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Sentenza

Sentenza del 11/04/2023 n. 1042 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia

Legittimità della presunzione di attribuzione ai soci degli eventuali utili extracontabili nelle società di capitali a ristretta base partecipativa

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

In sede di verifica sulla società partecipata sono stati accertati "utili non contabilizzati" tramite indagini finanziarie sui conti correnti (accertamento analitico-induttivo ai sensi dell'art. 39 DPR 600/73). L'Amministrazione ha quindi notificato un avviso alla società e, separatamente, avvisi ai soci attribuendo pro quota i maggiori utili accertati, fondandosi sulla presunzione legale relativa prevista dall'art. 32 DPR 600/73 (e richiamata l'art. 51 DPR 633/72) che i movimenti bancari non giustificati costituiscano ricavi/compensi non dichiarati. I soci sono stati chiamati a fornire la prova contraria che le somme erano state accantonate o reinvestite dalla società; nella fattispecie la società e i soci non hanno fornito documentazione idonea a giustificare i movimenti contestati.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale (Sez. XXIX, distaccata di Taranto) ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate riformando la sentenza di primo grado che aveva invece accolto il ricorso del contribuente. Il Collegio ha ritenuto legittimo l'accertamento analitico-induttivo basato sulle indagini finanziarie e la presunzione di attribuzione pro quota degli utili extracontabili ai soci di società di capitali a ristretta base partecipativa, in linea con la giurisprudenza della Corte di Cassazione. Di conseguenza è stata confermata la validità e l'efficacia dell'avviso di accertamento nei confronti del socio, con condanna del medesimo al pagamento delle spese di lite (liquidate in euro 3.000,00 per il primo grado e euro 4.000,00 per il secondo grado, oltre accessori di legge).

Norme richiamate

  • art. 32 DPR 600/1973

    art. 32, comma 1, n. 7 e comma 1 n.2 secondo periodo

    Autorizza le indagini finanziarie e costituisce base per la presunzione legale relativa che i movimenti bancari non giustificati siano riconducibili a ricavi/compensi non dichiarati; incombe sul contribuente l'onere della prova liberatoria.

  • art. 51 DPR 633/1972

    Richiamato come norma parallela in materia di IVA per l'utilizzo delle indagini finanziarie nell'accertamento analitico-induttivo.

  • art. 39 DPR 600/1973

    art. 39, comma 1, lett. d)

    Disciplina l'accertamento analitico-induttivo; le indagini finanziarie possono costituire fonte di elementi indiziari per la determinazione dei maggiori redditi.

  • artt. 2727 e 2729 c.c.

    art. 2727 e art. 2729 Codice Civile

    Richiamati dall'Ufficio nel motivare presunzioni e oneri probatori (regole generali sulla prova e sulle presunzioni nel diritto civile applicate analogicamente in tema probatorio tributario).

  • Giurisprudenza di Cassazione

    es. Cass. n. 19013/2016, n. 24534/2017, ord. n. 18032/2013

    Conferma la legittimità della presunzione di attribuzione pro quota ai soci degli utili extracontabili nelle società di capitali a ristretta base partecipativa e stabilisce che spetta al contribuente fornire prova contraria specifica (accantonamento o reinvestimento).

Massime di principio

  • In caso di società di capitali a ristretta base partecipativa, l'Amministrazione può emettere accertamenti sia a carico della società che, pro quota, a carico dei soci per utili extracontabili: ciò è considerato legittimo salvo prova contraria.
  • Le indagini finanziarie sui conti correnti costituiscono elemento probatorio idoneo a fondare accertamenti analitico-induttivi; movimenti non giustificati determinano una presunzione legale relativa di reddito.
  • L'onere della prova spetta al contribuente/società: servono giustificazioni documentali puntuali che colleghino ciascun movimento bancario a operazioni giustificabili o a fatti che escludano la distribuzione di utili (es. accantonamenti, reinvestimenti documentati).
  • La doppia notificazione (avviso alla società e avvisi ai soci) è procedura ammessa quando emergono utili extracontabili; non costituisce duplicazione illegittima se ogni atto ha una distinta base di fatto e prova.
  • Per difendersi efficacemente il contribuente deve conservare e produrre documentazione bancaria, contratti, delibere societarie e scritture che dimostrino la natura e la destinazione delle somme (es. causali, flussi intra-gruppo giustificati, reinvestimenti formalizzati).

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