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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31685/2025 del 04/12/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce dal trasferimento di un ramo/rapporto di lavoro ex art. 2112 c.c. da una società cedente a una società cessionaria. In sede sindacale, ai sensi dell'art. 47, comma 5, l. n. 428/1990, era stato pattuito che il trattamento di fine rapporto maturato presso la cedente restasse esclusivamente a carico di quest'ultima, senza solidarietà della cessionaria. Successivamente la cedente è stata dichiarata fallita e il lavoratore ha ottenuto l'ammissione al passivo per il credito da TFR. La Corte d'appello ha negato l'intervento del Fondo di garanzia INPS, ritenendo che il TFR fosse divenuto esigibile quando il rapporto era già in corso con la cessionaria, non fallita, e che non fosse applicabile la deroga dell'art. 47, comma 5, poiché al momento dell'accordo sindacale la cedente non era ancora fallita. Con il ricorso per cassazione il lavoratore denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 47, commi 4-bis e 5, l. n. 428/1990, in relazione agli artt. 3 e 5 della direttiva 2001/23/CE, sostenendo che la deroga convenuta dovrebbe valere anche se la procedura concorsuale intervenga successivamente all'accordo sindacale, purché i due eventi siano temporalmente ravvicinati e funzionalmente collegati; chiede inoltre rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE sull'interpretazione della direttiva.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il ricorso. Ha confermato che, poiché al momento dell'esigibilità del TFR il rapporto di lavoro era già proseguito senza soluzione di continuità alle dipendenze della cessionaria, e l'insolvenza riguardava un soggetto che non era più datore di lavoro al momento in cui il credito è sorto/esigibile, non sussiste il presupposto per l'intervento del Fondo di garanzia. Ha inoltre escluso la rilevanza del rinvio pregiudiziale sulla direttiva 2001/23/CE, perché la questione interpretativa invocata non incide sui presupposti dell'intervento del Fondo, che sono invece governati dalla disciplina e dalla finalità proprie della direttiva relativa alla tutela dei lavoratori in caso di insolvenza del datore di lavoro. Il ricorso è stato dunque rigettato; le spese sono state compensate, e la Corte ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2112 c.c.

    Il trasferimento d'azienda o di ramo comporta la prosecuzione automatica del rapporto di lavoro con il cessionario senza soluzione di continuità; ciò rileva per individuare il datore di lavoro in essere quando il TFR diventa esigibile.

  • art. 47, comma 4-bis, l. n. 428/1990

    Richiamato dal ricorrente per sostenere l'applicabilità della disciplina del trasferimento d'impresa e della sua interazione con la procedura concorsuale; la Corte non accoglie la lettura proposta.

  • art. 47, comma 5, l. n. 428/1990

    La deroga convenuta in sede sindacale non è stata ritenuta rilevante nel caso concreto, perché al momento dell'accordo la cedente non era ancora fallita e, comunque, la questione non incide sui presupposti del Fondo di garanzia.

  • artt. 3 e 5 della Direttiva 2001/23/CE

    La Corte ritiene che l'interpretazione di tali disposizioni non sia rilevante ai fini della decisione sull'intervento del Fondo di garanzia, poiché la tutela da insolvenza del Fondo è disciplinata da diversa direttiva e risponde a finalità autonome.

  • Direttiva 80/987/CEE

    La Corte la indica come fonte che disciplina la tutela dei lavoratori in caso di insolvenza del datore di lavoro e i presupposti dell'intervento del Fondo di garanzia; tali presupposti sono alternativi rispetto alla disciplina dei trasferimenti d'impresa.

  • art. 2, comma 8, l. n. 297/1982

    "al di fuori della finalità istituzionale del fondo stesso"

    Le risorse del Fondo non possono essere utilizzate per pagare crediti che non rientrano nella sua finalità istituzionale, ossia quelli non collegati all'insolvenza del datore di lavoro nei termini previsti dalla disciplina di garanzia.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte dà atto del presupposto processuale per l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in conseguenza del rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Il Fondo di garanzia INPS interviene solo quando l'insolvenza riguardi il datore di lavoro esistente al momento in cui il credito del lavoratore diventa esigibile; se il rapporto è già transitato al cessionario e il cessionario non è insolvente, la garanzia non opera.
  • Nel trasferimento d'azienda ex art. 2112 c.c., il TFR diviene esigibile alla cessazione del rapporto con il datore di lavoro effettivo al momento della risoluzione; l'insolvenza del cedente, se questi non è più datore di lavoro quando il credito matura, non integra il presupposto dell'intervento del Fondo.
  • L'ammissione al passivo fallimentare del credito di TFR nei confronti della cedente non basta, da sola, a fondare il diritto alla prestazione del Fondo di garanzia, perché il rapporto previdenziale con l'INPS è autonomo e distinto dal credito concorsuale.
  • Le questioni interpretative relative alla direttiva sui trasferimenti d'impresa non sono rilevanti quando il thema decidendum riguarda i presupposti dell'intervento del Fondo di garanzia, disciplinati dalla normativa europea e interna sull'insolvenza del datore di lavoro.
  • Le risorse del Fondo di garanzia non possono essere utilizzate al di fuori della finalità istituzionale, che è quella di coprire specifici crediti maturati in connessione con l'insolvenza datoriale, non qualsiasi inadempimento relativo al rapporto di lavoro.

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