Cassazione Civile, Ordinanza n. 31703/2025 del 04/12/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce da un accertamento dell'Inail per premi assicurativi ritenuti dovuti in relazione a lavoratori impiegati da due cooperative consorziate e subappaltatrici di un consorzio. L'ente aveva imputato al consorzio una responsabilità solidale ex art. 29 d.lgs. 276/2003 per omissioni contributive delle cooperative, con riferimento sia alla mancata applicazione del minimale contributivo su ore non lavorate e non retribuite, sia al mancato versamento di premi su indennità di trasferta ritenute non riconoscibili. Nei giudizi di merito la domanda di accertamento negativo del debito solidale proposta dal consorzio era stata respinta. In cassazione il consorzio deduce quattro motivi: 1) violazione degli artt. 416 e 437 c.p.c. per avere la Corte d'appello acquisito d'ufficio documenti ritenuti indispensabili senza adeguata allegazione dell'Inail; 2) violazione degli artt. 416, 436 c.p.c. e 2697 c.c. per avere ritenuto provata la riferibilità delle ore lavorate al contratto d'appalto; 3) violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sul motivo d'appello relativo alla insussistenza della solidarietà per i premi connessi alle trasferte; 4) violazione dell'art. 1 l. 369/1989 per avere considerato computabili ai fini previdenziali le ore di lavoro sospese e non retribuite.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché il potere di acquisizione officiosa di documenti in appello ex art. 437 c.p.c. è ammissibile quando vi sia una pista probatoria già emergente dagli atti, come nel caso in cui risultassero già il verbale Inail e il contratto di appalto; l'acquisizione dei verbali relativi alle cooperative serviva solo a chiarire, dopo la contestazione del consorzio, se i lavoratori fossero stati impiegati anche per altri committenti. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché diretto a censurare la valutazione del materiale istruttorio e non un vizio denunciabile in cassazione, essendo riservato al prudente apprezzamento del giudice di merito. Ha dichiarato il terzo motivo in parte inammissibile per difetto di autosufficienza e in parte infondato, osservando che la solidarietà ex art. 29 d.lgs. 276/2003 è responsabilità legale oggettiva, indipendente da colpa o dal controllo del committente sull'organizzazione dell'appaltatore; inoltre, dai fatti riportati emergeva che i premi erano stati calcolati su trasferte illegittime. Ha infine ritenuto infondato il quarto motivo, ribadendo che il minimale contributivo si applica anche alle cooperative e che la sospensione della prestazione o della retribuzione non incide sull'obbligo contributivo, il quale resta parametrato alla retribuzione dovuta secondo il contratto collettivo di categoria. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna del ricorrente alle spese e con gli effetti conseguenti in tema di contributo unificato.
Norme richiamate
prevede una responsabilità solidale del committente per gli obblighi retributivi e contributivi dell'appaltatore/subappaltatore; la Corte la qualifica come responsabilità legale oggettiva, che sorge al ricorrere delle condizioni normative e non richiede colpa o controllo del committente sull'organizzazione altrui.
consente in appello l'acquisizione officiosa di documenti ritenuti indispensabili quando vi sia una pista probatoria già emergente dagli atti, per superare l'incertezza sui fatti costitutivi del diritto controverso.
è richiamato dal ricorrente per contestare allegazioni e acquisizioni istruttorie; la Corte non accoglie la censura.
è richiamato dal ricorrente in relazione ai limiti del rito del lavoro e all'utilizzabilità del materiale istruttorio; la censura è respinta o dichiarata inammissibile.
invocato per sostenere che l'Inail non avrebbe provato la riferibilità delle ore lavorate al contratto d'appalto; la Corte ritiene inammissibile la censura perché mira a rimettere in discussione l'apprezzamento probatorio del giudice di merito.
richiama il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la Corte esclude l'omessa pronuncia nei termini prospettati e rileva anche difetto di autosufficienza.
art. 1 l. n. 369/1989
richiamato per contestare il computo ai fini previdenziali delle ore sospese e non retribuite; la Corte lo disattende, confermando la rilevanza del minimale contributivo.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
richiamato ai fini del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel rito del lavoro, il potere del giudice di appello di acquisire d'ufficio documenti indispensabili è legittimo quando dagli atti emerga già un quadro indiziario sufficiente a configurare una pista probatoria da completare, non essendo necessario che la parte abbia assolto ogni onere probatorio in modo pieno e definitivo.
- In cassazione non è ammissibile una censura che, sotto la veste della violazione di legge, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio e del prudente apprezzamento del giudice di merito.
- La responsabilità solidale del committente ex art. 29 d.lgs. 276/2003 ha natura legale e oggettiva: non richiede un addebito di colpa, né presuppone che il committente abbia poteri di controllo sull'organizzazione aziendale dell'appaltatore, essendo sufficiente l'esistenza del rapporto contrattuale rientrante nel campo di applicazione della norma e l'inadempimento dell'obbligato principale.
- Il minimale contributivo si applica anche ai rapporti gestiti da cooperative e non viene meno per il solo fatto che la prestazione sia sospesa o non retribuita, poiché l'obbligazione previdenziale resta ancorata alla retribuzione dovuta secondo la disciplina collettiva applicabile.
- La deduzione di omessa pronuncia richiede autosufficienza del ricorso per cassazione: il motivo deve riportare compiutamente il contenuto della censura asseritamente non esaminata, così da consentire il controllo della Corte.
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