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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31690/2025 del 04/12/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (debitore)

La controversia

La controversia nasce dall'opposizione a un avviso di addebito accolta nei due gradi di merito. La Corte d'appello aveva ritenuto che, a fronte di una precedente esecuzione forzata promossa dallo stesso ente per il medesimo credito e conclusa con ordinanza di assegnazione, l'ente creditore non avesse dimostrato l'assenza di abusività della successiva iniziativa esecutiva, non avendo allegato le ragioni della reiterazione né la mancata integrale soddisfazione del credito all'esito della prima procedura. Con il ricorso per cassazione l'ente deduceva violazione degli artt. 491, 530 c.p.c. e 2697 c.c., sostenendo che fosse pacifico tra le parti che il credito non era stato interamente soddisfatto con il provvedimento di assegnazione e che, pertanto, la Corte territoriale aveva errato nel porre a suo carico la prova della non abusività della nuova esecuzione.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato che la Corte d'appello si era conformata al principio secondo cui, se una prima esecuzione si è conclusa con assegnazione del credito, grava sul creditore l'onere di allegare la mancata ottemperanza dell'ordine di assegnazione da parte del terzo pignorato e quindi la mancata soddisfazione del credito; in difetto di tale allegazione, una seconda esecuzione sul medesimo titolo è abusiva per violazione dei doveri di buona fede e correttezza. Il ricorso non si è confrontato con tale ratio decidendi, ma ha prospettato una diversa ricostruzione fattuale, non scrutinabile nei limiti del vizio ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. La ricorrente è stata inoltre condannata alle spese e, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, è stato dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 491 c.p.c.

    richiamato nel motivo di ricorso in tema di esecuzione forzata, ma non ritenuto decisivo ai fini della censura

  • art. 530 c.p.c.

    richiamato nel motivo di ricorso in tema di esecuzione forzata, ma non ritenuto decisivo ai fini della censura

  • art. 2697 c.c.

    invocato per contestare il riparto dell'onere della prova; la Corte ribadisce che l'onere di allegare la mancata soddisfazione del credito dopo l'ordinanza di assegnazione grava sul creditore che promuove una seconda esecuzione

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    non consente di trasformare in censura di legittimità una contestazione meramente fattuale sulla mancata integrale soddisfazione del credito

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    in caso di inammissibilità del ricorso, comporta l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 2697 c.c.

    richiamato indirettamente come norma sul riparto dell'onere probatorio, in coerenza con il principio di allegazione della mancata soddisfazione del credito

  • art. 491 c.p.c.

    norma sulla fase iniziale dell'esecuzione, citata nel motivo senza che la Corte ne ravvisi una violazione

  • art. 530 c.p.c.

    norma richiamata nel motivo, ma non incidenta sulla soluzione adottata

Massime di principio

  • Quando una prima esecuzione forzata si è conclusa con assegnazione del credito, il creditore che intenda intraprendere una nuova esecuzione sul medesimo titolo deve allegare e dimostrare che l'ordine di assegnazione non è stato eseguito dal terzo pignorato o che il credito non è stato integralmente soddisfatto.
  • In mancanza di tale allegazione, la reiterazione dell'azione esecutiva può integrare abuso del processo esecutivo, in violazione dei doveri di buona fede e correttezza.
  • Il ricorso per cassazione deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata: una censura che si limiti a prospettare una diversa ricostruzione dei fatti, senza attaccare la specifica motivazione della decisione, è inammissibile.
  • Il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. non può essere utilizzato per sollecitare una nuova valutazione del fatto storico, quando la critica riguarda in realtà l'accertamento in fatto compiuto dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutiveRicorso per cassazione
RamiEsecuzioniProcesso civileObbligazioni
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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