Sentenza del 11/04/2023 n. 1042 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia
Legittimità della presunzione di attribuzione ai soci degli eventuali utili extracontabili nelle società di capitali a ristretta base partecipativa
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
In sede di verifica sulla società partecipata sono stati accertati "utili non contabilizzati" tramite indagini finanziarie sui conti correnti (accertamento analitico-induttivo ai sensi dell'art. 39 DPR 600/73). L'Amministrazione ha quindi notificato un avviso alla società e, separatamente, avvisi ai soci attribuendo pro quota i maggiori utili accertati, fondandosi sulla presunzione legale relativa prevista dall'art. 32 DPR 600/73 (e richiamata l'art. 51 DPR 633/72) che i movimenti bancari non giustificati costituiscano ricavi/compensi non dichiarati. I soci sono stati chiamati a fornire la prova contraria che le somme erano state accantonate o reinvestite dalla società; nella fattispecie la società e i soci non hanno fornito documentazione idonea a giustificare i movimenti contestati.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale (Sez. XXIX, distaccata di Taranto) ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate riformando la sentenza di primo grado che aveva invece accolto il ricorso del contribuente. Il Collegio ha ritenuto legittimo l'accertamento analitico-induttivo basato sulle indagini finanziarie e la presunzione di attribuzione pro quota degli utili extracontabili ai soci di società di capitali a ristretta base partecipativa, in linea con la giurisprudenza della Corte di Cassazione. Di conseguenza è stata confermata la validità e l'efficacia dell'avviso di accertamento nei confronti del socio, con condanna del medesimo al pagamento delle spese di lite (liquidate in euro 3.000,00 per il primo grado e euro 4.000,00 per il secondo grado, oltre accessori di legge).
Norme richiamate
art. 32 DPR 600/1973
art. 32, comma 1, n. 7 e comma 1 n.2 secondo periodo
Autorizza le indagini finanziarie e costituisce base per la presunzione legale relativa che i movimenti bancari non giustificati siano riconducibili a ricavi/compensi non dichiarati; incombe sul contribuente l'onere della prova liberatoria.
art. 51 DPR 633/1972
Richiamato come norma parallela in materia di IVA per l'utilizzo delle indagini finanziarie nell'accertamento analitico-induttivo.
art. 39 DPR 600/1973
art. 39, comma 1, lett. d)
Disciplina l'accertamento analitico-induttivo; le indagini finanziarie possono costituire fonte di elementi indiziari per la determinazione dei maggiori redditi.
artt. 2727 e 2729 c.c.
art. 2727 e art. 2729 Codice Civile
Richiamati dall'Ufficio nel motivare presunzioni e oneri probatori (regole generali sulla prova e sulle presunzioni nel diritto civile applicate analogicamente in tema probatorio tributario).
Giurisprudenza di Cassazione
es. Cass. n. 19013/2016, n. 24534/2017, ord. n. 18032/2013
Conferma la legittimità della presunzione di attribuzione pro quota ai soci degli utili extracontabili nelle società di capitali a ristretta base partecipativa e stabilisce che spetta al contribuente fornire prova contraria specifica (accantonamento o reinvestimento).
Massime di principio
- In caso di società di capitali a ristretta base partecipativa, l'Amministrazione può emettere accertamenti sia a carico della società che, pro quota, a carico dei soci per utili extracontabili: ciò è considerato legittimo salvo prova contraria.
- Le indagini finanziarie sui conti correnti costituiscono elemento probatorio idoneo a fondare accertamenti analitico-induttivi; movimenti non giustificati determinano una presunzione legale relativa di reddito.
- L'onere della prova spetta al contribuente/società: servono giustificazioni documentali puntuali che colleghino ciascun movimento bancario a operazioni giustificabili o a fatti che escludano la distribuzione di utili (es. accantonamenti, reinvestimenti documentati).
- La doppia notificazione (avviso alla società e avvisi ai soci) è procedura ammessa quando emergono utili extracontabili; non costituisce duplicazione illegittima se ogni atto ha una distinta base di fatto e prova.
- Per difendersi efficacemente il contribuente deve conservare e produrre documentazione bancaria, contratti, delibere societarie e scritture che dimostrino la natura e la destinazione delle somme (es. causali, flussi intra-gruppo giustificati, reinvestimenti formalizzati).
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 11 apr 2023Sentenza del 11/04/2023 n. 81 - Corte di giustizia tributaria di primo grado di Trieste
- Sentenza · 11 apr 2023Sentenza del 11/04/2023 n. 1043 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia
- Sentenza · 11 apr 2023Sentenza del 11/04/2023 n. 2060 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
- Sentenza · 11 apr 2023Sentenza del 11/04/2023 n. 9655 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 11 apr 2023Sentenza del 11/04/2023 n. 9656 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 11 apr 2023Sentenza del 11/04/2023 n. 9658 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →