarda contributi previdenziali dovuti alla Gestione separata per redditi professionali percepiti nell'anno 2009. La Corte d'appello aveva ritenuto dovuti i contributi dall'avvocata e aveva applicato le sanzioni civili per omissione contributiva entro i limiti dell'art. 116, comma 8, lett. a), l. n. 388/2000, ritenendo raggiunta la prova della buona fede della professionista e quindi escludendo il regime più grave dell'evasione. L'ente previdenziale ha proposto ricorso principale deducendo violazione dell'art. 116, comma 8, lett. a) e b), l. n. 388/2000, sostenendo che, in presenza di omessa comunicazione nei termini dei dati rilevanti per il calcolo dell'obbligazione contributiva, non potessero applicarsi le sanzioni più lievi. La professionista ha resistito e ha proposto ricorso incidentale con due motivi: il primo per contestare l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata del praticante avvocato sulla base degli artt. 2, commi 25-26, l. n. 335/1995 e 18, comma 12, d.l. n. 98/2011; il secondo per dedurre la prescrizione del credito contributivo ex art. 2935 c.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale, ritenendo che la censura dell'ente mirasse in realtà a sovvertire un accertamento di fatto della Corte territoriale sulla sussistenza della buona fede della contribuente, e non una vera violazione di legge. Conseguentemente ha dichiarato inefficace il ricorso incidentale, perché tardivo rispetto al termine "esterno" di impugnazione: pur essendo stato proposto entro il termine interno di cui all'art. 371, comma 2, c.p.c., era stato notificato oltre il termine semestrale applicabile ai giudizi iniziati dopo la novella dell'art. 327, comma 1, c.p.c. Le spese di legittimità sono state compensate. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente principale.

Norme richiamate

  • art. 116, comma 8, lett. a) e b), l. n. 388/2000

    la distinzione tra omissione ed evasione contributiva dipende anche dall'elemento soggettivo; in caso di omessa denuncia dei dati rilevanti, l'intenzione specifica di non versare i contributi può presumersi, salvo prova della buona fede del contribuente.

  • art. 2, commi 25-26, l. n. 335/1995

    richiamato dal ricorso incidentale quale base dell'obbligo di iscrizione alla Gestione separata.

  • art. 18, comma 12, d.l. n. 98/2011, conv. con l. n. 111/2011

    richiamato per sostenere l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata anche per il praticante avvocato; la sentenza menziona inoltre l'intervento della Corte costituzionale n. 104/2022 sull'esonero dalle sanzioni civili per taluni avvocati del libero foro per il periodo anteriore alla sua entrata in vigore.

  • art. 2935 c.c.

    richiamato come norma sulla prescrizione, ma il motivo è rimasto assorbito dall'inefficacia del ricorso incidentale.

  • art. 334 c.p.c.

    l'impugnazione incidentale tardiva perde efficacia quando l'impugnazione principale è dichiarata inammissibile.

  • art. 327, comma 1, c.p.c.

    per i giudizi iniziati dopo la novella del 2009 il termine "esterno" per impugnare è semestrale dalla pubblicazione della sentenza.

  • art. 371, comma 2, c.p.c.

    il termine di quaranta giorni dalla notificazione del ricorso principale è solo un termine interno e non sana il superamento del termine esterno per l'impugnazione incidentale tardiva.

  • art. 136 Cost.

    la declaratoria di illegittimità costituzionale fa cessare l'efficacia della norma dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione, ma non può operare in danno della parte che non abbia impugnato tempestivamente.

  • artt. 100 e 112 c.p.c.

    sono richiamati per affermare il divieto di reformatio in peius e il vincolo del giudice ai motivi di impugnazione tempestivamente proposti.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    la sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato è stata dichiarata solo a carico del ricorrente principale.

Massime di principio

  • Nel contenzioso sui contributi previdenziali, la qualificazione della condotta come omissione o evasione dipende anche dall'elemento soggettivo: l'omessa denuncia dei dati dovuti può far presumere l'intenzione di non versare, ma il contribuente può vincere la presunzione dimostrando la propria buona fede.
  • In cassazione, una censura che, sotto l'etichetta della violazione di legge, mira in realtà a contestare l'apprezzamento dei fatti compiuto dal giudice di merito è inammissibile.
  • L'impugnazione incidentale tardiva resta soggetta al termine esterno di impugnazione: il rispetto del solo termine interno decorrente dalla notifica del ricorso principale non impedisce la declaratoria di inefficacia se il termine originario è spirato.
  • La sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale di una norma non può essere invocata per aggravare la posizione della parte che non abbia tempestivamente impugnato, per il divieto di reformatio in peius e per il vincolo derivante dal perimetro dell'impugnazione.
  • Quando il ricorso principale è dichiarato inammissibile, il ricorso incidentale tardivo perde efficacia; ciò non esclude la compensazione delle spese in presenza di contrapposti orientamenti giurisprudenziali consolidati.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaPrescrizioneGiudicato

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