Cassazione Civile, Ordinanza n. 29141/2023 del 19/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Gli eredi di una contribuente hanno impugnato in cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva accolto solo parzialmente l'appello proposto dalla loro dante causa contro un avviso di rettifica IMU 2016 emesso dal Comune per unità immobiliari di sua proprietà. Con il primo motivo hanno dedotto la violazione degli artt. 7 L. 212/2000 e 3 L. 241/1990, sostenendo che l'avviso fosse carente di motivazione perché privo dell'indicazione del classamento, della rendita catastale e dei moltiplicatori utilizzati, oltre a riportare in modo errato la classe di gran parte degli immobili. Con il secondo motivo hanno dedotto la violazione dell'art. 36 D.Lgs. 546/1992 e dell'art. 111 Cost., lamentando che anche la sentenza di primo grado fosse priva di adeguata motivazione, non avendo chiarito su quali prove e su quali argomentazioni si fondasse il convincimento del giudice. In sede di legittimità hanno inoltre chiesto la decurtazione delle sanzioni amministrative incluse nell'atto, assumendone la non trasmissibilità agli eredi.
La decisione
La Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere limitatamente alle sanzioni amministrative irrogate con l'avviso di rettifica IMU, poiché tali sanzioni non si trasmettono agli eredi del trasgressore. Per il resto ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile, per difetto di specificità ex art. 366 c.p.c., la censura sulla motivazione dell'avviso, anche perché il ricorso non riproduceva né allegava l'atto impugnato; ha inoltre escluso che fosse denunciabile in cassazione il vizio motivazionale della sentenza di primo grado, una volta che il giudice d'appello aveva comunque deciso nel merito, per effetto sostitutivo della sentenza di secondo grado. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti in solido in favore del Comune.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
è stata invocata per denunciare violazioni di legge sostanziale e processuale in tema di motivazione dell'avviso e della sentenza
richiamato come parametro dell'obbligo di motivazione dell'atto tributario
richiamato come norma generale sulla motivazione del provvedimento amministrativo
la censura è stata ritenuta inammissibile per difetto di specificità, non essendo stato riprodotto o allegato l'avviso impugnato
richiamato a sostegno del motivo relativo alla motivazione della sentenza tributaria di primo grado
art. 111 Cost.
richiamato quale parametro costituzionale del dovere di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali
le sanzioni amministrative non si trasmettono agli eredi della persona che ha commesso la violazione
il decesso dell'obbligato può essere documentato anche in sede di legittimità ai fini della cessazione della materia del contendere
Massime di principio
- In materia di ICI/IMU, l'obbligo di motivazione dell'avviso di accertamento o liquidazione è assolto quando il contribuente sia posto in grado di conoscere i presupposti essenziali della pretesa e di contestarne efficacemente l'an e il quantum, mediante l'indicazione degli elementi soggettivi e oggettivi e dei fatti astrattamente giustificativi dell'imposizione.
- Nel giudizio di legittimità la censura di difetto di motivazione dell'atto impositivo è inammissibile se il ricorso non ne riproduce o allega il contenuto, poiché difetta il requisito di specificità imposto dall'art. 366 c.p.c.
- Per effetto sostitutivo della sentenza d'appello, non è deducibile in cassazione un vizio della sentenza di primo grado che il giudice di appello abbia ritenuto insussistente o abbia superato decidendo nel merito; le nullità della sentenza soggetta ad appello si convertono in motivi di gravame.
- Le sanzioni amministrative non si trasmettono agli eredi del trasgressore; il decesso della persona sanzionata comporta l'estinzione dell'obbligazione sanzionatoria e la cessazione della materia del contendere anche in sede di legittimità, se il decesso è documentalmente provato.
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