Cassazione Civile, Ordinanza n. 31658/2025 del 04/12/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia riguardava la qualificazione del rapporto intercorso tra novembre 2010 e marzo 2013 tra una lavoratrice e una società operante nel settore dell'abbigliamento, qualificazione rilevante ai fini dell'obbligo contributivo. Il tribunale aveva ritenuto che il rapporto fosse di lavoro subordinato, riconoscendo fondate le pretese contributive di INPS e INAIL e disponendo anche la restituzione, a favore della società, di quanto versato a Enasarco. La corte d'appello aveva confermato sia l'accertamento della subordinazione sia la regolazione delle spese. In cassazione la società ha proposto cinque motivi: con i primi tre e il quarto ha denunciato violazione degli artt. 2094, 1742 e 1372 c.c., nonché degli artt. 61 e 69 d.lgs. 276/2003 e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che il rapporto fosse invece di agenzia/subagenzia o comunque che non fosse stata correttamente accertata la subordinazione; con il quarto motivo ha contestato l'applicazione della presunzione di subordinazione ex artt. 61 e 69 d.lgs. 276/2003; con il quinto ha censurato la condanna alle spese nei confronti di Enasarco, nonostante la società fosse risultata integralmente vittoriosa su quel capo.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo e il quarto motivo, dichiarato inammissibili il secondo e il terzo, e accolto il quinto motivo. Ha ritenuto corretto l'accertamento della corte territoriale secondo cui non vi era un rapporto di agenzia, ma una collaborazione coordinata e continuativa priva di specifico progetto, con conseguente applicazione della presunzione di subordinazione prevista pro tempore dall'art. 69 d.lgs. 276/2003. Ha invece cassato la sentenza nella parte relativa alle spese, perché la società non poteva essere condannata a rimborsare le spese di una parte rispetto alla quale era risultata totalmente vittoriosa. La causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Perugia in diversa composizione anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 2094 c.c.
Richiamato ai fini della distinzione tra lavoro subordinato e altri rapporti; la subordinazione non è stata ritenuta decisiva nei motivi dichiarati inammissibili perché la decisione si fondava sulla presunzione di cui all'art. 69 d.lgs. 276/2003.
art. 1742 c.c.
Usato per delimitare il rapporto di agenzia/subagenzia rispetto al lavoro subordinato; la Corte ha valorizzato l'assenza di assunzione del rischio d'impresa da parte della lavoratrice per escludere l'agenzia.
art. 1372 c.c.
Invocato tra le norme asseritamente violate nella qualificazione del rapporto, senza specifica autonoma ratio decisoria nel testo.
direttiva 86/653/CEE del Consiglio del 18 dicembre
Richiamata dalla ricorrente in relazione al rapporto di agenzia; non emerge una specifica interpretazione autonoma della Corte oltre al richiamo dei criteri distintivi dell'agenzia.
art. 61 d.lgs. 276/2003
Richiamato insieme all'art. 69 d.lgs. 276/2003; la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione della disciplina delle collaborazioni coordinate e continuative prive di progetto, in quanto non era stato accertato un rapporto di agenzia.
art. 69 d.lgs. 276/2003
La Corte ha ribadito che, accertata una collaborazione coordinata e continuativa senza individuazione di uno specifico progetto, opera la presunzione di subordinazione prevista dalla norma.
art. 2697 c.c.
Censurato nel quarto motivo, ma non risulta una specifica decisione autonoma sul riparto dell'onere della prova, essendo il motivo respinto come infondato.
art. 91 c.p.c.
La Corte ha affermato che non è consentita la condanna alle spese in danno della parte integralmente vittoriosa rispetto alla domanda proposta nei confronti dell'altra parte; la statuizione d'appello è stata perciò cassata.
art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c.
Norma processuale di deduzione dei motivi di ricorso per cassazione per violazione di legge, richiamata per i primi cinque motivi.
art. 380 bis.1 c.p.c.
Richiamato solo per il deposito dell'ordinanza nel termine previsto all'esito della camera di consiglio.
Massime di principio
- In tema di qualificazione del rapporto, il rapporto di agenzia si distingue dal lavoro subordinato perché l'agente svolge un'attività economica in forma imprenditoriale, con organizzazione di mezzi e assunzione del rischio, mentre nel lavoro subordinato il risultato dell'attività ricade nella sfera giuridica dell'imprenditore, che sopporta il rischio dell'impresa.
- Quando il giudice di merito fonda la decisione non sull'accertamento diretto degli indici della subordinazione, ma sulla presunzione legale di subordinazione prevista per le collaborazioni coordinate e continuative prive di progetto, i motivi di ricorso che attaccano solo la subordinazione in fatto sono inammissibili se non si confrontano con tale ratio decidendi.
- La presunzione di subordinazione prevista dalla disciplina delle collaborazioni coordinate e continuative prive di progetto opera solo se il rapporto accertato rientra effettivamente in tale schema e non in un autonomo rapporto di agenzia; esclusa l'agenzia, il giudice può correttamente applicare la presunzione.
- Non è legittima una condanna alle spese nei confronti di una parte che sia risultata integralmente vittoriosa rispetto a quelle specifiche domande; la regolazione delle spese deve rispettare il criterio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c.
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