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Sentenza

Sentenza del 11/04/2023 n. 81 - Corte di giustizia tributaria di primo grado di Trieste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione del provvedimento di annullamento della comunicazione ex art.121 D.L. n.34/2020 (cessione del credito relativo al c.d. "superbonus 110%"), a seguito della sospensione e successivo annullamento della seconda comunicazione di opzione per cessione del credito. Il Condominio deduceva l'esistenza del requisito condominiale (art.1117 c.c.) e la legittimità della fruizione/cessione del credito; l'Agenzia riteneva invece che fosse stata simulata la costituzione del condominio tramite acquisti e cessioni tra società riconducibili all'arch. ddddd e suoi congiunti al fine di eludere il divieto di fruizione del beneficio da parte dell'impresa appaltatrice (comma 9 art.119) e ha quindi bloccato e annullato la comunicazione per profili di rischio ai sensi dell'art.122‑bis.

La decisione

I ricorsi sono stati respinti. La Corte ha dichiarato la propria giurisdizione, ha ritenuto che l'amministratore avesse legittimazione in forza del verbale assembleare depositato e, sul merito, ha condiviso gli accertamenti dell'Agenzia che hanno dimostrato la simulazione della formazione del condominio e l'elusione dell'interdizione normativa alla fruizione del beneficio da parte dell'impresa appaltatrice. È stata confermata la legittimità della sospensione e dell'annullamento della comunicazione di cessione del credito. Il Condominio è stato condannato alle spese (Euro 3.000,00 oltre accessori se dovuti).

Norme richiamate

  • D.L. n.34/2020, art. 119

    Regola il "superbonus 110%": il beneficio è destinato ai condomini per interventi su parti comuni; il comma 9 esclude la fruizione del beneficio all'impresa che acquista e ristruttura per rivendere. Le imprese possono accedere solo se sono effettivamente condomini e partecipano alla ripartizione delle spese.

  • D.L. n.34/2020, art. 121

    Disciplina la comunicazione dell'opzione (sconto in fattura o cessione del credito); la comunicazione è soggetta a controlli e può essere sospesa/annullata se emergono profili di rischio.

  • D.L. n.34/2020, art. 122‑bis

    Prevede la possibilità per l'Agenzia delle Entrate di sospendere gli effetti delle comunicazioni di cessione del credito che presentino profili di rischio e di attivare controlli preventivi, anche mediante procedure automatizzate.

  • Codice Civile, art. 1117

    Definisce le parti comuni dell'edificio e la nozione di condominio; la Corte osserva che la mera formalità documentale non è sufficiente quando la costituzione del condominio è strumentale all'ottenimento di benefici fiscali.

  • D.Lgs. 546/1992, art. 19

    Riguarda l'elencazione degli atti impugnabili davanti alla giurisdizione tributaria; la Corte ha ritenuto comunque di avere giurisdizione, in quanto la cessione del credito incide sulla struttura tributaria del beneficio.

  • Statuto del contribuente, art. 10‑bis

    "Configurano abuso del diritto una o più operazioni prive di sostanza economica che, pur nel rispetto formale delle norme fiscali, realizzano essenzialmente vantaggi fiscali indebiti..."

    La Corte applica il principio secondo cui operazioni prive di sostanza economica e finalizzate a vantaggi fiscali indebiti possono essere disconosciute dall'Amministrazione; la fattispecie è stata qualificata come abuso del diritto/elusione.

  • Legge n.234/2021 (modifica art.122‑bis D.L.34/2020)

    Ha rafforzato i controlli preventivi sulla cessione dei crediti, autorizzando procedure automatizzate e la sospensione delle comunicazioni a fronte di profili di rischio.

  • Circolare Agenzia delle Entrate 8.8.2020, n.24

    "... la limitazione (ai benefici) riguarda esclusivamente gli interventi realizzati «su unità immobiliari», ... i soggetti titolari di reddito d'impresa ... possono fruire del Superbonus in relazione alle spese sostenute per interventi realizzati sulle parti comuni degli edifici in condominio, qualora gli stessi partecipino alla ripartizione delle predette spese in qualità di condomini."

    Conferma che soggetti d'impresa possono beneficiare del superbonus solo se, in concreto, sono condomini che partecipano alla ripartizione delle spese per le parti comuni; non autorizza il commercio artificioso di unità per aggirare il divieto.

Massime di principio

  • La sussistenza formale di un condominio (iscrizioni, frazionamenti, contratti) può non essere sufficiente se la costituzione è strumentale all'ottenimento del beneficio: occorre sostanza economica e realtà dei rapporti (no a condominio simulato).
  • L'Agenzia delle Entrate può sospendere e annullare le comunicazioni di cessione del credito quando dai controlli, anche automatizzati, emergono profili di rischio che suggeriscono mancanza di sostanza economica o elusione.
  • Il divieto di riconoscere il superbonus all'impresa che acquista e ristruttura per rivendere (comma 9 art.119) deve essere interpretato in modo da prevenire operazioni articolate finalizzate all'elusione: trasferimenti a parenti e contestuali costituzioni di condominio sono indici di abuso.
  • Le società possono fruire del superbonus solo se sono effettivamente condomini che partecipano alla ripartizione delle spese sulle parti comuni; non possono aggirare il divieto tramite operazioni negoziali con familiari/collegati.
  • I provvedimenti di sospensione della cessione del credito sono soggetti a sindacato giurisdizionale dinanzi alla giurisdizione tributaria, che riconosce la rilevanza tributaria dell'atto anche se non espresso tra quelli dell'art.19 D.Lgs.546/92.
  • In fase di progettazione/operazione commerciale, è essenziale documentare la reale motivazione economica delle cessioni e dei trasferimenti immobiliari e dimostrare l'effettivo utilizzo e agibilità dell'immobile e delle parti comuni.
  • Per difendersi efficacemente in situazioni simili è opportuno: 1) raccogliere documentazione probatoria della reale composizione del condominio e della sua funzionalità; 2) comprovare la presenza e l'uso delle parti comuni e degli impianti; 3) fornire prove dell'indipendenza economica delle operazioni rispetto al beneficio fiscale.

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