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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31684/2025 del 04/12/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (impresa)

La controversia

La controversia nasce nel giudizio di rinvio a seguito di una precedente cassazione. Due soggetti, già soci di una società in nome collettivo che aveva stipulato con la resistente un contratto qualificato come agenzia, hanno chiesto l'accertamento che il rapporto sostanziale fosse in realtà di lavoro subordinato, nonostante la veste formale di contratto di agenzia intestato alla società. In via subordinata hanno chiesto la costituzione/regolarizzazione della posizione previdenziale presso Enasarco a decorrere dal 1971. La Corte d'appello, in sede di rinvio, ha rigettato entrambe le domande: ha escluso la subordinazione valorizzando documenti e caratteristiche dell'organizzazione imprenditoriale della società intermediaria, e ha respinto la domanda previdenziale rilevando che essa era stata proposta in proprio e non come ex soci della società disciolta. I ricorrenti hanno proposto cinque motivi: (1) violazione degli artt. 384 e 112 c.p.c. per asserito mancato rispetto del decisum del giudizio di rinvio e per difetto di effettivo accertamento del rapporto; (2) violazione degli artt. 115, 421 c.p.c. e 2697 c.c. per mancata ammissione delle prove testimoniali rilevanti sulla subordinazione; (3) violazione degli artt. 1746 e 2697 c.c. per errata applicazione della disciplina dell'agenzia e mancata considerazione di elementi contrari all'autonomia imprenditoriale della società agente; (4) violazione dell'art. 115 c.p.c. per omesso esame di documenti idonei a dimostrare la subordinazione; (5) violazione degli artt. 6 l. n. 12/1973 e 100 c.p.c. per il rigetto della domanda previdenziale sul rilievo della mancata spendita della qualità di ex soci della società disciolta.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo ritenendolo infondato: la Corte d'appello di rinvio ha adeguatamente motivato sulla mancata ammissione delle prove orali e ha riesaminato in modo puntuale le prove documentali, conformandosi ai rilievi della precedente cassazione. Ha dichiarato inammissibili il secondo, terzo e quarto motivo perché, pur formalmente denunciando violazioni di legge, miravano in realtà a ottenere una rivalutazione del merito e del compendio istruttorio, senza indicare specifici fatti storici decisivi e senza configurare correttamente un vizio ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.; inoltre non era stata specificamente censurata la valutazione di genericità dei capitoli di prova. Ha dichiarato inammissibile anche il quinto motivo per difetto di autosufficienza, poiché i ricorrenti non hanno indicato in quali atti avessero effettivamente agito come ex soci né il contenuto delle difese da cui ciò risultasse. Il ricorso è stato quindi complessivamente respinto, con condanna alle spese e applicazione dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 384 c.p.c.

    Richiamato per censurare il rispetto del decisum del giudizio di rinvio; la Corte osserva che il giudice di rinvio si è attenuto ai rilievi della precedente cassazione.

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato per lamentare ultrapetizione o omessa pronuncia; la censura viene respinta perché la Corte d'appello ha deciso sulle domande proposte.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato dai ricorrenti per contestare la valutazione del materiale probatorio; la Corte di cassazione rileva che la doglianza mira in realtà a una rivalutazione del merito.

  • art. 421 c.p.c.

    Invocato per sostenere l'obbligo del giudice di ammettere/procurare prove nel processo del lavoro; nel caso concreto la censura è ritenuta inammissibile.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato sul riparto dell'onere della prova; la Corte non ravvisa violazione, poiché la censura si risolve in dissenso sulla valutazione delle risultanze istruttorie.

  • art. 1746 c.c.

    Invocato per i presupposti del contratto di agenzia; la Corte osserva che la sentenza impugnata ne ha correttamente riconosciuto i tratti distintivi rispetto alla subordinazione.

  • art. 244 c.p.c.

    Richiamato implicitamente nel passaggio sui capitoli di prova generici; la censura non è specificamente formulata.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    La Corte afferma che le doglianze non indicano specifici fatti storici decisivi e quindi non integrano correttamente il vizio di omesso esame.

  • art. 6 l. n. 12/1973

    Richiamato per la domanda previdenziale; la Corte non entra nel merito della norma, ma rileva l'inammissibilità della censura per difetto di specificità.

  • art. 100 c.p.c.

    Invocato in relazione all'interesse ad agire sulla domanda previdenziale; la Corte dichiara inammissibile il motivo per difetto di autosufficienza.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di rinvio, il giudice deve conformarsi ai principi di diritto e ai rilievi motivazionali posti dalla cassazione, ma conserva il potere di riesaminare il materiale probatorio e di motivare nuovamente in modo puntuale se colma le carenze censurate.
  • La censura per violazione di legge non può essere utilizzata per ottenere una nuova valutazione dei fatti o delle prove: quando il ricorrente mira sostanzialmente a contestare il convincimento del giudice di merito, il motivo è inammissibile se non è correttamente dedotto come vizio motivazionale nei limiti dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
  • In tema di qualificazione del rapporto, la presenza di una struttura imprenditoriale autonoma della società intermediaria, con propria azienda, locali, attrezzature, arredi e dipendenti, è incompatibile con l'accertamento della subordinazione dei soggetti che vi operano, salvo prova specifica di elementi ulteriori e decisivi.
  • La mancata ammissione di prove testimoniali può essere utilmente censurata solo se il ricorrente indica in modo specifico i fatti storici decisivi contenuti nei capitoli di prova e spiega perché essi sarebbero idonei a sovvertire la decisione impugnata.
  • Le doglianze che presuppongono una certa qualità processuale o sostanziale della parte, come quella di ex socio, devono essere autosufficienti: occorre indicare gli atti processuali e il contenuto delle difese da cui tale qualità risulti, altrimenti il motivo è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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