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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31683/2025 del 04/12/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (istituto previdenziale)

La controversia

Un lavoratore, transitato ex art. 2112 c.c. alle dipendenze di una società cessionaria dopo il trasferimento d'azienda, aveva visto la società cedente successivamente fallire. In sede sindacale, ai sensi dell'art. 47, comma 5, l. n. 428/1990, era stato pattuito che il TFR maturato presso la cedente restasse a carico esclusivo di quest'ultima, senza solidarietà della cessionaria. Il lavoratore aveva ottenuto l'ammissione al passivo del fallimento per il credito da TFR e chiedeva comunque al Fondo di garanzia INPS il pagamento del TFR. La Corte d'appello aveva negato il diritto, ritenendo che il TFR fosse divenuto esigibile quando il rapporto era già proseguito con la cessionaria non fallita e che l'accordo ex art. 47, comma 5, non fosse applicabile perché al tempo della stipula la cedente non era ancora fallita. Con il ricorso per cassazione il lavoratore denunciava violazione e falsa applicazione dell'art. 47, commi 4-bis e 5, l. n. 428/1990, in relazione agli artt. 3 e 5 della direttiva 2001/23/CE, sostenendo che la deroga convenzionale al regime dell'art. 2112 c.c. dovesse operare anche quando la procedura concorsuale fosse aperta successivamente all'accordo, purché entro un arco temporale ragionevole e funzionalmente collegato; chiedeva inoltre rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE sulla portata degli artt. 3-5 della direttiva.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo principale, perché, nel caso concreto, al momento della declaratoria di fallimento il rapporto di lavoro era già in corso con la società cessionaria e il TFR diviene esigibile solo alla cessazione del rapporto: quindi il Fondo di garanzia non è tenuto a intervenire quando l'insolvenza riguarda un soggetto che non è più datore di lavoro al momento di esigibilità del credito. La Corte ha inoltre escluso la rilevanza della questione pregiudiziale UE, osservando che le tutele della direttiva 2001/23/CE e quelle della direttiva sul Fondo di garanzia operano su piani distinti e alternativi, sicché l'interpretazione invocata non sarebbe decisiva ai fini della spettanza del trattamento richiesto. Le spese sono state compensate, perché gli orientamenti richiamati si sono consolidati successivamente alla proposizione del ricorso. È stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 2112 c.c.

    Il trasferimento d'azienda determina la prosecuzione senza soluzione di continuità del rapporto di lavoro con il cessionario; nel caso concreto ciò impedisce di ritenere esigibile il TFR verso il Fondo in relazione al fallimento del cedente quando il rapporto è ormai in corso presso altro datore di lavoro.

  • art. 47, comma 4-bis, l. n. 428/1990

    È richiamato dal ricorrente come base della disciplina delle deroghe nell'ambito dei trasferimenti d'impresa, ma non viene ritenuto decisivo ai fini del diritto al Fondo di garanzia nel caso concreto.

  • art. 47, comma 5, l. n. 428/1990

    La Corte esclude che la clausola sindacale di deroga possa incidere sulla spettanza dell'intervento del Fondo quando, al momento del fallimento, il rapporto è già proseguito con il cessionario e il cedente non è più datore di lavoro del lavoratore.

  • artt. 3 e 5 direttiva 2001/23/CE

    La Corte ritiene la questione interpretativa irrilevante ai fini della decisione, perché la disciplina del Fondo di garanzia dipende dai presupposti della tutela contro l'insolvenza del datore di lavoro e non dalla disciplina UE sui trasferimenti d'impresa.

  • direttiva 80/987/CEE

    È indicata come fonte della tutela del Fondo di garanzia, volta a coprire i crediti insoddisfatti nel periodo in cui l'inadempimento è ragionevolmente riconducibile all'insolvenza del datore di lavoro, non ogni inadempimento lavorativo.

  • art. 2, comma 8, l. n. 297/1982

    al di fuori della finalità istituzionale del fondo stesso

    Le risorse del Fondo non possono essere utilizzate per prestazioni estranee alla sua funzione istituzionale; sarebbe illegittimo estenderne l'intervento a crediti per i quali manca il necessario nesso tra insolvenza del datore e inadempimento.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Poiché il ricorso è stato rigettato, sussiste il presupposto per l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Il Fondo di garanzia INPS interviene per il pagamento del TFR solo quando l'insolvenza riguardi il datore di lavoro che sia tale al momento in cui il credito diventa esigibile; se il rapporto è già proseguito senza soluzione di continuità alle dipendenze del cessionario ex art. 2112 c.c., manca il presupposto soggettivo dell'intervento.
  • L'ammissione del credito al passivo fallimentare del cedente non è di per sé sufficiente a fondare il diritto verso il Fondo di garanzia, poiché il rapporto con l'INPS è autonomo e distinto dal credito accertato in sede concorsuale.
  • Le deroghe pattuite in sede sindacale nel trasferimento d'azienda non possono essere utilizzate per estendere oltre i suoi limiti funzionali l'intervento del Fondo di garanzia, che resta ancorato alla disciplina dell'insolvenza del datore di lavoro.
  • La richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia è irrilevante quando la risposta interpretativa sulla direttiva UE invocata non incide sui presupposti interni e decisivi della pretesa azionata.

Come è indicizzato

MaterieTrasferimento d'aziendaContributi previdenzialiRicorso per cassazione
RamiLavoroPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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