Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 29141/2023 del 19/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Gli eredi di una contribuente hanno impugnato in cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva accolto solo parzialmente l'appello proposto dalla loro dante causa contro un avviso di rettifica IMU 2016 emesso dal Comune per unità immobiliari di sua proprietà. Con il primo motivo hanno dedotto la violazione degli artt. 7 L. 212/2000 e 3 L. 241/1990, sostenendo che l'avviso fosse carente di motivazione perché privo dell'indicazione del classamento, della rendita catastale e dei moltiplicatori utilizzati, oltre a riportare in modo errato la classe di gran parte degli immobili. Con il secondo motivo hanno dedotto la violazione dell'art. 36 D.Lgs. 546/1992 e dell'art. 111 Cost., lamentando che anche la sentenza di primo grado fosse priva di adeguata motivazione, non avendo chiarito su quali prove e su quali argomentazioni si fondasse il convincimento del giudice. In sede di legittimità hanno inoltre chiesto la decurtazione delle sanzioni amministrative incluse nell'atto, assumendone la non trasmissibilità agli eredi.

La decisione

La Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere limitatamente alle sanzioni amministrative irrogate con l'avviso di rettifica IMU, poiché tali sanzioni non si trasmettono agli eredi del trasgressore. Per il resto ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile, per difetto di specificità ex art. 366 c.p.c., la censura sulla motivazione dell'avviso, anche perché il ricorso non riproduceva né allegava l'atto impugnato; ha inoltre escluso che fosse denunciabile in cassazione il vizio motivazionale della sentenza di primo grado, una volta che il giudice d'appello aveva comunque deciso nel merito, per effetto sostitutivo della sentenza di secondo grado. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti in solido in favore del Comune.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    è stata invocata per denunciare violazioni di legge sostanziale e processuale in tema di motivazione dell'avviso e della sentenza

  • art. 7, L. 212/2000

    richiamato come parametro dell'obbligo di motivazione dell'atto tributario

  • art. 3, L. 241/1990

    richiamato come norma generale sulla motivazione del provvedimento amministrativo

  • art. 366 c.p.c.

    la censura è stata ritenuta inammissibile per difetto di specificità, non essendo stato riprodotto o allegato l'avviso impugnato

  • art. 36, D.Lgs. 546/1992

    richiamato a sostegno del motivo relativo alla motivazione della sentenza tributaria di primo grado

  • art. 111 Cost.

    richiamato quale parametro costituzionale del dovere di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali

  • art. 7, L. n. 689 del 1981

    le sanzioni amministrative non si trasmettono agli eredi della persona che ha commesso la violazione

  • art. 372 c.p.c.

    il decesso dell'obbligato può essere documentato anche in sede di legittimità ai fini della cessazione della materia del contendere

Massime di principio

  • In materia di ICI/IMU, l'obbligo di motivazione dell'avviso di accertamento o liquidazione è assolto quando il contribuente sia posto in grado di conoscere i presupposti essenziali della pretesa e di contestarne efficacemente l'an e il quantum, mediante l'indicazione degli elementi soggettivi e oggettivi e dei fatti astrattamente giustificativi dell'imposizione.
  • Nel giudizio di legittimità la censura di difetto di motivazione dell'atto impositivo è inammissibile se il ricorso non ne riproduce o allega il contenuto, poiché difetta il requisito di specificità imposto dall'art. 366 c.p.c.
  • Per effetto sostitutivo della sentenza d'appello, non è deducibile in cassazione un vizio della sentenza di primo grado che il giudice di appello abbia ritenuto insussistente o abbia superato decidendo nel merito; le nullità della sentenza soggetta ad appello si convertono in motivi di gravame.
  • Le sanzioni amministrative non si trasmettono agli eredi del trasgressore; il decesso della persona sanzionata comporta l'estinzione dell'obbligazione sanzionatoria e la cessazione della materia del contendere anche in sede di legittimità, se il decesso è documentalmente provato.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.